Convertito il D.L. Giustizia (con i limiti dimensionali del ricorso)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.


Riportiamo in apposito documento .pdf (clicca qui per visionarlo) le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. Giustizia approvate in via definitiva ieri dal Senato; il testo del decreto legge, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, è ormai in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In sede di conversione è stato introdotto, tra l’altro, l’art. 7 bis (intitolato “Sinteticità e chiarezza degli atti di parte”), che così recita:

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell’avvio e dell’attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»;  b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2:  1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»; 

2) dopo l’articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter. – (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). – 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. 

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto.  

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. 

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.  

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».”

In tal modo il giudice, per legge, è autorizzato a considerare tamquam non esset le pagine eccedenti quelle standard.

Sospettavamo fortemente che il numero 13 non portasse fortuna …. ora ne abbiamo conferma con l’art. 13 ter del codice del processo amministrativo.

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Documenti correlati:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO – decreto 25 maggio 2015 n. 40, sulla sinteticità degli atti defensionali, disposto in attuazione dell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.).

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – DECRETO 25 maggio 2015 (in G.U. n. 128 del 5 giugno 2015) – Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti.

FRANCESCO VOLPE, Sui limiti all’estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo.