FREE: bonifica dei siti inquinati

n. 6/2019 | 3 Giugno 2019 | © Copyright | - Giurisprudenza, Ambiente | Torna indietro More

sentenza 28 maggio 2019* (sulla legittimità o meno di un ordine di bonifica di una area inquinata senza individuare previamente il responsabile dell’inquinamento), con 25 documenti correlati.


CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 28 maggio 2019 n. 497 – Pres. De Nitcolis, Est. Zappalà – Anas s.p.a. (Avv. Pinelli) c. Comune di Corleone (n.c.) – (annulla TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza n. 1827/2015).

Ambiente – Rifiuti – Bonifica – Ordinanza diretta ai proprietari dell’area inquinata – In mancanza di apposita e preventiva istruttoria diretta a verificare l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, in capo ai proprietari, dell’abbandono dei rifiuti – Illegittimità.

E’ illegittima una ordinanza sindacale, adottata ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006, con la quale è stato ingiunto alla società ANAS spa di bonificare un’area destinata a intersezione tra due strade statali, da rifiuti abbandonati da ignoti, mediante rimozione ed avvio a smaltimento degli stessi, ove risulti che l’Amministrazione comunale non abbia provveduto, attraverso idonea e preventiva istruttoria, a verificare in contraddittorio l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, in capo alla società stessa, dell’abbandono dei rifiuti sul sito di proprietà e, in particolare, non abbia provveduto ad inviare preventivamente alla società destinataria dell’ordinanza, la comunicazione di avvio del procedimento, ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 7-11-2016, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/84226 (sulla impossibilità di ordinare la bonifica dei siti inquinati ai proprietari dei terreni che non siano responsabili dell’inquinamento e sulla possibilità di chiedere a questi ultimi il rimborso delle spese di bonifica nei limiti del valore del terreno).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 5-10-2016, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/82361 (sull’esatta estensione del principio secondo cui “chi inquina paga” e sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica di un terreno inquinato nei confronti del proprietario del terreno stesso).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 16-7-2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/58747(ripercorrendo la disciplina in materia, afferma – anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia U.E. del 4 marzo 2015 – che il proprietario di un sito inquinato, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, non è tenuto ad effettuare le opere di bonifica prescritte dalla P.A.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 5-12-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-12-05.htm (sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica di un sito inquinato diretto al proprietario dell’area, emesso in forza di attività istruttoria svolta in un momento successivo rispetto a quello di adozione dell’ordine stesso).

 

TAR CAMPANIA – SALERNO SEZ. II, sentenza 1-8-2018, pag. http://www.lexitalia.it/a/2018/105819 (sulla legittimità o meno di un ordine di bonifica di un terreno inquinato diretto ai proprietari senza individuare previamente il responsabile dell’inquinamento e senza comunicazione di avvio del procedimento).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. IV, sentenza 20-1-2017, pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/86905 (sull’ordine di bonifica diretto al proprietario dell’area che aveva denunciato la situazione di inquinamento ed aveva recintato l’area).

TAR PUGLIA – BARI SEZ. I, sentenza 29-9-2016, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/82231 (su di una ordinanza con la quale il Sindaco ha ingiunto ad un gestore di un servizio pubblico di bonificare un’area interessata dalla presenza di rifiuti, sul solo presupposto della proprietà della medesima area in capo al gestore, senza la preventiva instaurazione di un contraddittorio).

TAR LAZIO – ROMA SEZ. II BIS, sentenza 5-7-2016, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/79002 (su di una ordinanza con la quale il Sindaco ha ingiunto all’Agenzia del Demanio di bonificare un’area interessata dalla presenza di rifiuti, sul solo presupposto della proprietà della medesima area in capo all’Agenzia).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. III, sentenza 5-1-2016, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/69854 (sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica di un sito inquinato nei confronti dei curatori fallimentari della società proprietaria dell’area).

