Sollevate questioni di costituzionalità del c.d. Italicum
TRIBUNALE DI MESSINA – ordinanza 17 febbraio 2016* (solleva q.l.c. di varie norme della L. n. 52 del 2015 – c.d. Italicum – che disciplina il sistema elettorale per l’elezione del Parlamento italiano nella parte in cui: a) fanno scattare il premio di maggioranza – con attribuzione di 340 seggi alla Camera – alla lista che ha superato la soglia del 40 % dei voti al primo turno di votazione ovvero, in mancanza, alla lista che abbia comunque vinto il ballottaggi; b) non prevedono alcuna soglia minima di votanti e di voti validi per accedere al ballottaggio; c) escludono dall’attribuzione dei seggi le liste che non hanno superato la soglia del 3 % dei voti validi; d) computano nel calcolo delle predette soglie anche i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, pur se gli stessi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati al di fuori delle rispettive Regioni).
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