Termine di decadenza di 120 giorni per l’azione risarcitoria: sollevata q.l.c.
TAR PIEMONTE, SEZ. II – ordinanza 17 dicembre 2015* (solleva q.l.c. dell’art. 30, 3° comma, del c.p.a., secondo cui la domanda di risarcimento del danno deve essere proposta “entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal momento in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”), con 5 documenti correlati.
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