Patto di stabilità interno degli enti locali
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 10 febbraio 2014 (in G.U. n. 93 del 22 aprile 2014) – Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali, per l’anno 2013 (v. anche il testo in formato .pdf).
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 10 febbraio 2014 (in G.U. n. 93 del 22 aprile 2014) – Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali, per l’anno 2013. (14A03168)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 20 dell’art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, come inserito dall’art. 1, comma 539, lettera c), della legge n. 147 del 2013, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell’Amministrazione Digitale»;
Visto l’art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 538, della citata legge n. 147 del 2013, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 70998 del 2 settembre 2013, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2013, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto, in particolare, il terzo periodo del comma 20 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;
Visto l’art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall’art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all’ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza;
Visto, in particolare, l’art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
Visto l’art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 445, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;
Visto l’art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 539, lettera d), della legge n. 147 del 2013, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell’interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti;
Visto l’art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’art. 1, comma 446, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno;
Visto l’art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo;
Visto l’art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede la sospensione per l’anno 2013 del cosiddetto Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» di cui all’art. 4-ter, commi da 1 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto l’art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall’art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228;
Visto l’art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014;
Decreta:
Art. 1
Certificazione
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web « http://pattostabilitainterno.tesoro.it », una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2013, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Al fine di consentire l’individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2013, comunicano, con il prospetto «Certif.2013/A» e secondo le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall’art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012.
4. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nel termine precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
5. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall’art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011.
6. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell’interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.
7. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilità trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’art. 31 della legge 183 del 2011.
8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web « http://pattostabilitainterno.tesoro.it », previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione.
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2014.
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato A.
CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2013 utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 70998 del 2 settembre 2013, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2013 (modello MONIT/13), come successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del medesimo decreto.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2013 che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l’anno 2013, è stata prevista una apposita procedura web che consente all’ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze. Il modello Certif. 2013 risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2013, direttamente dagli enti nel Sistema web e con l’indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono telematicamente un ulteriore prospetto (Certif. 2013/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l’individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
B. ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO
DEI PROSPETTI DELLA CERTIFICAZIONE
L’art. 1, comma 539, della legge di stabilità 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l’invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’art. 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2013, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, utilizzando esclusivamente il Sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2013 del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.
Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2013 che prospetterà in sola visualizzazione il modello “Certif. 2013” contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre del proprio ente.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, al fine di consentire l’individuazione degli enti per i quali si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) il sistema web genererà automaticamente il prospetto Certif. 2013/A che dovrà essere opportunamente compilato dall’utente.
Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito. A tal fine, occorre utilizzare la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento Firmato”; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infine, occorre inviare il documento tramite l’apposito tasto di “Invio Documento” presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e i controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica “assistenza.cp@tesoro.it”.
Si ribadisce che la predetta certificazione ed il citato prospetto Certif. 2013/A (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno) devono obbligatoriamente essere firmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziario validamente costituito.
Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2013, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2014 mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”.
La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2013.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE
E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA
L’ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell’art. 31 della legge 183 del 2011.
Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-bis dell’art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D, non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell’art. 31 della citata legge n. 183 del 2011.
V. il provvedimento in formato grafico
D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno” il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.
Il rispetto dei termini di invio consente l’attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (1) , che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.
Infatti, l’importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo nonchè sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinchè la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.
V. il provvedimento in formato grafico
————————————-
(1) Come sostituito dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012 e dal comma 545 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.