Regola dell’anonimato per le prove pratiche dei concorsi
TAR TOSCANA – sentenza 17 gennaio 2012* (sui casi in cui, per le prove pratiche dei concorsi pubblici, è possibile prescindere dall’osservanza della regola dell’anonimato e su quelli in cui, invece, la suddetta regola per il medesimo tipo di prove va osservata a pena di illegittimità).
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