Riforma organica del regolamento del Senato

n. 1/2018 | 19 Gennaio 2018 | © Copyright | - Legislazione, Parlamento | Torna indietro More

SENATO DELLA REPUBBLICA – DELIBERA 20 dicembre 2017 (in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2018) – Riforma organica del Regolamento del Senato; v. anche il testo in formato .pdf, con le note esplicative e di raccordo.


SENATO DELLA REPUBBLICA – DELIBERA 20 dicembre 2017 (in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2018) – Riforma organica del Regolamento del Senato. (18A00362) V. anche il testo in formato .pdf, con le note esplicative e di raccordo.

Il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2017, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:

Art. 1

Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari

1. Gli articoli 5, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 18, 19, 21 e 27 sono così modificati:

a) all’art. 5, il comma 2-quater è abrogato;

b) all’art. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell’esercizio del mandato parlamentare»;

c) all’art. 13, è aggiunto in fine il seguente comma;

«1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.»;

d) all’art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.»;

2) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purchè corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all’art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.»;

4) al comma 6, le parole: «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto»;

e) all’art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Senato» sono inserite le seguenti: «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché»;

2) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Salvo il caso previsto all’art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall’unione di Gruppi già costituiti»;

f) all’art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, l’ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l’accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.»;

g) all’art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari,»;

2) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.»;

h) all’art. 19, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione»;

i) all’art. 21, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione»;

j) all’art. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I componenti dell’Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.».

Art. 2

Disposizioni in materia di Commissioni permanenti

1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47 e 144 sono così modificati:

a) all’art. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14ª Commissione» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.»;

3) il comma 4-bis è abrogato;

4) al comma 5, le parole: «2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4»;

b) all’art. 22, comma 1, dopo le parole: «11ª – Lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato»;

c) all’art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «europei», la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei»;

2) al comma 2, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea, nonchè sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea»;

3) al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell’Unione europea» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell’Unione europea»;

d) all’art. 28, primo comma, primo periodo, le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» sono sostituite dalla seguente: «dei» e le parole: «per la sola votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola votazione degli articoli e la votazione finale» e al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»;

e) all’art. 33, il comma 3 è abrogato e il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»;

f) all’art. 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell’art. 35 o in sede redigente ai sensi dell’art. 36.»;

g) all’art. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «, nonchè per quelli di cui all’art. 126-bis»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell’esame in Commissione.»;

h) all’art. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per la deliberazione dei singoli articoli» sono soppresse e le parole: «la votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «la sola votazione degli articoli e la votazione finale»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell’esame in Commissione.»;

i) all’art. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;

2) al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse;

j) all’art. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse;

2) al comma 4, la parola: «l’approvazione» è sostituita dalla seguente: «l’esame»;

3) al comma 5, alle parole: «l’approvazione finale» sono premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e»;

k) all’art. 43, comma 3-bis, dopo la parola: «appartenenti» la parola: «anche» è soppressa e le parole: «la 14ª Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»;

l) all’art. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall’art. 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»;

2) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni»;

3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»;

m) all’art. 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all’audizione del candidato proposto dal Governo. L’audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»;

n) alla rubrica del Capo VI, le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE» sono soppresse;

o) all’art. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell’Unione europea,», la parola «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «europee» e la parola «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I progetti di atti legislativi dell’Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l’avvio dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell’Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell’Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.»;

4) al comma 3, primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;

5) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «alla 1ª» sono inserite le seguenti: «e alla 3ª» e le parole da: «, nonchè» fino alla fine del periodo sono soppresse;

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all’esame della 14ª Commissione permanente. La 14ª Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis.

5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell’Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall’Assemblea. Si applica l’art. 55, comma 6.»;

7) al comma 6, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;

8) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell’Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.».

Art. 3

Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione dei lavori

1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono così modificati:

a) l’art. 49 è abrogato;

b) all’art. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonchè all’attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell’Assemblea. Per l’attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.»;

2) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.»;

c) all’art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l’Assemblea si riunisce di regola una sola volta.»;

2) al comma 3, la parola: «sulle» è sostituita dalle seguenti: «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle»;

3) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell’art. 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.»;

d) all’art. 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non può essere richiesta la verifica del numero legale»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.»;

e) all’art. 74, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall’assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d’ufficio nel calendario dei lavori dell’Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti; senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 1, secondo periodo.»;

f) all’art. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall’Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l’urgenza, con la fissazione di un termine per l’inizio dell’esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l’intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L’approvazione della dichiarazione d’urgenza comporta l’iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.»;

g) all’art. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro cinque giorni dall’annuncio all’Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all’ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l’Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell’ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.»:

2) il comma 4 è abrogato;

h) all’art. 89, comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

i) all’art. 92, comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

j) all’art. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall’art. 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare»;

2) al comma 5, le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo»;

3) al comma 6, le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un’ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.»;

k) all’art. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo»;

2) al comma 2, il primo periodo è soppresso;

l) l’art. 98 è abrogato;

m) all’art. 99, comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»;

n) all’art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un’unica discussione, che ha inizio con l’illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l’unico intervento del Gruppo. È ammesso l’ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti.»;

4) il comma 12 è abrogato;

o) all’art. 102, comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l’Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.»;

p) all’art. 102-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, s’intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all’osservanza dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti nè la richiesta di votazione per parti separate.»;

q) all’art. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore » sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare»;

2) al comma 5, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo»;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente, periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.»;

r) all’art. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.»;

2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- Informative del Presidente del Consiglio dei ministri»;

s) all’art. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell’art. 108, comma 2.»;

t) all’art. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»; al secondo periodo, le parole: «Uguale facoltà è riconosciuta ai» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni di voto finali il termine è di dieci minuti ed i» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono intervenire per non più di tre minuti.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.»;

u) all’art. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salve le votazioni riguardanti persone, l’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall’art. 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.»;

2) al comma 4, le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell’oggetto, può essere proposta, ai sensi dell’art. 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.»;

4) al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse;

v) all’articolo 114, comma 1, alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «di regola» e la parola: «per» è sostituita dalle seguenti: «al fine di»;

w) all’articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’inizio della seduta»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indizione delle votazioni nominali elettroniche.»;

x) all’articolo 151-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell’ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma l, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un’interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l’argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall’art. 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d’intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d’illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l’interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.»;

6) il comma 5 è abrogato;

7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»;

y) all’art. 161, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La posizione della questione di fiducia sull’approvazione di un articolo, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull’approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell’oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l’articolo o l’emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l’eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell’esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull’approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.».

Art. 4

Disposizioni di coordinamento

1. All’art. 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

2. Agli articoli 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza». Conseguentemente, i predetti articoli risultano così modificati:

a) all’art. 120, comma 3, le parole: «finanziaria e su quelli» sono soppresse;

b) all’art. 125, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza»;

c) all’art. 125-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»;

2) alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»;

d) all’art. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «l. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5ª Commissione permanente per l’esame generale, nonchè alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.»;

2) al comma 3 la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;

3) al comma 4 la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;

4) al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;

5) al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

6) al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio è presentato» e le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio è trasmesso»;

7) al comma 10 la parola: «congiunto» è soppressa e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

8) al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

9) alla rubrica le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

e) all’art. 126-bis, commi 2-bis e 2-ter, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»;

f) all’art. 127, alla rubrica, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

g) all’art. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «al disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sezione del disegno di legge di bilancio»;

2) al comma 2 le parole: «al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio»;

3) al comma 6 le parole da: «di approvazione» fino a: «come definito alla» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all’oggetto della legge di bilancio in base alla»;

4) alla rubrica le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

h) all’art. 129 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un’unica» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio si svolge una»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l’esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull’esame della prima sezione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «all’approvazione» sono inserite le seguenti: «della prima sezione» e la parola: «finanziaria» è soppressa; al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della seconda sezione» e, al quarto periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all’esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all’approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato.»;

4) al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio» e, al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della prima sezione»;

5) al comma 6 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»;

6) alla rubrica le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».

3. L’art. 137 è abrogato.

4. All’art. 144-bis le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea». Conseguentemente, l’art. 144-bis risulta così modificato:

a) al comma 1 le parole: «comunitaria e la relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente» sono soppresse; al quarto periodo le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali» e, al quinto periodo, le parole: «del disegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni» e le parole: «della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea»;

d) al comma 4 la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» sono sostituite dalle seguenti: «europea e di delegazione europea può avere» e le parole: «della relazione annuale » sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al secondo periodo, le parole: «sulla relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle relazioni annuali» e, al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»;

f) al comma 7, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»;

g) alla rubrica, le parole: «del disegno di legge comunitaria e della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni».

5. All’art. 144-ter le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell’Unione europea».

Art. 5

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.

Roma, 20 dicembre 2017.

Il Presidente: Grasso