FREE – Riduzione dei compensi dovuti agli arbitri

n. 2/2016 | 4 Febbraio 2016 | © Copyright | - Giurisprudenza, Giustizia civile | Torna indietro More

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI – parere 27 gennaio 2016*, sul regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’ assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 …


 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI parere 27 gennaio 2016 n. 142 – Pres. Frattini, Est. Luttazi – Oggetto: Ministero della giustizia – Ufficio legislativo. Schema di decreto del Ministro della giustizia: “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’ assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162“.


Numero 00142/2016 e data 27/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 00029/2016

OGGETTO: Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro della giustizia: “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’ assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162“.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della Relazione prot. n. 000077.U in data 8 gennaio 2016 con la quale il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso e considerato:

1- Con nota datata 8 gennaio 2016 il Ministero della giustizia ha chiesto a questo Consiglio di Stato il prescritto parere sullo Schema di Regolamento ministeriale – ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – recante “Disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l’ assegnazione degli arbitrati, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162 (in prosieguo, per brevità, rispettivamente “decreto-legge” e “legge di conversione”) ha previsto nel comma 1 dell’unico articolo del proprio Capo I (“Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti”) che in alcune controversie civili (le cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le quali non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, e nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, nonché le cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale) le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile; e nel successivo comma 2 che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000,00 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00; e che gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

I successivi commi 5 e 5-bis prevedono che con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, con esclusione dell’applicabilità dell’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile (il quale recita: “Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro”); e che il decreto ministeriale stabilisca altresì i criteri per l’assegnazione degli arbitrati, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

Il decreto ministeriale il cui schema è pervenuto al parere di questo Consiglio di Stato applica queste disposizioni.

La Relazione ministeriale è corredata da Relazione tecnica, da analisi tecnico-normativa, da analisi di impatto della regolamentazione.

Lo schema è stato trasmesso a questo Consiglio di Stato in data 8 gennaio 2016, sicché il decreto ministeriale sarà emanato oltre il termine – previsto dal citato art. 1, comma 5, del decreto-legge – di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (11 novembre 2014: v. l’art. 1 di essa).

2– L’articolo 1 del decreto individua l’oggetto del Regolamento: la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché i criteri per l’assegnazione degli arbitrati nei casi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge.

L’articolo 2 reca le abbreviazioni utili ad una più agevole lettura del testo: «decreto» per il decreto-legge n. 132/2014 citato; «Consiglio dell’ordine» per il Consiglio dell’ordine circondariale forense; «presidente», per il presidente del Consiglio dell’ordine.

L’articolo 3, esprimendo la facoltà attribuita al Ministro della giustizia dall’articolo l, comma 5, primo periodo del decreto-legge, stabilisce una riduzione del trenta per cento dei parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall’articolo 10 (“Procedimenti arbitrali rituali e irrituali”), comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014. n. 55 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).

La riduzione, come riferito nella analisi di impatto della regolamentazione allegata alla Relazione ministeriale, mira a garantire un significativo (e dunque incentivante) effetto di calmiere sui costi che le parti devono sopportare per la remunerazione degli arbitri, nonché a garantire una effettiva rotazione nell’assegnazione degli incarichi arbitrali.

L’articolo 4 disciplina la formazione di un elenco degli arbitri, a cura del presidente del Consiglio dell’ordine.

Nell’elenco sono iscritti – con suddivisione in aree che coprono lo spettro delle materie civili (diritto delle persone e della famiglia; diritto della responsabilità civile; diritti reali, condominio e locazioni; diritto dei contratti; diritto commerciale e diritto industriale; diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale) – gli avvocati che hanno reso la relativa dichiarazione di disponibilità ai sensi dell’articolo l, comma 2, del decreto-legge. Le aree sono indicate nella tabella A allegata al Regolamento; e l’art. 4, comma 2, prevede che l’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indichi l’area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianità e di onorabilità stabiliti dall’articolo l, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge (iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale; non aver subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo).

Il successivo comma 3 prevede che il presidente del Consiglio dell’ordine, verificati i requisiti, procede all’iscrizione dell’avvocato in una delle aree di cui alla tabella A secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande, e procede alla cancellazione quando quei requisiti vengono meno, o quando 1’avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità o, come previsto nel comma 4, chiede di modificare la propria area professionale di riferimento.

L’art. 4, comma 4, prevede in proposito: “L’avvocato iscritto nell’elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all’area professionale di riferimento. Il presidente procede ai sensi del comma 3”.

L’inciso finale “Il presidente procede ai sensi del comma 3” non indica tutti gli adempimenti che conseguono alla richiesta di modifica dell’area professionale, poiché il successivo art. 5, al fine di assoggettare l’arbitro neoiscritto nell’area all’oggettivo criterio cronologico di turnazione, correttamente prevede, al comma 3, che nel caso di cui al citato articolo 4, comma 4 (richiesta di modifica della disponibilità quanto all’area professionale di riferimento), “l’avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato ai fini della rotazione subito prima dell’avvocato che per ultimo è stato designato a norma del comma 2”. Pertanto, a fini di chiarezza, appare opportuno che a quell’inciso finale dell’art. 4, comma 4, sia aggiunto anche un richiamo all’ulteriore adempimento previsto nell’art. 5, comma 3.

L’articolo 5, di cui, per comodità espositiva, si è già richiamato il comma 3, reca i criteri per l’assegnazione degli arbitrati.

L’articolo prevede, al comma 1, che il presidente del Consiglio dell’ordine, ricevuti gli atti di richiesta di translatio in arbitri, individui le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, e stabilisca l’area professionale di cui alla tabella A.

I successivi commi 2 e 4 prevedono che la conseguente designazione dell’arbitro all’interno dell’area professionale di riferimento, o la sua sostituzione, siano operate in via automatica, con rotazione, da appositi sistemi informatizzati.

In proposito si osserva che le disposizioni del decreto in esame nulla dicono sull’ipotesi – non compresa nella delega attuativa dei commi 5 e 5-bis del decreto-legge, che si riferisce ai criteri per la “assegnazione degli arbitrati” (v. art. 5-bis citato), ma comunque prevista dalla norma primaria (v. l’art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge) – in cui gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.

Si suggerisce pertanto all’Amministrazione di valutare l’opportunità di indicazioni in tal senso, anche in considerazione di possibili interferenze tra concorde individuazione dalle parti e assegnazione presidenziale, con incidenza – consapevoli o meno gli interessati – sulla effettiva rotazione delle assegnazioni.

L’art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’art. 7 indica l’entrata in vigore del Regolamento: decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni indicate in motivazione.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini