FREE: Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017 n. 37.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37
28 Giugno 2017
Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 12.34 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO
In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal Consiglio dei ministri del 19 maggio sono stati adottati 23 provvedimenti attuativi, di cui 4 dell’attuale Governo e 19 riferiti ai precedenti esecutivi.
Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti attuativi adottati, il Report di monitoraggio aggiornato al 25 giugno, ed una rassegna delle principali misure varate dal Governo dall’inizio del suo mandato.
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RENDICONTO GENERALE 2016 E ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016 e Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017 (disegni di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2016, parificato dalla Corte dei conti nella seduta del 27 giugno 2017, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017.
Il Rendiconto generale 2016 registra un sensibile miglioramento, rispetto all’esercizio precedente, del saldo netto da finanziare (pari a -11,1 miliardi, calcolato in base agli accertamenti e agli impegni di competenza e al lordo delle regolazioni contabili), ascrivibile alle maggiori entrate accertate (11,7 miliardi di euro) – per la maggior parte tributarie e in misura minore extra-tributarie – e, al tempo stesso, a una sensibile contrazione delle spese correnti (oltre 20 miliardi di euro).
Il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato sono risultati ampiamente entro il rispettivo limite massimo fissato dalla legge di stabilità 2016.
Più in generale, la gestione di competenza (accertamenti e impegni) e di cassa (incassi e pagamenti) ha fatto conseguire nel 2016 un miglioramento di tutti saldi – risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, indebitamento netto, ricorso al mercato e avanzo primario – sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto al 2015.
Il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per il 2017 dispone l’adeguamento delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2017, di competenza e di cassa, conseguenti l’aggiornamento del quadro macroeconomico illustrato nel Documento di economia e finanza 2017 dello scorso aprile, la disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, nonché le proposte compensative formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle esigenze gestionali.
Il disegno di legge mostra un miglioramento di 4.490 milioni di euro del saldo netto da finanziare. In particolare, per le entrate finali è previsto un aumento di circa 2.841 milioni in termini sia di competenza che di cassa, mentre le spese finali diminuiscono, nel complesso, di circa 1.649 milioni di euro.
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RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL CINQUE PER MILLE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).
Di seguito le principali novità.
1. Codice del Terzo settore
Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.
Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.
Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.
In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.
Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.
Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:
-la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
-l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale;
-una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
-la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
-specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
-la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
-un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
-misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
-la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.
Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.
2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.
Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale che devono essere esercitate affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipologie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.
Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci. In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti.
Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.
Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.
3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25 per cento del contributo percepito.
Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
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TUTELA DEL CONSUMATORE
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della “legge di delegazione europea 2014” (legge 9 luglio 2015, n. 114), introduce nell’ordinamento nazionale una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Il decreto procede al riordino dell’apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni relative alle sanzioni amministrative nel settore delle calzature.
In particolare, vengono previste sanzioni che vanno dai 200 euro, nel caso di informazione non corretta al consumatore finale sui simboli adottati in etichetta per le calzature, fino, nei casi più gravi come la non corretta etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, a 20.000 euro e al ritiro dal commercio dei prodotti già in vendita.
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RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI E ALTRI ATTI INTERNAZIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di accordi e altri atti internazionali.
1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e l’Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell’Organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; dello Scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) aggiuntivo all’Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo scambio di note del 7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico dell’ICCROM, fatto a Roma il 17 marzo 2017; dello scambio di note tra il governo della Repubblica Italiana e la Multinational force and observers (MFO) emendativo dell’Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; della Carta istitutiva del Forum internazionale dell’energia (IEF), con allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; del Memorandum d’intesa tra la Repubblica Italiana e il Consiglio d’Europa circa l’ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017
Il disegno di legge prevede la ratifica di tre Accordi tra l’Italia e altrettante organizzazioni internazionali presenti da anni sul territorio nazionale: l’Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e la Multinational force and observers (MFO). In ragione delle mutate esigenze delle stesse organizzazioni, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte, si è resa necessaria una rinegoziazione degli accordi di sede, in modo da migliorare le condizioni di accoglienza e di rafforzare la posizione dell’Italia quale sede ideale di organismi internazionali.
