Prove scritte del concorso per magistratura

n. 6/2014 | 10 Giugno 2014 | © Copyright | - Giurisprudenza, Concorso | Torna indietro More

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – decreto presidenziale 9 giugno 2014 (sospende l’ordinanza del TAR Lazio che aveva bloccato le prove scritte del concorso per magistrato ordinario, in accoglimento dell’istanza di un concorrente disabile), con breve nota di GERARDO GUZZO.


CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – decreto presidenziale 9 giugno 2014 n. 2435 – Pres. Virgilio – Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) c. Neri (n.c.) – (sospende l’efficacia dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez, I Qua n. 2563/2014, fino alla camera di consiglio del 1° luglio 2014).

Concorso – Concorso per posti di magistrato ordinario – Indetto con D.M. 30 ottobre 2013 – Prove scritte – Fissazione di esse in tre giorni consecutivi (25, 26 e 27 giugno 2014) – Senza tener conto dell’istanza di un disabile tendente ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi – Ordinanza del TAR Lazio Sez. I Quater n. 2563/2014 – Va sospesa fino alla c.c. del 1° luglio 2014.

Fino alla camera di consiglio del 1° luglio 2014, fissata per la discussione dell’appello, va sospesa l’efficacia dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater n. 2563/2014, concernente la istanza avanzata da un concorrente disabile tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario (1).

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(1) Riportiamo qui di seguito, per comodità, un primo breve commento del prof. Gerardo Guzzo, inserito nel weblog:

Da una lettura del testo del provvedimento monocratico sembra che non vi sia alcun obbligo in capo al Ministero di calendarizzare nuovamente le prove scritte, come, invece, da una prima scorsa del comunicato stampa diramato sembrava. Si tratta, in realtà, di una semplice sospensione degli effetti dell’ordinanza gravata, “(…)Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014 (…)”.

In conclusione, i giudici di seconde cure hanno, responsabilmente, valorizzato appieno i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità del pregiudizio derivante dal controverso provvedimento cautelare facendo, per ora, giustizia di un apparentemente incomprensibile provvedimento interinale.

C’è da augurarsi che la trattazione della Camera di Consiglio, fissata per il prossimo 1° luglio, non riservi ulteriori “colpi di teatro”.

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Documenti correlati:

TAR LAZIO – ROMA – ordinanza 6 giugno 2014* (accogliendo la domanda di sospensione di un concorrente disabile, il quale aveva rappresentato l’impossibilità – dovendosi sottoporre a dialisi – di essere presente per tre giorni consecutivi alle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, sospende il d.m. 7 marzo 2014 nella parte in cui fissa per tre giorni consecutivi – 25, 26 e 27 giugno 2014 – le prove scritte del concorso stesso, dovendosi prevedere delle prove in tre giorni non consecutivi).

GIOVANNI VIRGA, Una ordinanza “nobile”, ma non condivisibile (nel weblog).


N. 02435/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04783/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Giancarlo Neri;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014;

che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;

che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di cui sopra.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.

Il Presidente

Riccardo Virgilio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 09/06/2014