Voto di scambio
LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 (in G.U. n. 90 del 17 aprile 2014 – in vigore dal 18 aprile 2014) – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (v. anche il testo in formato .pdf).
LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 (in G.U. n. 90 del 17 aprile 2014 – in vigore dal 18 aprile 2014) – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 aprile 2014.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N.B.: il testo originario dell’art. 416 ter del codice penale, inserito dall’art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, così prevedeva:
416 ter
Scambio elettorale politico-mafioso.
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.