Il testo prevede, inoltre, la ratifica della Carta istitutiva del Forum Internazionale dell’Energia (IEF), al quale partecipano 85 Stati e che ha come finalità generale la collaborazione tra i governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, quelli dei Paesi produttori-esportatori e quelli dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
Infine, con il disegno di legge si ratifica il Memorandum d’intesa che attribuisce all’”antenna” del Consiglio d’Europa (CoE), già informalmente operante a Venezia, lo status giuridico internazionale di Ufficio del CoE. L’Ufficio sarà dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato diritto, anche in sinergia con iniziative dell’Unione Europea.
2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine, concernente i locali del Centro situati in Italia, con allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017
Il Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF) è un’organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo. L’Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti e altri 12 Stati partecipano come cooperanti.
Il Consorzio ASTER, costituito dalla Regione Emilia Romagna, dalle Università e dagli Enti di ricerca (CNR, ENEA, INFN) operanti nella Regione e dal sistema camerale e sostenuto dal Governo italiano e dal Comune di Bologna, si è recentemente aggiudicato la competizione internazionale indetta dall’ECMWF per definire l’area in cui realizzare il nuovo data center, destinato a divenire il più grande al mondo, individuando allo scopo l’area del Tecnopolo di Bologna, all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi.
L’Accordo, approvato dal Consiglio dell’ECMWF nella sessione del 21-22 giugno 2017 e oggi dal Consiglio dei ministri, prevede gli elementi tecnici relativi alla messa a disposizione dell’area dove il Centro verrà realizzato, oltre alle disposizioni sui privilegi e le immunità.
I fondi per la partecipazione alla competizione internazionale e per la realizzazione dell’infrastruttura in Italia sono stati allocati nella legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 606) e ammontano complessivamente a 52 milioni di euro.
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OBIETTIVI DI SPESA DEI MINISTERI
Definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri, a norma dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, a norma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), definisce gli obiettivi di spesa dei Ministeri, in coerenza con quanto previsto dal Documento di economia e finanza 2017, concorrendo alla definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2018-2020 nella cifra di 1 miliardo di euro annuo a partire dal 2018.
Il decreto è un ulteriore passo nella implementazione della revisione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, finalizzata a una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Le nuove disposizioni consentono quindi il superamento del criterio della spesa ‘storica’ e la riconsiderazione degli stanziamenti di risorse rispetto alle nuove esigenze. Ciascun Ministero deve indicare le azioni che intende intraprendere per conseguire il taglio di spesa deciso. Gli interventi vanno realizzati attraverso tre possibili direttrici:
-revisione di procedure amministrative o organizzative per l’efficienza;
-de-finanziamento interventi previsti;
-revisione meccanismi o parametri che determinano la spesa (prestazioni, aliquote ecc.).
Considerate le priorità dell’azione di Governo, il Dpcm esclude dalle riduzioni di spesa quelle relative a investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà. Gli obiettivi di spesa saranno conseguiti attraverso interventi che ciascuna Amministrazione proporrà in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2018-2020. Entro il 20 luglio i singoli Ministeri devono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le proprie proposte di intervento la cui praticabilità sarà vagliata dalla Ragioneria generale dello Stato. Gli obiettivi di spesa saranno conseguiti attraverso disposizioni che saranno definite nel disegno di legge di bilancio 2018-2020.
Per rafforzare l’attenzione sul raggiungimento dei risultati previsti – dal punto di vista sia finanziario sia degli esiti dell’azione pubblica – gli interventi più rilevanti saranno oggetto di specifici accordi di monitoraggio triennale tra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascun Ministero di spesa.
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AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la presa d’atto dell’avvenuto superamento del dissenso espresso dal Ministero della salute alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 167 del 19 aprile 2010, alla società API per l’esercizio della Raffineria di Ancona S.p.A., nel Comune di Falconara Marittima (AN), nel rispetto delle prescrizioni indicate.
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PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi ad altrettante varianti dei piani per l’assetto idrogeologico:
1.“Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – Rischio di frana” relativamente ai comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant’Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN);
2.“Variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza – prima variante”.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato ventiquattro leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato
– di impugnare le seguenti leggi:
1) legge della Regione Lazio n. 4 del 02/05/2017, recante “Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale”, in quanto una norma, riguardante l’assunzione di personale sanitario impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, non è conforme alla normativa statale in materia di concorsi nelle Aziende del Servizio Sanitario pubblico e si pone quindi in contrasto con i principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
2) legge della Regione Piemonte n. 7 del 26/04/2017, recante “Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”, in quanto la legge, prevedendo interventi che comportano spese prive di copertura finanziaria, è incostituzionale per violazione del principio fondamentale di copertura finanziaria delle leggi enunciato dall’art. 81, terzo comma, della Costituzione;
3) legge della Regione Abruzzo n. 30 del 27/04/2017, recante “Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari”, in quanto una norma, dettando una disciplina regionale dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, invade delle competenze in materia di ordinamento civile, rapporti con l’Unione Europea e tutela della concorrenza e riconosciute in via esclusiva allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed a) ed e), della Costituzione;
– di non impugnare le seguenti leggi:
1) legge della Regione Puglia n. 9 del 02/05/2017, recante “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
2) legge della Regione Abruzzo n. 22 del 21/04/2017, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Consiglio di Stato nn. 2406/15, 3486/15, 3869/15, 3877/15, 4434/15, 4435/15, 4526/15, 4674/15 emesse a seguito di giudizio di ottemperanza, concernenti le mancate liquidazioni delle indennità plus orario spettanti al personale sanitario da parte della Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Chieti”;
3) legge della Regione Abruzzo n. 23 del 21/04/2017, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze: liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.800,28 per spese di c.t.u. liquidate con decreto n. cron. 8014/2015 del 19 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di L’Aquila per il giudizio Sigismondi Graziano e altri c/Regione Abruzzo e Regione Abruzzo Gestione liquidatoria ex ULSS di Chieti”;
4) legge della Regione Abruzzo n. 24 del 21/04/2017, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del civile Tribunale di L’Aquila nn. 131/14, 417/14, 418/14, 420/14 e 611/14”;
5) legge della Regione Abruzzo n. 25 del 21/04/2017, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 39/2015 del Tribunale di Teramo”;
6) legge della Regione Abruzzo n. 26 del 21/04/2017, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n. 166/2015 del 25.2.2015 e Ordinanza del TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24.6.2015”;
7) legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21/04/2017, recante “Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti”;
8) legge della Regione Basilicata n. 8 del 05/05/2016, recante “Bilancio di previsione anno 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Agenzia regionale per il lavoro e la transizione nella vita attiva (L.A.B.) – Lavoro e Apprendistato Basilicata”;
9) legge della Regione Calabria n. 11 del 05/05/2017, recante “Istituzione del comune di Casali del Manco mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta”;
10) legge della Regione Sardegna n. 9 del 04/05/2017, recante “Disposizioni urgenti finalizzate all’adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998”;
11) legge della Regione Calabria n. 12 del 09/05/2017, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio Regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
12) legge della Regione Calabria n. 13 del 09/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei consorzi di bonifica)”;
13) legge della Regione Calabria n. 14 del 09/05/2017, recante “Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 11/2003”;
14) legge della Regione Calabria n. 15 del 09/05/2017, recante “Abrogazione del comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 9/2007”;
15) legge della Regione Calabria n. 16 del 09/05/2017, recante “Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della legge regionale 17/2005”;
16) legge della Regione Calabria n. 17 del 09/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (attività estrattiva nel territorio della regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale”;
17) legge della Regione Abruzzo n. 28 del 27/04/2017, recante “Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”;
18) legge della Regione Abruzzo n. 29 del 27/04/2017, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone)”;
19) legge della Regione Abruzzo n. 31 del 04/05/2017, recante “Partecipazione della Regione alla Fondazione “O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti”“;
20) legge della Regione Sicilia n. 7 del 05/05/2017, recante “Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali”;
21) legge della Regione Emilia Romagna n. 7 del 11/05/2017, recante “Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 1”.
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INTERVENTO IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la determinazione di intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lombardia e Veneto avverso taluni articoli del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.
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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 13.06.