FREE: rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali forensi
DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2019, n. 2 (in G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2019; in vigore in pari data) – Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi.
DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2019, n. 2 (in G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2019; in vigore in pari data) – Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. (19G00003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo,
della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui
all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
1. L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
Art. 2
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 2019.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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Documenti correlati:
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 19 dicembre 2018, pag. http://www.lexitalia.it/a/2018/109670 (sulla rilevanza o meno, ai fini della ineleggibilità a consigliere dell’Ordine degli Avvocati, dei mandati espletati in parte, dagli avvocati, antecedentemente alla data del 21 luglio 2017).
PIETRO QUINTO, Le sezioni unite della Cassazione: le limitazioni alla candidabilità nei Consigli degli Ordini di Garanzia di avvicendamento ed imparzialità nell’interesse degli avvocati, pag. http://www.lexitalia.it/a/2018/109778