Prove scritte del concorso per magistratura e tutela dei disabili

n. 7/2014 | 4 Luglio 2014 | © Copyright | - Giurisprudenza, Concorso | Torna indietro More

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 2 luglio 2014* (annulla l’ordinanza del T.A.R. Lazio che aveva sospeso le prove scritte del concorso per posti di uditore giudiziario in ragione del fatto che un concorrente aveva evidenziato all’Amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore), con 3 documenti correlati.


CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 2 luglio 2014 n. 2832 – Pres. Numerico, Est. Sabatino – Ministero della giustizia (Avv. Stato Varrone) c. Omissis (n.c.) – (riforma T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I Quater, ordinanza n. 2563 del 2014, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/2014/tarlaziorm_2014-06-06o.htm).

Concorso – Per posti di uditore giudiziario – Prove scritte – Ordinanza del T.A.R. Lazio – Che ha sospeso dette prove – In considerazione del fatto che un concorrente aveva evidenziato all’Amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore – Va riformata – Riferimento al fatto che il Ministero della giustizia ha concesso al candidato in questione di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove.

Va riformata l’ordinanza del T.A.R. Lazio con la quale era stata disposta la sospensione delle prove scritte del concorso per posti di uditore giudiziario in considerazione del fatto che un concorrente aveva evidenziato all’Amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore, atteso che il Ministero della giustizia che indetto il concorso ha concesso al candidato in questione di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove, adempiendo a quanto imposto dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti; d’altra parte, l’ulteriore richiesta si svolgere le prove scritte in giorni alterni, non accolta dall’Amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in questione (1).

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(1) Ha aggiunto la ordinanza in rassegna che nella specie l’insussistenza del profilo di danno era confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata.

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Documenti correlati:

TAR LAZIO – ROMA – ordinanza 6 giugno 2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/2014/tarlaziorm_2014-06-06o.htm (accogliendo la domanda di sospensione di un concorrente disabile, il quale aveva rappresentato l’impossibilità – dovendosi sottoporre a dialisi – di essere presente per tre giorni consecutivi alle prove scritte del concorso per magistrato, sospende il d.m. 7 marzo 2014 nella parte in cui fissa per tre giorni consecutivi – 25, 26 e 27 giugno 2014 – le prove scritte del concorso stesso, dovendosi prevedere delle prove in tre giorni non consecutivi).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – decreto presidenziale 9 giugno 2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/2014/cdsdp_2014-06-09.htm (sospende l’ordinanza del TAR Lazio che aveva bloccato le prove scritte del concorso per magistrato ordinario, in accoglimento dell’istanza di un concorrente disabile), con breve nota di GERARDO GUZZO.

GIOVANNI VIRGA, Una ordinanza “nobile”, ma non condivisibile (nel weblog), pag. http://blog.lexitalia.it/?p=2048


N. 02832/2014 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:

Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario – mcp

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Diego Sabatino e udita per le parti l’avvocato dello Stato Varrone;

Considerato che l’originario ricorrente ha evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore;

Considerato che l’amministrazione ha concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove;

Considerato che l’ulteriore richiesta si svolgere le prove scritte in giorni alterni, non accolta dall’amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;

Considerato che quindi l’amministrazione ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti;

Considerato che l’insussistenza del profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 4783/2014) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/07/2014.