Autenticazione delle firme nel procedimento elettorale

n. 2/2014 | 2 Febbraio 2014 | © Copyright | - Giurisprudenza, Elezioni | Torna indietro More

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 gennaio 2014 (sulle modalità di autenticazione delle firme nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle liste, sugli elementi necessari che debbono sussistere ai fini della loro validità ed in particolare sulla validità o meno della autentica apposta nella parte retrostante del foglio contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura e della identificazione del sottoscrittore mediante la formula “…della cui identità sono certo”), con 8 documenti correlati.


CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 gennaio 2014 n. 282 – Pres. Torsello, Est. Poli – Cefaratti (Avv.ti Pugliese e Liberatore) c.  Regione Molise, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di  Campobasso ed altri (n.c.) e Federico ed altro (Avv. Prencipe) – (conferma  T.A.R. Molise, Sez. I, 24 giugno 2013, n. 433).

1. Elezioni – Autenticazione delle  firme – Nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle  liste – Funzione – Rappresenta un elemento essenziale, non integrabile aliunde.

2. Elezioni – Autenticazione delle  firme – Nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle  liste – Formalità stabilite dall’art. 21 del t.u. n. 445 del 2000 – Omessa  indicazione di tali modalità – Rende invalida la sottoscrizione.

3. Elezioni – Autenticazione delle  firme – Nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle  liste – Formalità stabilite dall’art. 21 del t.u. n. 445 del 2000 – Apposizione  del timbro, indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico  ufficiale – Necessità – Sussiste a pena di nullità.

4. Elezioni – Autenticazione delle  firme – Nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle  liste – Modalità di identificazione dei sottoscrittori – Individuazione.

5. Elezioni – Autenticazione delle  firme – Nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle  liste – Disciplina di cui all’art. 1, co. 2, t.u. n. 445 del 2000 – Nella parte  in cui esige che “…l’autenticazione è redatta di seguito alla  sottoscrizione…” – Non impedisce che le autentiche siano apposte nella parte  retrostante del foglio contenente la dichiarazione di accettazione della  candidatura.

6. Elezioni – Autenticazione delle  firme – Nel caso di accettazione della candidatura o di presentazione delle  liste – Identificazione del sottoscrittore – Mediante la formula “…della cui  identità sono certo” – Validità.

1. Nelle elezioni, le invalidità che inficiano il  procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la  candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo  meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire  la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la  conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla  sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento  di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente  al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature (1).

2. Nelle elezioni, le firme sui modelli di accettazione della  candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere  autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità  stabilite dall’art. 21 del t.u.  28 dicembre 2000 n. 445, sicché la mancata indicazione di  tali modalità rende invalida la sottoscrizione (2).

3. Nelle elezioni, sono elementi essenziali costitutivi della  procedura di autenticazione: l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e  della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità  di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e  dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la  qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la  legittimazione di quest’ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non  necessariamente all’interno della autenticazione), infine, la redazione della  autenticazione di seguito alla sottoscrizione (3).

4. Nelle elezioni, in sede di autenticazione delle firme, le  modalità di identificazione sono le seguenti: a) “per esibizione di valido  documento di identità con indicazione degli estremi del documento stesso”; b)  “per conoscenza personale”; quest’ultima modalità è da ritenersi assolta ed  integrata attraverso l’uso della dicitura “della cui identità sono certo” (non a caso inserita nella pertinente modulistica ministeriale), avente come  unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico  ufficiale, dell’identità del sottoscrittore mercé la conoscenza personale e  diretta del medesimo.

5. L’art. 21, comma 2,  del t.u.  28 dicembre 2000 n. 445, nella parte in cui  esige che “…l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione…” non impedisce che le autentiche siano apposte nella parte retrostante del foglio  contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura (o di  presentazione delle liste). Invero, nessuna norma impedisce al pubblico  ufficiale di verbalizzare l’operazione di autenticazione della dichiarazione sul  retro del foglio contenente la dichiarazione stessa, trattandosi, materialmente,  di un documento unico ed indissolubile (4).

