La “depubblicizzazione” del rapporto di pubblico impiego

n. 9/2018 | 27 Settembre 2018 | © Copyright | - Articoli e note, Lavoro, Pubblico impiego | Torna indietro More

RICCARDO NOBILE, Pubblico e privato: differenze antipodali e dialoghi negati. Il caso del TFR(S) e del trasferimento della residenza all’estero dell’ex pensionato INPDAP.



RICCARDO NOBILE

Pubblico e privato: differenze antipodali e dialoghi negati.
Il caso del TFR(S) e del trasferimento della residenza
all’estero dell’ex pensionato INPDAP



1. Introduzione

Occuparsi di pubblico impiego e di confronti con quel che accade nel mondo delle imprese presenta elementi di sicuro interesse. Com’è noto l’interesse è aumentato dopo che, all’esito della legge 23/10/1992, n. 421, è stato emanato il d.lgs. 03/02/1993, n. 29, peraltro ripetutamente rimaneggiato e, rispetto all’impostazione originaria, anche in parte snaturato [i]. Molti, ispirati e sospinti dai venti della novità hanno parlato di privatizzazione. Oggi si tende a essere piú cauti: il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non può, né mai potrà essere completamente privatizzato per l’ovvia, ma spesso obliterata considerazione che la sua attività è preordinata alla realizzazione del pubblico interesse, mentre quella dell’imprenditore all’interesse privato. Per dirla altrimenti, la prima persegue interessi altruistici; la seconda interessi egoistici. La prima è retta dall’art. 97 Cost.; la seconda dall’art. 41 Cost..

Con queste premesse, dire che il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è privatizzato è come pretendere di flettere l’inflessibile. Ricondotti a piú miti consiglî i piú sostengono oggi che è maggiormente corretto parlare di depubblicizzazione, che è cosa affatto differente dalla privatizzazione. A voler significare che il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione conserva le proprie peculiarità quando ciò è preordinato all’interesse pubblico; in tutti gli altri casi, esso deve essere trattato in modo non analogo, ma identico a quel che accade ex art. 2094 c.c..

2. I termini della questione

La premessa è doverosa anche se può apparire stucchevole una volta svelato l’oggetto di questa breve incursione. In primo luogo, il modo della corresponsione del trattamento di fine rapporto (in acronimo: T.F.R.) o del Trattamento di fine servizio (in acronimo: T.F.S.); in secondo luogo, il regime fiscale della pensione del dipendente pubblico che decida di trasferire la propria residenza in uno stato estero.

Il perché è presto detto. In un nostro precedente articolo [ii], peraltro su tutt’altro argomento abbiamo avuto modo di evidenziare che “in verità il comparto del pubblico impiego nel suo complesso presenta notevolissime differenze col proprio anàlógon privato. Eccone qui l’elenco, peraltro provvisorio: il dipendente pubblico che cessa un rapporto di lavoro e passa ad altra amministrazione a séguito di concorso non percepisce da subito il T.F.R.; il dipendente pubblico che va in pensione attende non meno di due anni per la percezione del T.F.R.(S.); il dipendente pubblico in pensione percepisce il T.F.R.(S.) pro rata e non per intero; le convenzioni internazionali in materia di trattamento pensionistico in caso di spostamento della residenza in specifici paesi esteri non si applicano all’ex dipendente pubblico se non in casi limitatissimi; in caso di malattia, le fasce di reperibilità sono molto più estese che per il dipendente delle imprese, nonostante gli sbandieramenti governativi protesi all’armonizzazione; et coeteris paribus. Come si può agevolmente notare, il comparto pubblico finanzia il bilancio dello stato ben oltre la ragionevolezza indicata dall’art. 3 Cost.. e tutto ciò non è in alcun modo giustificato alla luce del suo successivo art. 97. Ciò risalta a maggior ragione dopo la privatizzazione, tanto sbandierata, ma che, evidentemente, opera a corrente alternata per non dire discontinua”.

Ovviamente, il riferimento alla discontinuità della corrente era ed è un mero eufemismo. In verità toni dovrebbero essere ben altri, ossia quelli della vibrata protesta, che però non sono conformi con il fair play. Ciò, peraltro, non impedisce di prender posizione in modo sottolineato e deciso. Soprattutto quando l’oggetto della cosa in questione evidenzia storture e contrasti coi i principî basilari della piú elementare civiltà giuridica, della quale è espressione somma e intravalicabile il principio di uguaglianza ex art. 3, commi 1 e soprattutto – come in questo caso – 2 Cost..

