Riunioni temporanee d’imprese
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 7 giugno 2013* (sull’obbligo previsto dell’art. 37, commi 4 e 13, del D.L.vo n. 136/2006 nei confronti dei raggruppamenti temporanei d’imprese della indicazione delle parti del servizio o della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e sulla sua applicabilità o meno anche nel caso di r.t.i. costituende o di riunioni temporanee di tipo orizzontale).
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