Lunghezza massima dei ricorsi (30 pag.) e delle memorie (10 pag.)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO – decreto 25 maggio 2015 n. 40, sulla sinteticità degli atti defensionali, disposto in attuazione dell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.); per un commento v. FRANCESCO VOLPE, Sui limiti all’estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo.
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Comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato
Come è noto, l’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 120 del codice del processo amministrativo dispone che, per i giudizi ivi contemplati, le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo codice del processo amministrativo.
In attuazione di tale disposizione, esperita la necessaria attività istruttoria ed acquisiti gli avvisi degli organismi indicati dallo stesso art. 40 cit., ho redatto il presente decreto, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che, al fine di agevolarne la consultazione, viene pubblicato sul sito INTERNET della Giustizia Amministrativa ed in INTRANET, unitamente ad una breve relazione illustrativa.
A norma di legge l’applicazione del decreto ha valore sperimentale ed è soggetta a monitoraggio da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
In esso viene, pertanto, fatta riserva di modifiche ed integrazioni ad esito del suddetto adempimento del Consiglio di presidenza.
A tal fine saranno utili anche le indicazioni che mi saranno inviate, suggerite dalla concreta applicazione del provvedimento,.
Nel momento in cui vengono fissati limiti dimensionali agli atti defensionali delle parti, ritengo doveroso raccomandare la massima sobrietà e sinteticità anche delle pronunce giurisdizionali, affinché le finalità della norma possano trovare piena realizzazione.
Giorgio Giovannini
Decreto n. 40
Consiglio di Stato
Il Presidente
VISTO l’articolo 120 dell’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;
RAVVISATA la necessità di emanare tale decreto;
SENTITI il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;
DECRETA
1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all’articolo 120 dell’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell’opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell’atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.
3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all’articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.
4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.
5. L’atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.
6. La dimensione dell’atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.
7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto, comprendenti, in particolare:
– l’epigrafe dell’atto;
– l’indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
– l’individuazione dell’atto impugnato;
– il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell’atto processuale;
– le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l’atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11;
– le conclusioni dell’atto;
– le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge;
– la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
– l’indice degli allegati;
– le procure a rappresentare le parti in giudizio;
– le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.
8. Con il decreto di cui al numero 11 sono autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3, 4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l’ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l’esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l’avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell’impresa; l’attinenza della causa a taluna delle opere di cui all’articolo 125 del codice del processo amministrativo.
9. Con il decreto di cui al numero 11 può essere consentito un numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.
10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.
11. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 8 e 9 è effettuata dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l’istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero l’attestazione di segreteria o l’autodichiarazione del difensore circa l’avvenuto decorso del termine in assenza dell’adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime dimensionale
12. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).
13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate.
14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
15. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14, in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.
16. Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via sperimentale, ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. E fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previsto dalla medesima norma.
17. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
25 MAG. 2015
Il Presidente del Consiglio di Stato
Avv. Giorgio Giovannini
CONSIGLIO DI STATO
RELAZIONE
Il presente provvedimento attua la disposizione contenuta nell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, come è noto, nel modificare l’art. 120 del codice del processo amministrativo, per i giudizi ivi contemplati ha demandato al Presidente del Consiglio di Stato di determinare, con proprio decreto, la dimensione del ricorso e degli altri atti difensivi, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo codice del processo amministrativo.
In sede istruttoria sono stati acquisiti gli avvisi dell’Avvocato generale dello Stato e degli organismi espressivi dell’Avvocatura previsti dallo stesso art. 40.
Sono state inoltre svolte indagini a campione presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali del Lazio e della Lombardia, al fine di verificare le dimensioni medie dei ricorsi depositati nel periodo di tempo considerato.
Si è altresì tenuto conto dei provvedimenti di matrice europea i quali, con valenza peraltro prevalentemente non cogente, disciplinano le dimensioni degli atti difensivi dinanzi agli organi giudiziari operanti nell’ambito dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nella formulazione del decreto si è mirato a comporre le esigenze di particolare sinteticità degli atti sottese alla norma, con quella del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
In ordine alle singole prescrizioni si osserva quanto segue.
1. Viene definito l’ambito di applicazione del provvedimento e, cioè, la sua afferenza al contenzioso di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
2. Viene determinata nel numero massimo di 30 pagine la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi specificamente elencati e comunque non considerati nei numeri seguenti del decreto. Tale limite si pone nell’ambito della fascia dimensionale prevalentemente stabilita in sede europea e recepisce quanto rappresentato sul punto dal Consiglio nazionale forense e da una delle associazioni degli avvocati amministrativisti.
3. 4 e 5. Vengono stabilite dimensioni massime più ristrette per una serie di atti difensivi caratterizzati dall’essere accessivi ad altri atti già acquisiti al giudizio (domanda di misure cautelari presentata successivamente al ricorso, memorie di replica, intervento adesivo dipendente).
6. Viene precisato che l’atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto se venga proposto – come peraltro è la regola – in relazione ad atti o fatti venuti a conoscenza dell’istante o resisi a lui conoscibili dopo la proposizione del ricorso cui accede. Si vuole con ciò evitare la possibilità che, attraverso la concomitante proposizione dell’impugnazione principale e di motivi aggiunti, entrambi basati sui medesimi elementi, vengano elusi i limiti dimensionali del ricorso fissati dal presente provvedimento.
7. In conformità alla previsione contenuta nell’art. 40 cit., vengono enumerati i vari elementi costituenti le indicazioni formali dell’atto, che non vanno computati ai fini del raggiungimento del numero massimo di pagine. Si segnala che tra tali elementi sono compresi il riassunto preliminare che sintetizza i motivi dell’atto processuale nonché la esposizione delle ragioni per le quali l’atto si assuma rientrare nelle deroghe di cui ai successivi numeri 8 e 9. Per entrambi tali casi è fissato il numero massimo di 2 pagine.
8. Viene stabilito il maggiore numero massimo di 50 pagine per gli atti di cui al n. 2 e di 15 pagine per gli atti di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di speciale rilievo anche economico. La prescrizione si conforma a quanto previsto sul punto dall’art. 40 cit. e indica, in via puramente esemplificativa, una serie di elementi che potranno essere considerati in sede di valutazione ai fini dell’assunzione del decreto previsto dal successivo numero 11. Si segnala in particolare l’elemento del valore della causa, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato (art. 14, comma 3-ter, d,P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni), che potrà a tal fine essere considerato soltanto ove non inferiore a 50.000.000 di euro.
9. Viene previsto che, in sede di decreto ex numero 11, sia consentito un numero superiore di pagine, qualora i presupposti di cui al numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti. Si intende così garantire comunque, per casi assolutamente eccezionali, l’effettività della tutela giurisdizionale, in aderenza anche a quanto previsto dalle normative europee.
10. Relativamente alle cause per le quali siano riconosciute le ragioni di deroga di cui ai numeri 8 e 9, viene richiesta, al fine di agevolarne l’esame da parte del Collegio, la redazione del riassunto preliminare dei motivi proposti. Si rinvia a quanto indicato a proposito del numero 7. Non è prevista una particolare sanzione in ipotesi di mancato assolvimento di tale onere, rimettendosi al Collegio di decidere se imporlo, con conseguente rinvio della causa, o se pronunciarsi indipendentemente da esso, fatta salva la sua valutazione ai fini delle spese del giudizio.
11. Tra le varie possibili soluzioni circa la rilevazione dei casi di cui ai numeri 8 e 9, si è ritenuto di stabilire che, ancora prima della notificazione del ricorso, l’istante debba formulare in seno allo stesso apposita domanda motivata al fine di fruire della maggiore consistenza dimensionale prevista dai numeri stessi. L’istanza è rimessa alla decisione, con decreto, del Presidente della Sezione competente (o, ovviamente, nei Tribunali amministrativi regionali privi di Sezione al Presidente del Tribunale) o del magistrato da lui delegato. Tale procedura, che accoglie una espressa richiesta in tal senso del Consiglio nazionale forense e di una delle associazioni degli avvocati amministrativisti, assicura la massima anticipazione della decisione sugli aspetti dimensionali della controversia, offrendo immediata certezza sul punto anche alle controparti chiamate a redigere i rispettivi atti di difesa in identico regime. È stabilito il termine di tre giorni per la pronuncia sulla istanza. A garanzia del richiedente la mancata adozione del decreto o la sua adozione tardiva comportano silenzio assenso. A sua volta a garanzia delle controparti si prevede l’obbligo di notifica ad esse, unitamente al ricorso, del decreto del Presidente o del magistrato delegato ovvero della certificazione di segreteria circa l’avvenuta formazione del silenzio assenso ovvero ancora, a fini semplificatori, della autodichiarazione al riguardo da parte dell’istante. Ovviamente tutti i successivi atti delle parti del giudizio seguono il medesimo regime dimensionale. Non si è ritenuto di fissare una prescrizione circa la sorte delle censure contenute nelle pagine del ricorso che siano eventualmente presentate in numero eccedente quello consentito con il decreto. Si tratta, infatti, di questione attinente all’interpretazione dell’art. 40 cit., che può trovare soluzione soltanto in via giurisprudenziale.
12 e 13.Vengono definite le specifiche grafiche mediante le quali gli scritti debbono essere redatti. Si segnala che la prescrizione del numero 12 ricalca quella già operante presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (Istruzioni pratiche alle parti, pubblicate in G.U.U.E. 31 gennaio 2014, L 31, punto 35, secondo alinea).
14 e 15. Viene stabilito che il provvedimento si applichi alle controversie il cui temine di proposizione inizi a decorrere, sia quanto ai ricorsi di primo grado sia quanto alle impugnazioni, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso sulla Gazzetta Ufficiale. La previsione si informa allo stesso criterio seguito dal comma 2 dell’art. 40 cit, a proposito dell’operatività delle nuove norme processuali da esso stabilite. Non ne è apparsa possibile l’applicazione ai giudizi già in corso, perché ciò avrebbe significato una sperequazione tra le dimensioni (libere) degli atti depositati antecedentemente alla data predetta e quelle (limitate) degli atti successivi. In questa medesima ottica per il caso in cui il giudizio di primo grado si sia svolto sotto il regime dimensionale libero e quello di impugnazione debba invece svolgersi sotto il nuovo regime dimensionale limitato, è previsto che la pronuncia ai sensi dell’art. 11, tenga anche conto delle dimensioni con cui sono stati redatti, di fatto, gli atti di primo grado.
16. Si conferma la previsione dell’art. 40 cit., comma 2-bis, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano in via sperimentale e ne viene fatta riserva di modifica od integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previsto dalla norma stessa.
Giorgio Giovannini
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