E ora torniamo al core della questione, e dunque alle due problematiche già succintamente introdotte.

3. Il caso del pagamento del T.F.R.(S)

La prima: il dipendente pubblico percepisce il trattamento di fine rapporto non prima di uno o due anni dalla cessazione del proprio rapporto di lavoro. In verità quasi sempre non prima di 24 mesi, e dunque è questo il termine di riferimento da assumere come rilevante ai fini che qui interessano. La conseguenza è ovvia e di ordine pratico insieme: il dipendente pubblico è un bancomat al quale lo stato accolla le conseguenze economiche del differimento dell’acquisizione di ciò che la giurisprudenza ha sempre sostenuto avere natura giuridica di retribuzione differita, in tempi ulteriormente e inaccettabilmente differiti. La cosa assume i contorni dell’incommentabile quando il tantundem supera la cifra di 50.000,00 Euro: in questo caso, il secondo rateo passa all’incasso dopo un ulteriore anno. E il periodo si allunga ancóra quando esso supera la cifra di 100.000,00 Euro. Della questione si è occupata ripetutamente la Corte costituzionale, sostanzialmente emettendo rescritti di non liquet, per la ragione che il ricorrente nel giudizio a quo non aveva ancóra maturato il diritto alla pensione. Con queste premesse e contenuti insieme se ne sono occupate le sentenze 23/01/2014, n. 7 e 11/10/2012, n. 223 [iii], che, in modo del tutto conseguenziale, non hanno assunto alcuna posizione in merito.

La debâcle è iniziata con l’art. 3, commi 1 e 2 del d.l. 28/03/1997, n. 79, convertito nella legge 28/05/1997, n. 140; eccone il testo: “1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l’ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli. 2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. Il testo della disposizione normativa è stato oggetto di ulteriori interventi, che lo hanno determinato nel contenuto appena evidenziato, segno della continua attenzione (in realtà, “disattenzione”) del legislatore per un momento particolarmente fragile della vita del lavoratore pubblico: il riferimento è all’art. 1, comma 22, lett. a) del d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148, ulteriormente inciso dall’art. 1, comma 484, lett. b) della legge 27/12/2013, n. 147.

Ma siccome al peggio non vi è mai limite, sulla materia è ulteriormente intervenuto il legislatore con evidenti contenuti peggiorativi con l’art. 12, comma 7 del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, modificato dall’art. 1, comma 484, lett. a) della legge 27/12/2013, n. 147. Eccone il testo: “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo”. Il tutto, per finalità di preservazione dei conti pubblici, peraltro in termini incontrovertibilmente discriminatorî e a carico esclusivo dei dipendenti della pubblica amministrazione. E per giunta col chiaro intento di rendere il regime differente sine die.

Fra vecchî e nuovi importi, vecchie e nuove decorrenze si è creata un po’ di confusione anche fra gli esperti in materia. Cosí l’Inps ha emanato una apposita circolare, la circolare 05/06/2014, n. 73 [iv] che riepiloga un po’ l’ingarbugliata situazione venutasi a creare. Per i dipendenti pubblici in pensione dal 1 gennaio 2018 i termini di pagamento e liquidazione del trattamento di fine rapporto cambiano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro: non prima di 12 mesi se questa è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età anagrafica o del termine finale del rapporto di lavoro a tempo determinato o per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11 del d.l. 25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008, n.133; dopo 24 mesi se la cessazione è avvenuta per altre cause, prima fra tutte il superamento del limite contributivo minimo, ma non ancóra il termine massimo di età anagrafica; ipotesi cui si aggiungono le dimissioni volontarie, il licenziamento o la destituzione dall’impiego; entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.

E ora un breve raffronto con quel che accade nel settore dell’impiego privato. Qui il trattamento di fine rapporto è corrisposto entro termini brevissimi, di norma stabiliti dal contratto nazionale di riferimento e per intero, in unica soluzione. Ecco una carrellata delle situazioni riscontrate, senza pretesa di completezza: comparto Commercio e Artigianato entro 45 giorni dal termine del rapporto di lavoro; comparto Terziario entro 30 giorni; comparto Metalmeccanico e comparto Telecomunicazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare per calcolare la rivalutazione del trattamento maturato fino a quel momento dal lavoratore; comparto Turismo (addirittura) versato al lavoratore con l’ultima busta paga, nel mese in cui è avvenuta la cessazione dell’attività lavorativa; comparto Colf e Badanti al momento della cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dal motivo della sua interruzione.

