In Gazzetta il decreto sulla lunghezza dei ricorsi in materia di appalto

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – DECRETO 25 maggio 2015 (in G.U. n. 128 del 5 giugno 2015) – Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti; per un commento v. FRANCESCO VOLPE, Sui limiti all’estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo.


IL PRESIDENTE

del Consiglio di Stato

Visto l’art. 120 dell’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;

Ravvisata la necessità di emanare tale decreto;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;

Decreta:

1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all’art. 120 dell’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell’opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell’atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.

3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all’art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.

4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.

5. L’atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.

6. La dimensione dell’atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.

7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto, comprendenti, in particolare:

– l’epigrafe dell’atto;

– l’indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;

– l’individuazione dell’atto impugnato;

– il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell’atto processuale;

– le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l’atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11;

– le conclusioni dell’atto;

– le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge;

– la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

– l’indice degli allegati;

– le procure a rappresentare le parti in giudizio;

– le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

8. Con il decreto di cui al numero 11 sono autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3, 4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l’ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l’esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l’avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell’impresa; l’attinenza della causa a taluna delle opere di cui all’art. 125 del codice del processo amministrativo.

9. Con il decreto di cui al numero 11 può essere consentito un numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

11. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 8 e 9 è effettuata dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l’istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero l’attestazione di segreteria o l’autodichiarazione del difensore circa l’avvenuto decorso del termine in assenza dell’adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime dimensionale

12. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate.

14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

15. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14, in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.

16. Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via sperimentale, ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. È fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previsto dalla medesima norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2015.

Il Presidente: Giovannini


Documenti correlati:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO – decreto 25 maggio 2015 n. 40, con la relazione di accompagnamento, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/54131

FRANCESCO VOLPE, Sui limiti all’estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/54184

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – parere 16 aprile 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/51969 – Oggetto: osservazioni del Consiglio Nazionale Forense sulla bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi …

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – ordinanza 15 settembre 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/26087 (ordina all’appellante, che aveva redatto un appello di oltre 120 pagine, di depositare una memoria “riassuntiva” di non oltre 20 pagine), con commento di C. COMMANDATORE, Sinteticità e giusto processo: il decalogo del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 11 giugno 2013, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/6683 (sui presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 – che prevede il pagamento non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo – nel caso di lite temeraria; afferma che detta sanzione può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che “lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giudiziaria”; fattispecie relativa a ricorso per revocazione di una sentenza dichiarato inammissibile, che si componeva di 30 pagine,  ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine).

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 8 luglio 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/11949 (dopo avere effettuato una “premessa metodologica” sorprendente – secondo cui i ritardi dei giudizi spesso dipenderebbero dalla prolissità degli scritti difensivi e sussisterebbe comunque il potere del giudice di redigere la motivazione della sentenza per relationem, attraverso il richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti difensivi che il giudice riterrà quindi di fare proprie, esamina – per fortuna non per relationem – una serie di problematiche in materia di appalti pubblici), con 2 documenti correlati.

CORTE D’APPELLO DI TORINO, SEZ. II CIVILE, decreto 5-9-2001, pag. http://www.lexitalia.it/ago1/cappelloto_2001-1157.htm (dichiara inammissibile una richiesta di risarcimento danno ai sensi della c.d. legge Pinto, affermando che ogni avvocato “funziona da moltiplicatore delle cause” e che i difensori “sono i creatori della crisi della giustizia”).

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