Obbligo della richiesta del DURC
M. FERRONE, A richiedere il DURC è ora la pubblica amministrazione: dalla aggiudicazione dei lavori alla liquidazione del saldo finale*.
MARCO FERRONE*
A richiedere il DURC è ora la pubblica amministrazione: dalla aggiudicazione dei lavori
alla liquidazione del saldo finale**.
Il DURC, com’è noto, è un acronimo che sta per designare un documento che ha lo scopo di attestare da parte dell’impresa l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’INPS, INAIL e della Cassa edile. Trattasi di un documento molto importante, in quanto se l’impresa non possiede i requisiti per ottenere il rilascio del durc non può aggiudicarsi un contratto di lavoro pubblico.
Il decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 fornisce i criteri che consentono agli istituti per poter attestare la regolarità contributiva di un’azienda.
Essi sono i seguenti:
– la correttezza degli adempimenti mensili o periodici;
– la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti;
– l’inesistenza di inadempimenti in atto.
A sostegno di tale decreto, la circolare n. 5/2008 precisa che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta. Questo è un aspetto importante perché nel caso in cui l’azienda non risultasse essere in regola con la regolarità contributiva gli enti previdenziali la inviterebbero entro quindici giorni a regolarizzare la propria posizione. Va da se che la non regolarità contributiva può dar luogo alla mancata aggiudicazione dei lavori come innanzi riportato ovvero sospendere da parte della pubblica amministrazione attraverso il suo centro di costo la liquidazione della fattura.
Naturalmente trattasi di casi che vanno trattati con la dovuta delicatezza in quanto chiamerebbero in causa nel caso di insolvenza da parte dell’azienda nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi dell’intervento di altri enti e dunque della commisurazione di pesanti sanzioni.
Nell’aggiudicazione di un appalto è il caso di sottolineare che la richiesta del documento di regolarità contributiva deve essere effettuata dalla p.a. a prescindere dall’importo del contratto. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito con interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 che sono soggette alle disposizioni di cui al Dlgs n.163/2006 e dunque alla presentazione del durc anche le forniture che si concretizzano nell’acquisto di prodotti, a prescindere dall’importo del contratto.
Con l’emanazione del decreto legge del 29 novembre 2008 n.185, convertito in legge n.2 del 2009, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 , le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il durc.
E’ il caso di citare la nota INAIL, prot. n.2747 del febbraio 2009, in cui enfatizza l’obbligo ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sicchè con l’emanazione dell’articolo di cui sopra ogni centro di costo deve avere un funzionario oppure un operatore che può inoltrare la richiesta del durc accedendo tramite il portale dello Sportello Unico previdenziale.
Occorre precisare che per poter richiedere il documento in questione, l’operatore dovrà accreditarsi presso l’inps oppure l’inail. Occorrerà inoltrare la richiesta presso ogni sede INPS e INAIL o della Cassa edile territorialmente competente e contestualmente si riceverà il codice Pin per l’accesso.
L’utilizzo del portale è molto semplice, trattasi di compilare dei campi. Occorrerà però farsi rilasciare dall’azienda il numero di matricola Inps ed Inail, altrimenti non si può inoltrare la richiesta di accertamento. Nel giro di pochi giorni è già possibile visionare tramite il portale lo stato di istruttoria della richiesta in questione. Quindi il centro di costo deve più volte effettuare questa operazione, sia alla aggiudicazione dei lavori, nel pagamento degli stati di avanzamento nonché nel saldo finale.
Il durc non va richiesto solo per le imprese private. Infatti, con interpello n. 9 del febbraio 2009, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che in virtù del dlgs n.163/2006, tutti i datori di lavoro che partecipano ad un appalto sono tenuti all’obbligo di presentazione del DURC. Questo, perché lo status di ente pubblico appaltatore o fornitore di un servizio, non garantisce a fronte di un contratto di non presentare il durc.
Occorre far presente che nel campo dei contratti pubblici, sulla scorta dei principi di carattere comunitario, si assiste ad una parificazione dei soggetti privati e pubblici, con conseguente inammissibilità di disparità di trattamento.
Pertanto i centri di costo che si trovano di fronte ad una situazione in cui appaltatrice è un ente pubblico, la stazione appaltante deve richiedere con le modalità sopra esposte il durc. Questo, perché in tutti i casi di contratto pubblico, vige una equiparazione tra l’ente pubblico e il privato. Il durc dunque va richiesto sia al momento della aggiudicazione dei lavori, fino al saldo finale.
Il suddetto documento nell’ambito degli appalti pubblici, ha una validità di trenta giorni, così come riportato dal D.M. 24 ottobre 2007 e nella circolare esplicativa n.5/2008, secondo cui l’efficacia probatoria del durc non è superiore a 30 giorni.
Ad ogni modo per il centro di costo una volta acquisito il durc è opportuno procedere una volta verificata la sua regolarità procedere al procedimento di spesa finalizzato alla liquidazione della fattura allo scopo di evitare l’inutile decorrere del termine di validità del suddetto documento.
Senza dubbio quanto sopra si rivela un onere maggiore per la pubblica amministrazione in quanto per ovvi motivi non sempre è solerte nel pagamento ai fornitori, generalmente essa ha un ritardo che supera i 90 giorni, ma è altrettanto vero che tale controllo non solo costituisce prova di trasparenza da parte della stessa p.a. ma è anche un monito per le società datoriali affinchè ottemperino ai propri obblighi con gli istituti previdenziali ed assicurativi.
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*Funzionario amministrativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
** N.B: le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza,” in quanto l’autore è un dipendente pubblico. Fonte: Circolare del Ministero del Lavoro n.18/2004.
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