La situazione in esame è sconcertante, imbarazzante e palesemente incommentabile per non dire di peggio. La disparità di trattamento fra i due ámbiti lavorativi è fin troppo evidente per indurre a proferire verbo. Certo è che la trasformazione del dipendente pubblico in un bancomat non può essere accettata, soprattutto quando il regime giuridico di differenziazione si protrae oltre i tempi della ragionevolezza, anche se è la stessa differenza di trattamento tout court a essere irragionevole e pesantemente discriminatoria.

Essa, da ultimo, è stata portata all’attenzione della Corte costituzionale dal Tribunale di Roma, sez. II lavoro, con ordinanza 12/04/2018, Reg. ord. n. 136/2018 [v], il cui attore è una ex dipendente del ministero della giustizia. Il core del ragionamento del giudice a quo è semplice e cristallino e non facilmente controvertibile, e deriva da una premessa in diritto incontrastata: “il TFR ha carattere di retribuzione differita; il TFS ha carattere sia di retribuzione differita che previdenziale[vi]; e se è cosí, allora la loro disciplina non può che confrontarsi con la disciplina e il trattamento costituzionale della retribuzione tout court . Con queste premesse, la normativa in atto determina “sia una violazione dei principi di adeguatezza e sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. che una violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. con riferimento alla situazione del rapporto di lavoro privato[vii]. Misure legate alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi devono venir meno una volta che viene ristabilita la normalità: “una corresponsione dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato può essere disposta in via congiunturale e programmatica, comunque temporanea, con specifico riferimento alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi, e non in via generale, permanente e definitiva – come avvenuto nella normativa in esame[viii]. Inoltre, secondo i giudici, il trattamento di fine rapporto va retribuito tempestivamente poiché bisogna considerare che “anche il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro deve, pertanto, – in quanto retribuzione, seppure differita, differita – essere restituito in tale momento, solo così potendosi configurare la sua adeguatezza e sufficienza in relazione al periodo lavorativo pertinente. Ciò a maggior ragione se si considera che, notoriamente, il lavoratore, sia pubblico che privato, specie se in età avanzata, in molti casi si propone – proprio attraverso l’integrale ed immediata percezione di detto trattamento – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita […] ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti […]” [ix]. Argomenti, questi, che non sono affatto un optional [x].

4. Il caso del trasferimento della residenza all’estero

La seconda: il trasferimento della residenza in uno Stato estero al compimento dell’età pensionabile del pubblico dipendente è ingiustificatamente differenziato da quel che accade per il dipendente privato. Qui di séguito i termini della questione, ristretta a mero titolo didascalico alla realtà della Spagna.

La vicenda che sarà succintamente tratteggiata è conosciuta con la denominazione di “defiscalizzazione del trattamento pensionistico”. Eccone i tratti. Se un dipendente del mondo delle imprese decide di trasferire la propria residenza (e solo questa, senza nessun altro aggravio) in Spagna una volta cessato il proprio rapporto di lavoro subordinato, la sua pensione cessa di essere tassata secondo il regime impositivo italiano e viene assoggettata a imposizione secondo il regime dello Stato di residenza. Se questo trattamento è meno oneroso, allora il rateo netto di pensione a disposizione dell’ex dipendente del comparto privato è piú elevato.

Il meccanismo attraverso il quale ciò accade e semplice: lo stato italiano paga al pensionato il rateo di pensione al netto dell’imposta dovuta allo Stato di nuova residenza e la trasferisce al suo erario. All’ex dipendente privato ora in pensione spetta la differenza. Per il caso in questione – ossia nel caso in cui il nuovo Stato di residenza sia la Spagna – la fattispecie è disciplinata dall’art. 18 della “Convenzione tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali”, ratificata dalla legge 29/09/1980, n. 663, a oggetto “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l’8 settembre 1977”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 23/10/1980 – Suppl. Ordinario.

Se ne riporta per tabulas il testo: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Ben diverso è il regime impositivo previsto per il dipendente pubblico. Se ne occupa – e scarsamente preoccupa – la seconda parte dell’art. 19 della fonte pattizia. Eccone il testo: “2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente se questi è un nazionale di detto Stato”.

La situazione è del tutto antipodale a parità di ratio legis. Il che significa che lo stato italiano ha stipulato con la Spagna un trattato sulla doppia imposizione in fragrante contrasto con l’art. 3 Cost.. E che, per giunta, lo ha pure ratificato con una legge che è incostituzionale in parte qua.

Ovviamente la situazione si ripete mutatis mutandis per una série pressoché infinita di ipotesi. Le citiamo senza pretesa di completezza: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Congo, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Ex Jugoslavia (Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro), Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Siria, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Ex Unione Sovietica (Kirghisistan, Tagikistan e Turkmenistan), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Zambia.

