FREE: adempimenti connessi al p.a.t.

n. 2/2017 | 17 Febbraio 2017 | © Copyright | - Legislazione, Giustizia amministrativa | Torna indietro More

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – circolare 27 gennaio 2017 – Oggetto: adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico.


Riportiamo qui di seguito il testo della recente circolare del Segretario Generale della Giustizia amministrativa Pres. Torsello, contenente essenzialmente due precisazioni in ordine alle norme sul processo amministrativo telematico: a) la prima, concernente le parti resistenti, con la quale si raccomanda di depositare l’atto di costituzione o le memorie in forma digitale “prima dell’udienza, o, se non è possibile, … in udienza “con supporto informatico contenente l’atto nativo digitale, in modo da consentirne l’immediata acquisizione al sistema informatico”; b) la seconda, riguardante sia i ricorrenti che le parti resistenti, che richiama all’osservanza dell’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, che prescrive che per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, “deve” essere deposita “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”; secondo la circolare “sarebbe auspicabile il deposito di due copie cartacee”.


V. anche il testo in formato .pdf

Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Prot. 1244 del 27 gennaio 2017

All’Avv. Andrea Mascherin
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
presidenza@consiglionazionaleforense.it

Al Prof. Avv. Umberto Fantigrossi
Presidente dell’Unione Nazionale Avvocati amministrativisti
u.fantigrossi@fantigrossi.it studiolegale@fantigrossi.it presidente@unioneamministrativisti.it

Al Prof. Avv. Filippo Lubrano
Segretario della Società Italiana Avvocati Amministrativisti
segreteria@siaaitalia.it

Al Prof. Avv. Mario Sanino
Presidente della Camera Amministrativa Romana
roma@studiosanino.com patrizio.leozappa@studioleozappa.it;

Avv. Paolo Clarizia
Presidente dell’Associazione dei Giovani Amministrativisti
paolo.clarizia@studioclarizia.com

All’Avv. Elena Pino
Avvocatura dello Stato
elena.pino@avvocaturastato.it

All’Avv. Antonella Trentini
Presidente Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici – Unaep
a.vvt.rent.ini @gmail .com segretario.nazionale@unaep.com

Oggetto: Adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico

Con il processo amministrativo telematico (PAT) la Giustizia amministrativa ha iniziato un percorso profondamente nuovo e, come tale, particolarmente stimolante.

Siamo certi che in questo importante passaggio tutti gli attori del processo dimostreranno piena apertura a recepire gli aspetti innovativi della riforma.

È naturale, però, che una riforma così radicale sia destinata a creare, nel breve periodo, talune criticità.

In questa prospettiva il Tavolo di monitoraggio costituito con l’Avvocatura sta offrendo significative proposte e importanti suggerimenti per introdurre miglioramenti e modifiche dell’attuale assetto tecnico-organizzativo, al fine di rispondere alle necessità che la concreta applicazione del PAT fa emergere.

L’esperienza di queste prime settimane – anche alla luce di quanto emerso nell’ultimo incontro – induce ad alcune brevi riflessioni.

Innanzi tutto, prima dell’avvio del PAT, non erano rari i casi in cui l’atto di costituzione in giudizio o la delega ricevuta dal dominus della causa a presenziare all’udienza, fossero depositati proprio in udienza (camerale o pubblica).

Peraltro, poiché, com’è noto, dal 1° gennaio 2017 per i ricorsi trasmessi con modalità telematiche ciò non è più possibile – dovendo tutti i depositi (salvi casi eccezionali) avvenire digitalmente – si rende necessario che tali incombenti siano effettuati prima dell’udienza, o, se non è possibile, che l’avvocato si presenti con supporto informatico contenente l’atto nativo digitale, in modo da consentirne l’immediata acquisizione al sistema informatico.

Inoltre, nello spirito di leale collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapporto tra i magistrati amministrativi ed il Foro – collaborazione che si è ancora più intensificata in occasione dell’entrata in vigore del PAT – si coglie l’occasione per chiedere il rispetto dell’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, che prescrive che per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, “deve” essere deposita “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Sarebbe auspicabile il deposito di due copie cartacee.

Tale deposito può avvenire anche a mezzo posta nello stesso periodo in cui si trasmette lo scritto difensivo con modalità telematiche.

Confidando nella piena collaborazione di tutta l’Avvocatura, porgo i più cordiali saluti.

TORSELLO MARIO LUIGI