FREE: il computo del termine mensile secondo il Consiglio di Stato
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 8 agosto 2016, n. 3537, con nota di FILIPPO LUBRANO, Dies a quo non computatur, mensis a quo (forse) computatur in termine*.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 8 agosto 2016 n. 3537 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Lageder – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – Anvur (Avv. Stato Tidore) c. Rolando (Avv. Zunino) – (dichiara irricevibile l’appello avverso T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 13559/2015).
Va dichiarato irricevibile un appello innanzi al Consiglio di Stato nel caso in cui, da un lato, la sentenza di primo grado, non notificata, risulti pubblicata il 1° dicembre 2015, sicché il termine di sei mesi di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. è venuto a scadenza il 2 maggio 2016, mentre il ricorso in appello (datato 3 maggio 2016) risulta presentato all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma per la notificazione il 6 maggio 2016 (v. relativa ricevuta, in atti), e dunque tardivamente.
Commento di
FILIPPO LUBRANO
(Professore ordinario di diritto amministrativo)
Dies a quo non computatur,
mensis a quo (forse) computatur in termine
(nota alla interpretazione “rivoluzionaria” di Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2016, n. 3537)
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Con la sentenza Sezione Sesta 8 agosto 2016, n. 3537, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso n. 4134/2016, avendo “considerato che la sentenza di primo grado, non notificata, risulta pubblicata il 1° dicembre 2015, sicché il termine di sei mesi di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. è venuto a scadere il 2 maggio 2016, mentre il ricorso in appello (datato 3 maggio 2016) risulta presentato all’UNEP presso la Corte d’Appello di Roma per la notificazione il 6 maggio 2016 (v. relativa ricevuta, in atti) e dunque tardivamente”.
La pronuncia si presta ad interessanti osservazioni.
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1. La sentenza, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 C.P.A., risulta emessa dopo che “all’odierna udienza cautelare è stata sollevata d’ufficio la questione di irricevibilità dell’appello e sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.”.
Il richiamo all’art. 73, comma 3, C.P.A. deve certamente valutarsi in senso positivo. In effetti, pur dopo l’introduzione della segnalazione di cui all’art. 73, comma 3, C.P.A., spesso succede che il Giudice amministrativo, in primo grado e anche in appello, assuma decisioni sulla base di elementi rilevati d’ufficio senza procedere preventivamente al relativo avviso alle parti al fine del contraddittorio sul punto: nella specie, invece, la previsione normativa è stata integralmente rispettata.
Piuttosto stupisce che l’Avvocatura dello Stato, alla quale era stata prospettata la questione al fine della valutazione in contraddittorio, non sia riuscita a portare elementi di valutazione tali da evitare la emanazione della pronuncia nel modo in cui è stata poi adottata dal Consiglio di Stato: ciò nonostante che, come si preciserà in seguito, probabilmente vi erano argomenti molto validi per opporsi alla contestata possibile tardività del ricorso. L’inerzia dell’Avvocatura, probabilmente, è dipesa dalla circostanza che l’Avvocato dello Stato presente alla discussione era diverso dall’Avvocato dello Stato che aveva redatto il ricorso, onde, non avendo neppure la disponibilità degli atti del giudizio, non è stato in grado di proporre le proprie considerazioni. Tale circostanza, a parte le riflessioni in ordine alla opportunità ed ai limiti della sostituzione in udienza, propone forse altre considerazioni in ordine al modo in cui la questione di irricevibilità è stata sollevata dal Consiglio di Stato ai fini del relativo contraddittorio: infatti, non sembra che si possa sfuggire all’alternativa che o la eccezione è stata proposta in termini generici (ed allora, forse, non era idonea a legittimare la pronuncia di irricevibilità per tardività) o la eccezione è stata sollevata in termini specifici con riferimento alle date (e allora anche un Avvocato, che non conoscesse in alcun modo la questione, avrebbe potuto adeguatamente replicare).
La considerazione, da ultimo, svolta consegue, infatti, alla circostanza che, partendo dalla data del 1° dicembre 2015 di pubblicazione della sentenza di primo grado, agevolmente si sarebbe potuto fare il calcolo contando sulle dita e pervenire alla conclusione che il termine di scadenza del periodo semestrale sarebbe stato al 1° giugno 2016 e non al 2 (il 1° era domenica e, comunque, festivo) maggio 2016 (da dicembre si passa progressivamente a gennaio primo mese, a febbraio secondo mese, a marzo terzo mese, ad aprile quarto mese, a maggio quinto mese ed, infine a giugno sesto mese, con il compimento del termine semestrale).
