Provvedimenti emessi dopo il giudicato
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 22 giugno 2016* (afferma che, ai fini della declaratoria della nullità di atti emanati in violazione o in elusione del giudicato, non è necessaria la loro formale impugnazione perchè il giudice dell’ottemperanza possa esercitare d’ufficio il relativo potere).
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