Competenza dello Stato per emergenza Covid-19

n. 2/2021 | 26 Febbraio 2021 | © Copyright | - Giurisprudenza, - Top, Covid-19, Sanità pubblica | Torna indietro More

CORTE COSTITUZIONALE – Ufficio Stampa – comunicato del 24 febbraio 2021, sulla competenza dello Stato (e non delle Regioni) per le misure di contrasto della pandemia Covid-19.


V. anche il testo in formato .pdf (link)



EMERGENZA COVID-19: SPETTA ALLO STATO, NON ALLE REGIONI, DETERMINARE LE MISURE NECESSARIE AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA



La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato nel merito il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta-Vellée d’Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2021.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

Roma, 24 febbraio 2021.


Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE  – ordinanza 14 gennaio 2021, pag. http://www.lexitalia.it/a/2021/131944 (sospende l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, atteso che la pandemia in corso richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, 2 comma, lettera q), Cost.).