L’argomentazione della tutela del lavoratore pubblico sovente accampata per giustificare la disparità di trattamento ha evidentemente il valore dell’arrampicatura sugli specchî e, come tale fa concorrenza all’Uomo Ragno. Ma, a ben vedere, non reggono neppure altre possibili argomentazioni quali quelle del versamento di contributi fra cui i principali sarebbero quelli finalizzati alla copertura I.V.S. (c.f.r.: Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) che sarebbero sostenuti dalle casse pubbliche e che radicherebbero nello stato italiano l’aspettativa di un congruo recupero ottenuto tramite l’imposizione fiscale.

Al dipendente pubblico non resta che trasferire la propria residenza o in Senegal o in Tunisia [xi]. Evidentemente nel caso di trasferimento della residenza in questi ultimi due Stati non sussistono le proclamate ragioni di tutela del lavoratore pubblico e/o delle casse dell’erario nei termini esplicitati che, per contro, sarebbero asseritamente preservate dalle convenzioni internazionali con tutti gli Stati rimanenti, che però li penalizzano e li discriminano fortemente.

Per rendersene conto anche in termini normativi vale la pena di citare espressamente il testo dell’art. 18 della “Convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscale”, ratificata dalla legge 25/05/1981, n. 388, per il quale “Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Il tutto salvo osservare che esso non contiene alcun rinvio a regimi sfavorevoli per i dipendenti pubblici e che il suo successivo art. 19 non prevede affatto un testo identico o anche solo analogo a quello previsto dalla Convenzione fra stato italiano e Regno di Spagna, peraltro riprodotto “a stampone” in tutte le convenzioni internazionali che hanno contenuti discriminatorî.

5. Osservazioni conclusive

Ogni commento si spreca salvo che per una cosa: rimarcare che quanto rappresentato vale per quel che è: una vera e propria abdicazione ai principî piú elementari della civiltà giuridica. In entrambe le situazioni prospettate, si intende.

Tutto ciò è ancóra piú grave quando si osservi che il comparto pubblico è gravato da ulteriori discriminazioni pur in presenza di asserite parificazioni con il comparto privato. Basti qui citare il blocco della contrattazione collettiva nazionale protratto dal 2010 fino al 2018; l’invadenza di relazioni sindacali che nel mondo delle imprese solleticherebbero il riso degli imprenditori mediamente normodotati; la riattivazione della contrattazione collettiva nei varî comparti con la stipulazione di contratti collettivi nazionali che hanno fatto del loro contenuto il fomite della logica del dubbio perenne; la presenza di soluzioni abborracciate per risolvere i casi dubbî, che popolano la mente degli ermeneuti del settore, la differente articolazione delle fasce di reperibilità in caso di malattia, nonostante la strombazzata e sedicente parificazione, il differente regime delle trattenute stipendiali in caso di malattia et coeteris paribus.

Ultima, ma non meno emblematica, la pretesa di schedatura con impronte digitali. Cosa tutto ciò abbia a che fare con la concretezza – nuova parola-valore potentemente strombazzata ai quattro venti – appartiene al mondo dell’imperscrutabile.

La verità è un’altra: se la pubblica amministrazione è l’anàlógon di un’impresa di servizî che opera in condizione di esternalità di sistema [xii], allora si trattino i suoi dipendenti al pari dei lavoratore delle imprese. E lo si faccia in tutto ciò che non ha relazioni con la funzionalizzazione della sua attività, che è poi il core della sua ragion d’essere.

D’altro canto, dall’Italia scappano un po’ tutti. Scappano i giovani, perché le condizioni del mercato interno non consentono di programmare nel medio/lungo periodo una vita che abbia i contorni della decenza. Scappano le menti e non rientrano, perché il lavoro altamente qualificato all’estero è piú remunerato e soddisfacente. Scappano i pensionati, perché la pressione fiscale e il costo della vita è insopportabile.

Per chi resta il rischio di trovarsi in condizioni di disagio economico è non trascurabile. E ora una battuta, ci sia consentita in chiusura e a margine di un problema tutt’altro che irrilevante dal punto di vista sociale: fino a ieri – si diceva con un po’ di cinismo – si poteva pensare di vivere sotto i ponti; oggi farlo presenta delle controindicazioni che rendono il rischio inaccettabile.

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[i] Per rendersi conto delle conseguenze dell’affermazione è sufficiente osservare e rammemorare quel che è accaduto all’esito della legge 15/03/1997, n. 59 e a séguito dell’emanazione del d.lgs. 31/03/1998, n. 80.

