Collocamento a riposo degli Avvocati dello Stato settantenni

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I – parere 1° aprile 2015* (sospende il collocamento a riposo di un Avvocato dello Stato che ha compiuto il 70° anno di età, sollevando q.l.c. dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 90/2014, nella parte in cui si applica anche agli Avvocati dello Stato).


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