FREE: la motivazione sintetica delle sentenze civili

n. 9/2016 | 22 Settembre 2016 | © Copyright | - Giurisprudenza, Giustizia civile | Torna indietro More

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – decreto 14 settembre 2016, n. 136 – Oggetto: la motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica.


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Racc. Gen. 136

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

La motivazione dei provvedimenti civili:

in particolare, la motivazione sintetica.

Rilevato:

che, sulla base dei prospetti statistici dell’agosto 2016, si registra l’aumento della pendenza, la diminuzione dell’indice di ricambio e una durata media non ragionevole dei processi civili (per le sezioni ordinarie 3 anni e 5 mesi; per la sezione tributaria 5 anni e 5 mesi; per la sezione sesta 1 anno e 8 mesi), nel contesto di un numero ingente di circa 107.000 procedimenti pendenti;

che tale stato di fatto mette a rischio il ruolo della Corte di legittimità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, risultando gravemente compromesse sia la durata ragionevole del processo, sia lo svolgimento della funzione nomofilattica;

che, pertanto, il numero elevatissimo dei ricorsi civili ogni anno iscritti in Cassazione (n. 29.966 nel 2015; n. 19.495 al 31.8.2016) impone di adottare prassi lavorative più rapide e idonee a far fronte alla mole delle sopravvenienze e al formarsi progressivo di arretrato, nonché a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevole;

Considerato:

che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti utili per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo, sia mediante la chiarezza argomentativa delle decisioni, in primo luogo di quelle a valenza nomofilattica, sia mediante la differenziazione delle tecniche motivazionali a seconda che abbiano o meno tale valenza, nonché per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti;

che l’esigenza di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali, e in genere degli atti del processo, diffusa anche negli ordinamenti sovranazionali, ha trovato espressione, oltre che nella riforma del processo civile approvata con legge n. 69 del 2009, nella riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. n. 104 del 2010, nelle iniziative in corso presso il Ministero della Giustizia, che ha costituito un gruppo di lavoro con d.m. del 9 febbraio 2016, e nel protocollo firmato dalla Presidenza della Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2015;

che è altresì diffusa la consapevolezza della diversa qualità del contenzioso che grava sulla Corte e dell’esistenza di una percentuale consistente, di gran lunga prevalente, di procedimenti che non richiedono un intervento nomofilattico (quelli che richiedono una pronuncia sul vizio di motivazione; quelli in cui la denuncia di vizi di legittimità si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della controversia; quelli la cui soluzione comporta l’applicazione di principi consolidati o che prospettano questioni semplici o ragioni manifestamente fondale o infondate ecc.);

che risultano già avviate pratiche virtuose: – sia perseguendo la selezione dei procedimenti sulla base del valore nomofilattico, sin dal primo esame e in funzione della formazione dei ruoli di udienza, con provvedimenti organizzativi che nell’anno in corso hanno implementato il ruolo di filtro della Sezione Sesta, la riorganizzazione degli uffici spoglio sezionali, la valorizzazione delle funzioni dei presidenti di sezione e degli assistenti di studio, la scansione del valore ponderale delle cause; – sia attraverso la pur limitata applicazione della tecnica di redazione di provvedimenti in forma semplificata (decreto presidenziale 22/3/2011);

Ritenuto:

che, per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti debbono rispettare i canoni della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione; che, nel contempo, è indifferibile imprimere un processo di accelerazione a prassi di lavoro più snelle rispetto ai procedimenti che non attingono alla valenza dello ius constitutionis, innanzitutto selezionando i provvedimenti a seconda che siano o meno chiamati a svolgere tale funzione; che, rispetto alla prima finalità, i provvedimenti della Corte debbono essere improntati ai canoni di:

1. chiarezza ed essenzialità;

2.  stretta funzionalità dell’iter argomentativo alla decisione;

3. assenza di motivazioni subordinate, di obiter dicta e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione;

4. puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità;

che, rispetto alla seconda finalità: a) la valenza nomofilattica del provvedimento deve essere individuata in sede di deliberazione della decisione in camera di consiglio, esplicitata in motivazione e documentata mediante indicazione specifica nello statino/dispositivo e nell’oggetto della intestazione; b) il provvedimento deve evidenziare le questioni di diritto desumibili dalle censure articolate con i motivi ed esporre il percorso argomentativo per giungere alla enunciazione del principio di diritto;

che, per tutti gli altri provvedimenti per i quali non sia stata individuata ed esplicitata la valenza nomofilattica, debbono essere adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, pur differenziate a seconda del grado di complessità delle questioni; che, sulla base di tale distinzione:

1. l’esposizione dei fatti di causa deve essere estremamente concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione, e può anzi essere totalmente assente, quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione;

2. l’esposizione dei motivi di ricorso, pur talora necessaria, deve essere omessa quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte;

Ritenuto:

che, sulla base dell’esperienza già positivamente avviata presso alcune sezioni penali, per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione della motivazione che utilizzino, con il decisivo apporto del CED, appositi moduli per specifiche questioni, processuali o di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata (salvo che il Collegio non ritenga di discostarsi motivatamente);

che gli stessi moduli decisionali possono essere utilizzati, quali parti di motivazione, nella redazione di sentenze più complesse o di valenza nomofilattica;

che, ai fini della sperimentazione della tecnica redazionale mediante moduli, la Sesta Sezione civile, nell’articolazione delle diverse sottosezioni, deve svolgere un ruolo prioritario in considerazione della funzione ordinamentale di filtro ad essa assegnata, con il coordinato apporto delle rispettive Sezioni ordinarie;

che, costituendo la redazione dei provvedimenti giudiziari un indice di valutazione del magistrato, la capacità di sintesi anche mediante motivazione semplificata deve essere specificamente scrutinata nel rapporto informativo del Presidente di sezione (ai sensi del capo V, punto 2 Circolare CSM n. 20691 e succ. modif.);

sentiti il Presidente Aggiunto e i Presidenti delle Sezioni civili nella riunione dell’8/9/2016;

dispone

1. I Presidenti di sezione e i Presidenti dei collegi giudicanti debbono curare:

– che in sede di deliberazione della decisione sia effettuata la valutazione in ordine al valore nomofilattico del provvedimento; – che la redazione dei provvedimenti sia conforme ai canoni sopra indicati e che ne sia esplicitata in motivazione e documentata, attraverso indicazione specifica nello statino/dispositivo e nell’intestazione, la valenza nomofilattica;

– che la tecnica redazionale prescelta sia comunque commisurata al grado di complessità delle questioni.

2. I Presidenti di sezione devono tenere conto, in sede di predisposizione del rapporto informativo relativo a ciascun magistrato, della capacità di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.

3. I Presidenti di sezione comunicano alla Prima Presidenza, con cadenza trimestrale, il numero delle sentenze redatte dai Consiglieri della sezione in forma semplificata.

invita

1. i Presidenti di Sezione a curare la predisposizione e la diffusione di provvedimenti-tipo idonei a fungere da esempio di motivazione semplificata;

2. la Formazione decentrata ad assumere, anche nell’ambito della riconversione per i magistrati di nuova nomina destinati alle Sezioni civili della Corte, iniziative dirette alla conoscenza e all’impiego delle tecniche di motivazione semplificata;

delega

il Presidente Aggiunto, in concerto con il Presidente della Sezione Sesta e con il Direttore del CED, a curare l’avvio della fase sperimentale della tecnica redazionale mediante moduli informatici, anche con l’apporto dei Consiglieri delle Sezioni ordinarie e dell’Ufficio del Massimario.

Il presente decreto – adottato in via di urgenza ai sensi dell’art.7 bis O.G. – è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 14 settembre 2016.

Il Primo Presidente Giovanni Canzio

Depositato in Segreteria il 14 settembre 2016.

 

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Documenti correlati:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – comunicato stampa del 18 dicembre 2015 circa la stipula di due Protocolli, uno per la materia civile e tributaria e uno per la materia penale, con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (con in calce il testo dei due protocolli).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO – decreto 25 maggio 2015 n. 40, sulla sinteticità degli atti defensionali, disposto in attuazione dell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – DECRETO 25 maggio 2015 (in G.U. n. 128 del 5 giugno 2015) – Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti;

FRANCESCO VOLPE, Sui limiti all’estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo (note a margine del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015 n. 40, sulla sinteticità degli atti defensionali)

FABIO SAITTA, Rito appalti e dovere di sinteticità: gli atti difensivi «obesi» esistono, ma la… dieta è sbagliata*.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – parere 16 aprile 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/51969 – Oggetto: osservazioni del Consiglio Nazionale Forense sulla bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi …

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – ordinanza 15 settembre 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/26087 (ordina all’appellante, che aveva redatto un appello di oltre 120 pagine, di depositare una memoria “riassuntiva” di non oltre 20 pagine), con commento di C. COMMANDATORE, Sinteticità e giusto processo: il decalogo del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 11 giugno 2013, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/6683 (sui presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 – che prevede il pagamento non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo – nel caso di lite temeraria; afferma che detta sanzione può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che “lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giudiziaria”; fattispecie relativa a ricorso per revocazione di una sentenza dichiarato inammissibile, che si componeva di 30 pagine,  ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine).

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 8 luglio 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/11949 (dopo avere effettuato una “premessa metodologica” sorprendente – secondo cui i ritardi dei giudizi spesso dipenderebbero dalla prolissità degli scritti difensivi e sussisterebbe comunque il potere del giudice di redigere la motivazione della sentenza per relationem, attraverso il richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti difensivi che il giudice riterrà quindi di fare proprie, esamina – per fortuna non per relationem – una serie di problematiche in materia di appalti pubblici), con 2 documenti correlati.

CORTE D’APPELLO DI TORINO, SEZ. II CIVILE, decreto 5-9-2001, pag. http://www.lexitalia.it/ago1/cappelloto_2001-1157.htm (dichiara inammissibile una richiesta di risarcimento danno ai sensi della c.d. legge Pinto, affermando che ogni avvocato “funziona da moltiplicatore delle cause” e che i difensori “sono i creatori della crisi della giustizia”).