Avvocati degli enti pubblici
G. ANDOLINA, Ammissibilità a rimborso del contributo d’iscrizione degli avvocati pubblici nell’elenco speciale*.
GIACOMO ANDOLINA*
Ammissibilità a rimborso del contributo d’iscrizione
degli avvocati pubblici nell’elenco speciale
In più enti locali è sorto il problema circa la rimborsabilità ad opera dell’ente pubblico della spesa sostenuta per il pagamento del contributo d’iscrizione all’elenco speciale dell’albo degli Avvocati, ad opera dei dipendenti di tali enti, avvocati assegnati all’avvocatura comunale.
La questione si pone in quanto un avvocato, se pubblico dipendente, non può svolgere la professione se non esclusivamente per l’amministrazione dalla quale dipende. Per tale motivo lo stesso viene iscritto all’elenco speciale dell’albo previsto dall’art. 3 del r.d. nr. 1578/1933.
In merito si sono espresse alcune sezioni regionali della Corte dei Conti nell’esercizio della loro funzione di consulenza agli enti locali (per tutte segnalo il parere n. 11/2008 della Sezione della Toscana) .
Tutti i pareri pronunciati dalle predette sezioni della Corte dei conti concludono nel senso di ritenere non dovuto il rimborso delle quote pagate dagli avvocati dipendenti di Enti Pubblici per l’iscrizione annuale al relativo albo professionale.
Le ragioni di tale esclusione vengono individuate nell’impossibilità di attribuire ai dipendenti trattamenti economici diversi da quelli previsti in sede di contrattazione collettiva o individuale; nell’inesistenza di norme positive attributive del diritto al rimborso in commento od, infine, nella necessità che l’iscrizione all’albo, configurandosi quale requisito d’accesso all’impiego, deve già essere posseduta al momento dell’assunzione in servizio ed in conseguenza l’onere per il suo mantenimento dev’essere a carico del dipendente interessato.
Delle predette ragioni, quest’ultima è quella meritevole di apprezzamento, risultando le altre inconferenti se si considera che la questione in esame concerne non l’attribuzione di trattamento economico salariale, ma il rimborso di una spesa sostenuta da un lavoratore per svolgere la sua prestazione di lavoro.
Muovendo dalla lettura della citata disposizione normativa è possibile trarre il convincimento che l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo degli avvocati è destinata ad esclusivo beneficio di un determinato datore di lavoro pubblico.
Infatti, un soggetto che non sia dipendente pubblico non può procedere a tale iscrizione(“gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti.. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo”) , né l’iscritto a tale elenco può sfruttarne gli effetti a favore di un soggetto diverso dal suo specifico datore di lavoro pubblico (“..per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera..”) .
La necessità della previgenza di un rapporto di lavoro pubblico per l’iscrizione nell’elenco speciale, esclude che possa pretendersi la medesima tra i requisiti di accesso all’impiego pubblico.
Resta ferma, invece, la possibilità di contemplare tra i requisiti obbligatori per l’accesso all’impiego, il possesso di quel requisito personale (l’abilitazione per l’iscrizione all’albo degli avvocati) che successivamente consentirà al datore di lavoro di poter far iscrivere il concorrente, divenuto proprio dipendente, nell’elenco speciale.
E’ da osservare a tal proposito come in assenza di formale assegnazione all’ufficio legale (o avvocatura) dell’ente pubblico e conseguente iscrizione all’elenco speciale dell’albo del dipendente interessato, quest’ultimo non potrebbe in alcun modo mantenere l’originaria iscrizione all’albo, sancendo l’art. 3 del r.d. nr. 1578/1933 tra le cause d’incompatibilità con la professione di avvocato, l’esistenza di un rapporto d’impiego con la p.a., che, in conseguenza, ai sensi dell’art. 37 dello stesso r.d., comporterebbe la cancellazione dall’albo.
La destinazione, invece, della predetta iscrizione ad esclusivo beneficio del datore di lavoro pubblico dal quale dipende l’avvocato interessato, fa qualificare la medesima quale mezzo di svolgimento della prestazione di lavoro il cui onere di fornitura, al pari di quelli relativi ad ogni altro strumento di lavoro, non può non essere a carico dello stesso datore di lavoro.
Ciò che, infatti, caratterizza il rapporto di lavoro subordinato è il fatto che il lavoratore è tenuto a prestare esclusivamente il suo lavoro e non gli strumenti per svolgerlo.
Le considerazioni fin qui espresse trovano conforto anche nella giurisprudenza.
In particolare, il Tribunale di Torino, sez. Lavoro, pronunciandosi su una controversia insorta sull’obbligo del pagamento del contributo d’iscrizione all’albo di avvocati dipendenti dall’Inail, ha avuto modo di affermare che l’iscrizione all’elenco speciale costituisce un presupposto “burocratico/amministrativo per l’espletamento di un’attività professionale in favore del solo datore di lavoro…”
In quanto presupposto essenziale per lo svolgimento della prestazione esclusivamente a favore del datore di lavoro, “..la spesa di cui trattasi è dunque affrontata da ogni singolo avvocato dell’Istituto, da un lato obbligatoriamente, per poter fornire, cioè, la prestazione lavorativa pattuita e dall’altro lato senza avere un interesse personale e diretto in proposito..”(sentenza nr. 4549 dell’11-7-2001) .
La Corte di Cassazione confermando la citata sentenza ha affermato come”il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell’indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense..” (Cassazione civile, sez. lav., 20 febbraio 2007, n. 3928.) .
Tenendo conto di quanto fin qui esposto, non può non ritenersi che la spesa per l’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati dei dipendenti comunali avvocati, assegnati all’avvocatura comunale, debba far carico al bilancio comunale e che ai medesimi dipendenti spetti il rimborso di tale spesa se dagli stessi anticipata, trattandosi di spesa sostenuta nell’interesse esclusivo del proprio datore di lavoro pubblico.
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(*) Segretario Generale del Comune di Brescia.
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