FREE: l’ANAC sospende la pubblicazione dei patrimoni dei dirigenti pubblici

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – comunicato del 12 aprile 2017 – Oggetto: determinazione n. 241 dell’8  marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.  lgs. 33/2013 «Obblighi  di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» ……


Riportiamo qui di seguito il comunicato dell’ANAC del 12 aprile 2017, con il quale – tenuto conto dell’orientamento del TAR Lazio sez. I-quater, che con ordinanza 3 marzo 2017 n. 1030  (in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/89690 con commento di TIZIANO TESSARO e di MARGHERITA BERTIN) ha accolto la domanda di sospensione avanzata dai dirigenti dell’Autorità Garante della privacy – ha “deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente  alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f)  del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del  SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un  intervento legislativo chiarificatore”. La citata delibera dell’ANAC 8 marzo 2017 (in G.U. n. 70 del 24 marzo 2017) è stata pubblicata in questa Rivista, alla pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/89800.

Da notare che detta delibera, ora sospesa, è stata adottata in data 8 marzo 2017, ben cinque giorni dopo la ordinanza del T.A.R. Lazio, quando era quindi ben noto il contenuto dell’ordinanza stessa. Nonostante ciò allora si ritenne di forzare la mano; ora l’ANAC, paventando altre sospensioni, sospende la sua delibera ed auspica addirittura un intervento legislativo “chiarificatore”. Si tratta quindi del solito gioco della tre carte e di una ulteriore conferma del fatto che l’ANAC serve solo a far confusione.

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

COMUNICATO DEL 12 APRILE 2017

Oggetto: determinazione n. 241 dell’8  marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.  lgs. 33/2013 «Obblighi  di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia  limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co.1, lett. c) ed  f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.

Com’è noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso  gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali  e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici,  anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

L’Autorità,  con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto  “Linee guida recanti indicazioni  sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del  d.lgs. 97/2016”, ha fornito  indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in  ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v.  quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Al riguardo, in data 2 marzo  2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che,  su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del  Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. Il  provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con  le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità  del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line,  anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

In data 7 aprile 2017 è stato  notificato all’ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della  Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note  rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero  dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero  della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.

Il ricorso è stato presentato oltre che da  alcuni dirigenti, da un’organizzazione sindacale in qualità di sindacato  nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle  Autorità indipendenti.

Nel ricorso si chiede anche la  previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione  per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai  compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati  reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove  necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte  costituzionale per la questione di compatibilità  di dette disposizioni con la normativa  europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del contenzioso in  atto, delle motivazioni dell’ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in  data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche  situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 con conseguente  significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti  a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità in data 12 aprile 2017 ha  deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente  alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f)  del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del  SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un  intervento legislativo chiarificatore.

Roma, 12 aprile 2017

Raffaele  Cantone

Depositato  presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017

Il  Segretario, Maria Esposito

Documento in formato pdf (66 Kb)

Delibera n. 382 del 12  aprile 2017

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Documenti correlati:

ANAC – delibera 8 marzo 2017 (in G.U. n. 70 del 24 marzo 2017) – Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali» …

TAR LAZIO – ROMA  – ordinanza 3 marzo 2017* (sospende i provvedimenti del Garante della privacy che disponevano, ai sensi del d.l.vo n. 33/2013, la pubblicazione nel sito web dei redditi dei dirigenti dell’Autorità), con commento di TIZIANO TESSARO e di MARGHERITA BERTIN.

 

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