6. In un procedimento elettorale, sono da ritenere valide le  autenticazioni nelle quali il pubblico ufficiale ha identificato il candidato (o  il delegato di lista), seguendo pedissequamente la modulistica ministeriale,  attraverso la formula “…della cui identità sono certo”; tale formula,  infatti, rappresenta una delle due valide modalità identificative del  sottoscrittore della dichiarazione, nella specie quella c.d. “per conoscenza  personale”.

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(1-3) Cfr., ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez.  V, 11 febbraio 2013, n. 779; sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-10-29-1.htm

(4) Ha aggiunto la sentenza in rassegna che l’art. 21, co. 2,  t.u. n. 445 del 2000 prevede, semplicemente e necessariamente, che  l’autenticazione sia redatta di seguito alla dichiarazione; essendo la facciata  posteriore del foglio situata, materialmente, di seguito a quella anteriore,  deve ritenersi perfettamente valida l’operazione di autenticazione redatta sul  retro del foglio.

Tale modalità, del resto, soddisfa in pieno le esigenze di  certezza che la norma intende tutelare, attesa l’unicità fisica e la saldatura  fra sottoscrizione e autenticazione insita nell’uso del medesimo foglio.

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Documenti correlati:

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE, sentenza 24-3-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/casspen_2006-03-24.htm (sull’applicabilità solo  di una ammenda da euro 500 ad euro 2.000, a seguito della L. n. 61/2004, per chi  commette il reato di falso – ideologico o materiale – nell’autenticare le firme  dei sottoscrittori di una lista elettorale).

CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA, sentenza 9-10-2013,  pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cdsap_2013-10-09.htm (riafferma che  l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste elettorali può  essere effettuata dai pubblici ufficiali abilitati ed in particolare dai Giudici  di pace, esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di  cui sono titolari o ai quali appartengono).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, ordinanza 8-10-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-10-08o.htm (rimette alla decisione  dell’Adunanza Plenaria del CdS la questione se i Giudici di pace siano  legittimati o meno ad autenticare le firme dei sottoscrittori di liste  elettorali anche al di fuori del territorio di competenza dell’ufficio di cui  sono titolari).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 11-2-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-02-11-2.htm (sulla legittimità o meno  dell’esclusione di una lista elettorale disposta perchè le autenticazioni delle  firme dei presentatori sono prive della data e del luogo dell’autenticazione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 16-4-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-04-16-3.htm (sulla sussistenza o meno  del potere dei consiglieri comunali o provinciali di autenticare le firme dei  sottoscrittori delle liste relative ad elezioni da tenersi presso altro ente  locale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-4-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-04-29-1.htm (risolvendo un contrasto  della giurisprudenza di primo grado, afferma che è rituale la notifica di un  ricorso avverso il provvedimento di esclusione di una lista elettorale  effettuata direttamente all’Ufficio che ha emanato l’atto, anziché presso  l’Avvocatura dello Stato; afferma anche interessanti principi sulle cause di  invalidità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 31-5-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-05-31.htm (sulla ammissibilità o meno  dell’autentica delle firme dei presentatori delle liste effettuata da  consigliere comunale che sia anche candidato e delle sottoscrizioni effettuate  mediante caratteri a stampatello, nonché sulle modalità da seguire per la  ripetizione delle operazioni dopo l’annullamento in s.g. delle elezioni per  l’illegittima ammissione di una lista).

TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA SEZ. I, sentenza 3-5-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/taremiliaparma_2013-05-03.htm (sulla  legittimità o meno della esclusione dalla consultazione elettorale per  l’elezione del consiglio comunale di una lista elettorale le cui firme siano  state autenticate da un assessore della Provincia).


N. 00282/2014REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5705 del 2013, proposto dal signor  Gianluca Cefaratti, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Anastasio  Pugliese e Lucia Liberatore, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via  Giangiacomo Porro n. 26;

contro

Regione Molise, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di  Campobasso, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia,  Ufficio Centrale Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso,  Consiglio Regionale del Molise, Ministero dell’interno;

nei confronti di

Antonio Federico e Patrizia Manzo, rappresentati e difesi  dall’avvocato Mariano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avvocato Marcello  De Vito in Roma, via Ettore Romagnoli n. 23;

Valerio Fontana, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Molise – Sezione I – n. 433  del 24 giugno 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Antonio Federico  e di Patrizia Manzo;

Viste le memorie difensive depositate dall’appellante (in  data 31 dicembre 2013 e 3 gennaio 2014) e dagli appellati (in data 27 dicembre  2013 e 3 gennaio 2014);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il  consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Cinti, su delega  dell’avvocato Pugliese, Liberatore, e Di Pardo, su delega dell’avvocato  Prencipe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai  provvedimenti – relativi all’elezione del Presidente della giunta regionale e  del consiglio regionale del Molise del 24 e 25 febbraio 2013 –

concernenti:

a) l’ammissione della lista “MOVIMENTO 5 STELLE.  BEPPEGRILLO.IT” e del suo candidato (signor Antonio Federico), alla carica di  presidente della giunta regionale, da parte dell’Ufficio centrale regionale  (verbale del 27 gennaio 2013);

b) la riammissione, da parte dell’Ufficio centrale regionale  (verbale del 31 gennaio 2013), della medesima compagine in quanto collegata alla  lista provinciale di Campobasso;

c) l’ammissione, da parte dell’Ufficio centrale  circoscrizionale di Isernia, della medesima compagine in quanto collegata alla  lista provinciale di Isernia;

d) le dichiarazioni dei delegati alla presentazione delle  liste aventi ad oggetto il collegamento della lista regionale con le liste  provinciali di Campobasso e Isernia;

e) l’atto di proclamazione degli eletti.

2. Il signor Gianluca Cefaratti, cittadino elettore della  regione Molise e candidato consigliere nella lista civica “FARE MOLISE”  collegata alla lista regionale “VINCERE PER CAMBIARE” con candidato presidente  Massimo Romano, ha impugnato i sopra indicati provvedimenti chiedendo:

a) la correzione del risultato elettorale relativo  all’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale del Molise  nella parte in cui sono stati dichiarati eletti due candidati della lista  provinciale “MOVIMENTO 5 STELLE. BEPPEGRILLO.IT”;

b) l’esclusione dalla predetta competizione elettorale della  lista regionale “MOVIMENTO 5 STELLE. BEPPEGRILLO.IT” e delle liste provinciali  di Campobasso ed

c) la correzione del verbale riassuntivo dei voti di lista  validi (compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati), risultanti dal  verbale degli uffici elettorali delle sezioni della provincia di Campobasso e di  Isernia, con il conseguente decremento dei voti di lista del “MOVIMENTO 5  STELLE.BEPPEGRILLO.IT” dal totale dei voti validi ed il ricalcolo del nuovo quorum circoscrizionale, dei nuovi resti e del nuovo quorum intercircoscrizionale con il conseguente ricalcolo dei seggi spettanti a  ciascuna lista;

d) la correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio  Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso con il decremento  del totale dei voti validi della lista regionale “MOVIMENTO 5  STELLE.BEPPEGRILLO.IT”, di tutti i voti assegnati ai sensi dell’art. 2 della l.  n. 43 del 1995 in quanto provenienti dal voto di lista espresso alle liste  provinciali di “MOVIMENTO 5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT”;

e) la proclamazione degli altri candidati a consigliere  regionale, scaturente dal rifacimento dei calcoli delle sommatorie di voti  validi per ciascuna lista.

3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Molise – Sezione I –  n. 433 del 24 giugno 2013 -:

a) in considerazione della infondatezza del ricorso, ha  accantonato l’esame delle plurime eccezioni di rito sollevate dall’interventore  in giudizio (signor Valerio Fontana, debitamente evocato nel presente giudizio  di appello ma non costituito), rilevando, in limine, come anche <<….  la questione dell’integrità del contraddittorio deve ritenersi assorbita dalla  decisione di rigetto del ricorso per infondatezza, per lo stesso principio di  economia processuale recato dall’art. 49 c.p.a. …. È appena il caso di notare  che non sussiste alcun presupposto per ipotizzare che i controinteressati, non  costituitisi in giudizio, abbiano tenuto una condotta fraudolenta, volta ad  impedire la regolare instaurazione del contraddittorio nei loro confronti,  rilevato che gli stessi hanno, lecitamente ed insindacabilmente, trasferito la  propria residenza ad altro indirizzo in data precedente il deposito del ricorso  elettorale, per cui è evidente l’inesistenza di alcuna scorrettezza  processuale>>;

b) ha respinto il primo motivo nel decisivo presupposto che <<non deve ritenersi essenziale, invece, l’indicazione delle modalità di  identificazione, trattandosi di elemento che nulla aggiunge alla certezza  dell’operazione compiuta dal pubblico ufficiale…..Ciò che rileva, al fine del  perfezionamento del procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni, è che  l’identità dei sottoscrittori sia stata, in un modo o nell’altro, effettivamente  accertata e che di tale accertamento sia dato atto. La prescrizione, pure  contenuta nel testo della disposizione normativa, secondo cui “l’autenticazione  è redatta … indicando le modalità di identificazione”, pertanto, non va intesa  alla lettera, non essendo compresa l’indicazione delle modalità di  identificazione tra le cosiddette forme sostanziali, essenziali per la validità  del procedimento di autenticazione>>;

c) ha respinto il secondo motivo;

d) ha compensato integralmente fra le parti costituite le  spese di lite.

4. Con atto notificato il 16 luglio 2013 e depositato il  successivo 24 luglio 2013, il signor Cefaratti ha interposto appello; in  particolare:

a) con il primo motivo (pagine 8 – 14 dell’atto di gravame),  ha contestato l’asserita erronea trattazione, da parte del T.a.r., della  questione inerente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori  Manzo e Federico;

b) con il secondo complesso motivo (pagine 14 – 24 dell’atto  di gravame), ha reiterato criticamente le doglianze disattese dall’impugnata  sentenza.

5. Si sono costituiti i signori Antonio Federico e Patrizia  Manzo concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame in fatto e  diritto.

6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica  del 16 gennaio 2014.

7. L’appello è in parte inammissibile e in parte infondato e  deve essere respinto nella sua globalità.

Preliminarmente il collegio rileva che:

a) è inammissibile, per difetto del presupposto della  soccombenza, il primo motivo di appello perché rivolto contro una statuizione  del T.a.r. costituente mero obiter dictum e in quanto tale insuscettibile  di passare in giudicato; tale statuizione, in alcun modo, può essere considerata  lesiva della sua sfera giuridica o morale;

b) attesa la palese infondatezza del gravame nel merito, può  prescindersi dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del  ricorso di primo grado diffusamente illustrate dagli intimati in sede di  costituzione e nelle memorie difensive e di replica;

c) per la medesima ragione non deve essere esaminata la  questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, l. n. 108 del 1968  (sollevata dagli appellati alle pagine 37 – 47 della memoria di costituzione);

d) per comodità espositiva, saranno esaminate direttamente le  censure articolate in prime cure che, come noto, delimitano il perimetro del thema decidendum in appello a mente dell’art. 104 c.p.a.

7.1. Con il primo motivo (pagine 9 – 18 del ricorso di primo  grado), si lamenta la violazione della norma sancita dall’art. 21, co. 2, t.u.  n. 445 del 2000, nella parte in cui impone al pubblico ufficiale, che procede  all’autenticazione della sottoscrizione, di indicare <<…le modalità di  identificazione…>> del dichiarante; nella specie, si assume che il pubblico  ufficiale incaricato dell’incombente (Assessore al commercio del comune di  Campobasso), dopo aver attestato che era stata apposta in sua presenza la firma  ed aver indicato le generalità del sottoscrittore, si è limitato a dichiarare << …della cui identità sono certo>>, senza fornire l’indicazione della  modalità della identificazione.

