FREE: Regolamento sul praticantato presso gli uffici giudiziari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 (in G.U. n. 101 del 2 maggio 2016; in vigore dal 17 maggio 2016) – Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 (in G.U. n. 101 del 2 maggio 2016; in vigore dal 17 maggio 2016) – Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. (16G00068)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2015, nonchè il parere finale espresso nell’adunanza del 22 ottobre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, iniziati dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Art. 2

Requisiti per lo svolgimento del tirocinio
presso un ufficio giudiziario

1. Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell’ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

Art. 3

Progetto formativo

1. I capi degli uffici di cui all’articolo 4, comma 1, elaborano d’intesa con il Consiglio dell’ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l’attività di formazione del praticante avvocato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d’intesa tra loro, linee guida per l’elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.

Art. 4

Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso
un ufficio
giudiziario. Comunicazione al consiglio dell’ordine.

1. L’attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonchè il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

2. La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell’ufficio e consegnata alla segreteria dell’ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell’attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;

b) il punteggio di laurea;

c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

d) i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l’avvocato fa parte;

e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

4. Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell’ufficio comunica al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Art. 5

Durata dell’attività di praticantato

1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

2. Il praticante avvocato può proseguire l’attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l’ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Si applica l’articolo 4. Quando l’ufficio presso il quale l’attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell’articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l’intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all’articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

Art. 6

Numero massimo di praticanti avvocati
per ogni magistrato

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al fine di agevolare l’attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell’attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l’assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Art. 7

Criteri per la selezione dei praticanti avvocati

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l’ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati all’articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art. 8

Attività del praticante avvocato

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purchè con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all’ordine o l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell’ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario nè assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

6. L’amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

7. L’attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

8. L’attività di praticantato non può essere svolta presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all’articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell’attività di praticantato presso la relativa procura.

10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell’articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.

11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonchè per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.

12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all’articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell’ufficio al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

14. Il consiglio dell’ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l’indicazione che l’attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell’ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.

Art. 9

Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2016.

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 926