[ii] Nobile (R.), L’art. 2, comma 2, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e le materie della contrattazione collettiva nazionale CCNL 21.5.2018: prime sorprese, in “Comuni d’Italia”, 2018, n. 7/8, pag. 19.

[iii] Le si veda, talvolta con interessanti commenti a margine, su www.giurcost.it.

[iv] Vedila in https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2005-06-2014.htm

[v] Dato desunto dal sito ufficiale della Corte costituzionale www.cortecostituzionale.it. Vedi il riferimento su https://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2018&numero=136&numero_parte=1

[vi] Tribunale di Roma, sez. II lavoro, con ordinanza 12/04/2018, Reg. ord. n. 136/2018.fff

[vii] C.f.r., testualmente la sentenza citata.

[viii] Cfr. testualmente la sentenza citata.

[ix] Cfr. testualmente la sentenza citata.

[x] Con sentenza 23/07/2015, n. 178, la Corte costituzionale ha evidenziato che il protrarsi per tempi irragionevoli del blocco della situazione retributiva dei dipendenti pubblici all’esito del blocco della contrattazione collettiva nazionale contrasta con i combinato disposto degli art. 39 e 81, comma 1 Cost.; queste le parole della Corte in un obiter dictum: “Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.

È di tutta evidenza l’eadem ratio che avvince il caso di specie: il differimento sine die del termine per la corresponsione del TFR(S) per ragioni di congiuntura economia è in contrasto con i piú elementari principî di ragionevolezza e programmazione della spesa.

[xi] Giunge voce che l’analoga possibilità offerta dall’Australia sia sub iudice e di fatto congelata.

[xii] La tesi è presente con continuità in Nobile (R.). Qui di séguito alcuni riferimenti bibliografici. Sistema di misurazione e di valutazione della performance e d.lgs. 25.5.2017, n. 74: prime annotazioni di approfondimento, in “Comuni d’Italia”, 2018, III, 26; Il superamento della dotazione organica mediante l’analisi logica di “organizzazione”, in “Comuni d’Italia”, 2017, VII/VIII, 26; Management pubblico, parole-chiave e semantica: otto termini apparentemente chiari, in “www.lexitalia.it”, 2017, X: “In un secondo senso, “organizzazione” esprime un collegamento fra mezzi e uno o piú scopi, sulla base di specifici nessi di razionalità e ragionevolezza, per superare situazioni di caos. “Organizzazione” significa qui ciò mediante cui si attuano una o piú relazioni di preordinazione razionale alla realizzazione di scopi predefiniti. Ciò può essere mostrato osservando che “organizzazione” è termine cólto, caratterizzato da un’ascendenza etimologica che ne svela intensivamene il contenuto di significato e ne caratterizza estensivamente la portata operativa. “Organizzazione” deriva da “órganon”, che significa “strumento”. Esso rimanda súbito a “érgon”, termine polisemico che, a sua volta, e di vòlta in vòlta, può significare “opera”, “azione”, “esecuzione”, “combattimento” [curiosa ed emblematica l’analogia con pòlemos di ascendenza eraclitea], “impresa”, “ciò che spetta a qualcuno di fare”, “dovere”, “prodotto del lavoro”, “lavoro”, “opera fatta”. Il termine non deve essere confuso con “enérgheia” – peraltro con esso strettamente interconnesso –, che ne rappresenta, attraverso la particella “en”, una caratterizzazione intensiva, che esprime la dinamicità attraverso la quale si perviene a un risultato tramite l’applicazione di una forza (c.d. “moto-a-meta”)”; Piano della performance: contenuto e sua derivazione dagli strumenti del management pubblico di common law, in “R.U.”, 2010, III/IV, 115: “In particolare, il fil rouge che accomuna le pubbliche amministrazioni e le imprese è l’elemento dell’economicità e che le organizzazioni, pubbliche o private approfondimenti – piano della performance e new public management. Il riferimento alla performance non è un vezzo linguistico o una manifestazione di anglomania, ma la dimostrazione di un nesso di derivazione del piano della performance da modelli di management anglosassoni che siano, non sono altro che strumenti per la realizzazione di una o piú mission tipiche. Che esse siano denominate nel mondo delle imprese “oggetto sociale” o nel mondo delle pubbliche amministrazioni “funzioni amministrative” poco conta. Quel che rileva è l’imperitura intuizione aristotelica che ci ricorda che “organizzazione” ha la propria radice in “organon”. Ossia proprio nell’equivalente semantico di “strumento””.