7.1. Il motivo è infondato.

7.1.2. La sezione osserva in diritto, sulla scorta di  consolidati principi da cui non intende decampare ed a cui, anzi, rinvia a mente  dell’art. 88, co.2, lett. d), c.p.a. (cfr., ex plurimis e da ultimo Cons.  St., sez. V, 11 febbraio 2013, n. 779; sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504,  entrambe relative alle elezioni regionali del Molise), che:

a) le invalidità che inficiano il procedimento di  autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che  presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale  poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle  sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che  l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione,  rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della  presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di  prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al  180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;

b) le firme sui modelli di accettazione della candidatura a  cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel  rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall’art.  21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende  invalida la sottoscrizione;

c) sono elementi essenziali costitutivi della procedura di  autenticazione: l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e della data  della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di  identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e  dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la  qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la  legittimazione di quest’ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non  necessariamente all’interno della autenticazione), infine, la redazione della  autenticazione di seguito alla sottoscrizione;

d) le modalità di identificazione sono le seguenti: I) “per  esibizione di valido documento di identità con indicazione degli estremi del  documento stesso”; II) “per conoscenza personale”; quest’ultima modalità è da  ritenersi assolta ed integrata attraverso l’uso della dicitura <<della cui  identità sono certo>> (non a caso inserita nella pertinente modulistica  ministeriale), avente come unico possibile significato quello del riscontro, da  parte del pubblico ufficiale, dell’identità del sottoscrittore mercé la  conoscenza personale e diretta del medesimo;

e) l’art. 14, co. 3, l. n. 53 del 1990, non prevede, come  unica causa di nullità, l’anteriorità dell’accettazione della candidatura e  della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine  fissato per la presentazione delle candidature, in quanto quella in esame è, con  tutta evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della  forma dell’atto e non già sostitutiva; dunque, ogni argomento circa la prova  della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo  giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature è  inconferente.

7.1.3. Tanto premesso in diritto, si rileva in fatto che in  tutte le contestate autenticazioni, il pubblico ufficiale ha identificato il  candidato (o il delegato di lista), seguendo pedissequamente la modulistica  ministeriale, attraverso la formula <<…della cui identità sono certo>>.

Tale formula, sulla base di quanto illustrato nel precedente  paragrafo, rappresenta una delle due valide modalità identificative del  sottoscrittore della dichiarazione, nella specie quella c.d. “per conoscenza  personale”.

In definitiva, l’impugnata sentenza, in parte qua, deve essere confermata quanto al dispositivo di rigetto del motivo ma deve  essere corretta avuto riguardo alla corrispondente motivazione.

7.2. Con il secondo motivo (pagine 18 – 19 del ricorso di  primo grado), si contesta la violazione della norma sancita dall’art. 21, co. 2,  cit., nella parte in cui esige che <<…l’autenticazione è redatta di seguito  alla sottoscrizione…>>; si deduce che, in violazione di tale preciso  obbligo, tutte le impugnate autentiche sono state apposte nella parte  retrostante del foglio contenente la dichiarazione di accettazione della  candidatura (o di presentazione delle liste).

7.2.1. Il mezzo è infondato.

7.2.2. Nessuna norma impedisce al pubblico ufficiale di  verbalizzare l’operazione di autenticazione della dichiarazione sul retro del  foglio contenente la dichiarazione stessa, trattandosi, materialmente, di un  documento unico ed indissolubile. La norma prevede, semplicemente e  necessariamente, che l’autenticazione sia redatta di seguito alla dichiarazione;  essendo la facciata posteriore del foglio situata, materialmente, di seguito a  quella anteriore, deve ritenersi perfettamente valida l’operazione di  autenticazione redatta sul retro del foglio.

Tale modalità, del resto, soddisfa in pieno le esigenze di  certezza che la norma intende tutelare attesa l’unicità fisica e la saldatura  fra sottoscrizione e autenticazione insita nell’uso del medesimo foglio.

8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza  respingere l’appello.

9. Nella parziale novità e complessità delle questioni  sottese alla presente causa, il collegio ravvisa eccezionali ragioni, a mente  del combinato disposto degli artt. 92, co. 2, c.p.c. e 26, co. 1, c.p.a., per  compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione  Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge l ‘appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata  sentenza con diversa motivazione.

b) compensa integralmente fra le parti costituite le spese  del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16  gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/01/2014.