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2. La circostanza, peraltro, che, in una fattispecie di così semplice calcolo del succedersi dei mesi, si sia fatto un errore del tipo evidenziato, fa ritenere del tutto improponibile che un Collegio di così alta preparazione ed esperienza abbia commesso un errore di questo genere e che, in realtà, forse il contenuto della decisione sia stato effettivamente voluto dal Consiglio di Stato, in quanto, in mancanza di una indicazione del tipo “mensis a quo non computatur in termine” (corrispondente al tradizionale brocardo “dies a quo non computatur in termine”), effettivamente, per il calcolo dei termini a mesi, si debba seguire un criterio diverso da quello seguito per il calcolo dei termini a giorni.
In questa prospettiva, si potrebbe desumere dalla annotata sentenza del Consiglio di Stato che “termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza” significa che il termine si compia quando si pervenga al sesto mese di “percorrenza”, computando sia il mese di partenza sia il mese di arrivo. In pratica, quindi, se nella fattispecie si è tenuto conto del mese di pubblicazione della sentenza (dicembre 2015), effettivamente il sesto mese del computo è costituito da maggio 2016: secondo il criterio che “mensis a quo computator in termine”, infatti, il calcolo posto in essere dalla sentenza annotata copre effettivamente sei mesi, anche se solo dalla somma dei giorni del primo e del sesto mese si arriva ad un totale 30 o 31 giorni corrispondenti al mese, ma il termine, seguendo la soluzione della sentenza annotata, non è computato a giorni ma a mesi e, quindi, esattamente (si potrebbe pensare) secondo il criterio della sentenza annotata sono sei i mesi “toccati” dall’intervenuto trascorrere del tempo (dal 1° dicembre 2015 al 2 maggio 2016).
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3. La interpretazione, che, in questa prospettiva, si trae dalla sentenza annotata, è praticamente rivoluzionaria e merita particolare approfondimento, oltre che da parte della dottrina processualistica, da parte della giurisprudenza amministrativa, che, al momento, non è dato sapere se vorrà confermarla.
Qualche spunto di soluzione potrebbe venire dalla decisione del ricorso in revocazione per errore di fatto, che è stato già proposto dall’Avvocatura dello Stato in relazione alla sentenza annotata, ma non è sicuro che ciò avvenga.
In effetti un chiarimento si potrà avere se il Collegio, in sede di revocazione, riterrà che nella specie si è avuto un vero errore di fatto (il tradizionale “abbaglio dei sensi”), ma, se andiamo a scorrere la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di individuazione dell’errore di fatto, non è sicuro che ciò avvenga. In realtà, per riconoscere un errore di fatto si dovrebbe accertare che il Collegio ha errato nell’individuazione della consecuzione dei mesi, intendendo il calendario nel senso che dopo aprile viene giugno e dopo giugno viene maggio: al di fuori di questa prospettazione, secondo i criteri generali in tema di errore di fatto, l’errore nel calcolo dei mesi non sembra errore di fatto ma piuttosto, se non errore di diritto, errore nella applicazione della scienza costituita dal calendario gregoriano e l’errore nella scienza annessa non è certo errore di fatto.
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Attendiamo, comunque, un chiarimento in sede di decisione del ricorso in revocazione. Anche in questo caso, indubbiamente “habent sua sidera lites”.
Pubblicato il 08/08/2016
N. 03537/2016REG.PROV.COLL.
N. 04134/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4134 del 2016, proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – Anvur, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Sergio Rolando, rappresentato e difeso dall’avvocato Serse Federico Zunino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Lubrano, in Roma, via Flaminia, 79;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 13559/2015, resa tra le parti e concernente: abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 01/A3 (analisi matematica, probabilità, statistica matematica);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Tidore e l’avvocato Zunino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che all’odierna udienza cautelare è stata sollevata d’ufficio la questione di irricevibilità dell’appello e sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc amm., con contestuale segnalazione dell’eventuale pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che la sentenza di primo grado, non notificata, risulta pubblicata il 1° dicembre 2015, sicché il termine di sei mesi di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. è venuto a scadenza il 2 maggio 2016, mentre il ricorso in appello (datato 3 maggio 2016) risulta presentato all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma per la notificazione il 6 maggio 2016 (v. relativa ricevuta, in atti), e dunque tardivamente;
RILEVATO che pertanto non resta che dichiarare l’irricevibilità dell’appello, con impedimento all’ingresso di ogni altra questione;
RITENUTO che, a fronte del rilievo d’ufficio della questione pregiudiziale di rito come sopra decisa, le spese del presente grado di giudizio possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 4134 del 2016), lo dichiara irricevibile, a spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Marco Buricelli, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere