Convenzione per il patrimonio archeologico (ratificata dopo 23 anni)
LEGGE 29 aprile 2015, n. 57 (in G.U. n. 108 del 12 maggio 2015; in vigore dal 13 maggio 2015) – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992; v. anche il testo in formato .pdf con gli allegati*.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della Convenzione stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell’onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 2015.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando