FREE: decreto-legge in materia di procedure esecutive e concorsuali

n. 5/2016 | 3 Maggio 2016 | © Copyright | - Legislazione, - Top, Credito e risparmio | Torna indietro More

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59* (in G.U. n. 102 del 3 maggio 2016; in vigore dal 4 maggio 2016) – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.


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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 (in G.U. n. 102 del 3 maggio 2016; in vigore dal 4 maggio 2016) – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure a sostegno delle imprese e di
accelerazione del recupero crediti

Art. 1

Pegno mobiliare non possessorio

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.

2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.

4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

6. L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un’iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonchè le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l’avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2016 e di euro 100.000 per l’anno 2017.

7. Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell’appropriazione.

8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).

10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Art. 2

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento
di bene immobile sospensivamente condizionato

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). – 1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purchè al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l’articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l’espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e l’ammontare del debito inadempiuto.

9. Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell’atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l’inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l’accertamento dell’inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore di stima è determinato dall’esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede all’accertamento dell’inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell’esecuzione, con decreto, dà atto dell’avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell’articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perchè, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.».

Art. 3

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,
delle
procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè ai piani di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna procedura o strumento; all’interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all’articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d’Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l’attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonchè i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l’accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l’accesso gratuito all’autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all’assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l’esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell’informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l’accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell’Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all’acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

8. Per l’istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonchè l’eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d’Italia.

Art. 4

Disposizioni in materia espropriazione forzata

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

b) all’articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell’articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;

c) all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

d) all’articolo 560:

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;

e) all’articolo 569, quarto comma, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice»;

f) all’articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sè o a favore di un terzo,»;

g) dopo l’articolo 590, è inserito il seguente:

«Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;

h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»;

i) all’articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

l) all’articolo 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;

m) all’articolo 648, primo comma, la parola «concede» è sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;

b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Accesso degli organi delle procedure concorsuali
alle informazioni contenute nelle banche dati

1. All’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Art. 6

Modifiche alla legge fallimentare

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»;

b) all’articolo 95, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»;

c) all’articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 110 primo comma.»;

d) all’articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»;

e) all’articolo 175 comma secondo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza.».

Art. 7

Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.

1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell’articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Successivamente all’acquisizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Capo II

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Art. 8

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall’articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);

f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall’investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell’ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) «MTS»: il Mercato telematico all’ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS S.p.A.

Art. 9

Accesso al Fondo di solidarietà
con erogazione diretta

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito lordo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonchè delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto.

3. L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l’interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

5. L’importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d’anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto.

6. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell’istanza sono indicati:

a) il nome, l’indirizzo e l’elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione presso la quale l’investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L’investitore allega all’istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l’importo dell’indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Art. 10

Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 856 è sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

Attività per imposte anticipate

1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all’ammontare di attività per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L’opzione è esercitata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

2. Il canone è determinato annualmente applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alla differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

3. L’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 è determinato ogni anno sommando algebricamente:

a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio e quelle iscritte alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.

4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell’IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell’IRAP versata con riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresì conto dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attività per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non è dovuto.

6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l’IRES versata dalla consolidante, le addizionali all’IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 è dato dalla somma dell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.

7. Il versamento del canone è effettuato per ciascun anno entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.

8. Qualora a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai fini della determinazione dell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.

9. A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l’opzione entro i termini di cui al comma 1 e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l’opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

10. Se non è effettuata l’opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all’ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.

11. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonchè per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

12. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,

13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l’anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 128 milioni di euro per l’anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l’anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 22 milioni di euro per l’anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l’anno 2028, sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l’anno 2016, al Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2016, al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 101,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 128 milioni di euro per l’anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l’anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 22 milioni di euro per l’anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l’anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito

1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L’operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

Copertura finanziaria

Art. 13

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l’anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l’anno 2018, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2016.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando