Lotta al nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)
MINISTERO DELLA SALUTE – ordinanza 25 gennaio 2020 (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2020) – Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV).
MINISTERO DELLA SALUTE – ordinanza 25 gennaio 2020 (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2020) – Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV). (20A00618)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l’art. 32;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 82 dell’8 aprile 2014;
Visto il decreto 8 aprile 2015, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 133 dell’11 giugno 2015;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l’art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto della recente insorgenza di un’epidemia determinata da un nuovo Coronavirus e della notifica all’Organizzazione mondiale della sanità di casi all’interno di alcuni Paesi;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano, comunque, l’esistenza della trasmissione interumana dell’infezione;
Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura che consente all’autorità competente di perseguire lo scopo di contenere la diffusione delle malattie infettive diffusive;
Vista la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020;
Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), è stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l’eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 – nCoV);
Dato atto, altresì, che è stato predisposto materiale informativo da affiggere negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali e che, agli aggiornamenti inerenti l’evento, è dedicato un apposito spazio nella pagina «Eventi epidemici all’estero» del portale del Ministero della salute;
Ritenuta la necessità di potenziare il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della salute;
Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute;
Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerità delle procedure e la sicurezza delle stesse, può essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all’uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all’interno degli spazi aeroportuali;
Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell’infezione da nuovo Coronavirus (2019 – nCoV), tra la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente, per il periodo di tempo necessario e sufficiente, il contingente di personale a disposizione del Ministero della salute, anche ricorrendo a personale esterno all’Amministrazione;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 – nCoV), le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonché di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute.
2. Ai fini di cui alla presente ordinanza e per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute è autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali.
3. Il personale incaricato ai sensi del comma 2 è impiegato per far fronte, in particolare, alle esigenze di servizio del numero di pubblica utilità 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN e per i servizi di competenza degli uffici 3 – Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF – SASN e 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
4. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 è riconosciuto, secondo la disciplina applicabile al personale dipendente del Ministero della salute e negli stessi limiti, il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate di viaggio, vitto e alloggio, per attività svolte a richiesta del Ministero medesimo.
5. Al personale sanitario del Ministero della salute effettivamente impiegato nelle attività di risposta rapida al numero di pubblica utilità 1500 e nei controlli sanitari presso gli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa, previa attestazione del responsabile della struttura, è corrisposta, per il periodo di vigenza della presente ordinanza una indennità giornaliera lorda, comprensiva di oneri riflessi, pari a euro 70,00, per servizio presso la propria sede, e ad euro 100,00, per servizi presso altre sedi.
6. Per far fronte alla spesa, stimata in euro 2.100.000,00, a valere sull’esercizio finanziario corrente, con imputazione sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa ai sensi dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2
1. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui all’art. 1, anche al fine di rendere rintracciabili i passeggeri, vengono trattati dall’autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) correlabile al volo cui essa si riferisce.
Art. 3
1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2020.
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 158