TAR TOSCANA – FIRENZE SEZ. II, sentenza 9-12-2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/68886 (sull’impossibilità di addossare gli oneri di bonifica dei siti inquinati ai proprietari dei terreni interessati che non siano anche autori dell’inquinamento e sull’applicabilità di tale principio anche per le misure di messa in sicurezza d’emergenza).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. IV, sentenza 30-12-2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/69625(sulla legittimità o meno di un ordine di bonifica di un tratto di strada inquinato, diretto alla società proprietaria senza individuare previamente il responsabile dell’inquinamento).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. III, sentenza 29-6-2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/57177 (sulla legittimità o meno dell’ordinanza con la quale si ingiunge ai proprietari la recinzione dell’area e la bonifica della stessa ove essa risulti occupata da nomadi).

TAR MARCHE – ANCONA SEZ. I, sentenza 21-3-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarmarche_2014-03-21-1.htm (sui presupposti per l’emissione di ordini di bonifica di siti inquinati ed in particolare sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica del canale di scolo di un raccordo autostradale nei confronti dell’Ente proprietario del tratto stradale – nella specie l’ANAS spa).

TAR LAZIO – ROMA SEZ. II, sentenza 7-1-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziorm_2014-01-07.htm (sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica di un sito inquinato, diretto al proprietario del terreno interessato, nel caso in cui sia stato adottato dal Dirigente piuttosto che dal Sindaco, nonché sul carattere o meno assorbente del motivo con il quale si lamenta l’incompetenza dell’organo emanante).

TAR LAZIO – LATINA SEZ. I, sentenza 18-6-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarlaziolt_2012-06-18.htm (sulla legittimità o meno di un ordine di bonifica di un terreno inquinato diretto ai proprietari senza individuare previamente il responsabile dell’inquinamento e senza comunicazione di avvio del procedimento).

TAR SARDEGNA – CAGLIARI SEZ. I, sentenza 16-12-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/tarsardegna_2011-12-16-1.htm (sui soggetti ai quali spetta la bonifica dei siti inquinati, sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica di un terreno inquinato diretto al proprietario, nonché sul potere di rivalsa delle spese affrontate eventualmente dalla P.A.).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. IV, sentenza 30-11-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/tarlombmi_2011-11-30.htm (sull’ammissibilità o meno di un ricorso avverso una ordinanza che dispone l’obbligo di realizzare interventi di bonifica acustica che non sia stato notificato anche ai proprietari presso i quali sono stati effettuati gli accertamenti fonometrici).

TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA SEZ. I, sentenza 8-11-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/taremiliapr_2011-11-08.htm (sulla legittimità o meno di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la bonifica di un sito inquinato diretta al possessore piuttosto che al proprietario dell’area e/o dell’immobile interessato).

TAR LAZIO – ROMA SEZ. I, sentenza 14-3-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/tarlazio1_2011-03-14-1.htm (in contrasto con la prevalente giurisprudenza, secondo cui “chi inquina paga”, afferma che sussiste l’onere per il proprietario dell’area inquinata – anche se non responsabile dell’inquinamento – di eseguire la bonifica nel caso in cui l’autore dell’inquinamento non sia identificabile o non sia in grado di fare fronte alle relative spese).

TAR PUGLIA – LECCE SEZ. I, ordinanza 1-12-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/tarpugliale1_2010-12-01.htm (sulla illegittimità di una ordinanza con la quale è stata ordinata al proprietario di una cava la bonifica del sito per l’inquinamento della falda sottostante, nel caso in cui non sia possibile desumere una situazione di sicura imputabilità dell’inquinamento al proprietario della cava).

TAR TOSCANA – FIRENZE SEZ. II, sentenza 24-8-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tartoscana2_2009-08-24.htm (sulla natura giuridica della conferenza di servizi e sulla impugnabilità o meno in via diretta degli atti dalla stessa adottati, nonché sulla legittimità o meno dell’ordine di bonifica di un sito inquinato rivolto al proprietario dell’area, in mancanza di indagini volte ad accertare l’autore dell’inquinamento).

TAR TOSCANA – FIRENZE SEZ. II, sentenza 13-1-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tartoscana2_2009-01.htm (sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel c.d. decreto Ronchi ai siti inquinati esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e sull’individuazione dei soggetti a cui spetta il compito e l’onere di procedere alla bonifica dei siti stessi; fattispecie relativa a provvedimento della Regione Toscana che addossa al Comune di Firenze il costo di bonifica di un sito di cui il Comune era divenuto proprietario per la mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione).

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II, sentenza 27-2-2003, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarpugliaba2_2003-02-27-2.htm (sulla illegittimità dell’ordine di bonifica impartito al proprietario dell’area inquinata); v. anche di recente CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 168*, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2003-01-20-6.htm e TAR VALLE D’AOSTA – Sentenza 20 febbraio 2003 n. 17*, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarvaosta_2003-02-20.htm

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, sentenza 13-2-2001, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlomb1_2001-987.htm (è illegittimo un ordine di bonifica ex D.L.vo 22/97 e D.M. 471/99 diretto al proprietario attuale dell’area che non sia anche l’autore dell’inquinamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA, sentenza 17-1-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tribferrara_2013-01-17.htm (sui limiti del principio secondo cui “chi inquina paga” e sulla sussistenza o meno per il proprietario di un sito inquinato ma non autore dell’inquinamento dell’obbligo di rimborsare alla P.A. le spese relative alla bonifica del sito).

 


Pubblicato il 28/05/2019

00497/2019REG.PROV.COLL.

00924/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2015, proposto dall’Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio, n. 4;

contro

Comune di Corleone non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1827/2015, resa tra le parti, concernente ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati ad opera di ignoti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il Cons. Salvatore Zappala’ e udito l’avvocato Enzo Puccio su delega dell’avv. Nunzio Pinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’ANAS, odierna appellante, ha impugnato dinanzi alla Seconda Sezione del Tar Palermo il provvedimento con il quale il Comune di Corleone le ha ingiunto di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati ad opera d’ignoti presso l’intersezione tra la S.S. 118, km 31.400 con la dismessa S.S. 118 che conduce verso la Contrada S. Gandolfo.

Ha sostenuto in primo grado l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990 e delle regole del giusto procedimento;

2) Incompetenza; difetto di motivazione;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione della Circol. Ass. T.A. 29/7/2008; violazione e falsa applicazione dell’art. 184 comma 2 lett. d) e 198 d.lgs. n. 152/2006; travisamento dei presupposti; eccesso di potere per manifesta ingiustizia”.

Il Tar ha prima accolto domanda cautelare con ordinanza n. 153 del 15 marzo 2012 ma ha poi respinto il ricorso, con sentenza gravata in questa sede.

Insorge l’appellante reiterando i motivi 1) e 2) del ricorso di primo grado e concentrando le proprie critica alla sentenza soprattutto quanto al capo che ha respinto il terzo motivo.

Alla udienza dell’8 maggio 2019 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e va accolto.

E’ anzitutto fondato il motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990.

Il comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 stabilisce infatti che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

La norma quindi impone una verifica in contraddittorio e l’assenza di essa il rende il provvedimento impugnato in primo grado illegittimo.

Correttamente parte appellante insiste sulla carenza di urgenza che giustificasse l’omissione del contraddittorio e sottolinea la differenza tra scambio epistolare e formale comunicazione di avvio del procedimento.

Il procedimento previsto dall’art. 7 citato prevede una dinamica procedimentale che supporta la verifica in contraddittorio e non la mera corrispondenza tra enti con competenze diverse.

L’accoglimento di tale censura consente l’assorbimento di tutte le altre.

Per l’effetto, va annullata l’ordinanza sindacale 23.12.2011 n. 150.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale 23.12.2011 n. 150.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giambattista Bufardeci, Consigliere

Salvatore Zappala’, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO