Obbligo di utilizzare unicamente i modelli predisposti dalla P.A. appaltante
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZ. I – sentenza 11 marzo 2011* (sulla legittimità o meno della clausola di un bando di gara che prevede, a pena di esclusione, l’obbligo per i concorrenti di presentare la documentazione amministrativa e l’offerta esclusivamente mediante moduli predisposti dalla stazione appaltante ed il divieto della compilazione digitale degli schemi).
ATTENZIONE: questa pagina è riservata agli abbonati. Per accedere ad essa, inserisci le chiavi di accesso nelle sottostanti caselle. Per attivare un abbonamento, clicca qui. Per contattarci al fine di chiedere informazioni, clicca qui.