Extracomunitari che bloccano la circolazione? Non perdono le misure di accoglienza
TAR VENETO – sentenza 10 agosto 2015 (sulla illegittimità della revoca delle cd. misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 140 del 2005 ad alcuni extracomunitari che hanno bloccato la circolazione stradale per mezzo di cassonetti, senza una valutazione della gravità di tale comportamento).
TAR VENETO, SEZ. UNITE – sentenza 10 agosto 2015 n. 919 – Pres. Settesoldi, Est. Fenicia – Igbinadolor ed altri (Avv. G. Romano) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) – (accoglie).
Stranieri – Misure di accoglienza – Previste dal d.lgs. n. 140 del 2005 – Provvedimenti di revoca ex art. 12 comma 1 lettera e) di tale decreto legislativo – Perché gli interessati, nel corso di una manifestazione di protesta, hanno bloccato la circolazione stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno – Ove sia mancata una valutazione della gravità di tale comportamento – Illegittimità.
Sono illegittimi i provvedimenti del Prefetto con i quali sono state revocate ad alcuni cittadini extracomunitari le cd. misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 140 del 2005, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera e) dello stesso decreto legislativo (secondo cui dette misure sono revocate in caso di “violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti”), motivato con riferimento al fatto che gli stessi hanno partecipato ad una manifestazione di protesta, con il blocco della circolazione stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno, ove, dalla relazione di servizio richiamata nei provvedimenti di revoca della misura, non emerga alcuno specifico riferimento alla condotta degli interessati rispetto all’azione di protesta (che ha coinvolto 40/50 profughi ospitati presso un centro di accoglienza) e alla valutazione di gravità di tale comportamento, presupposto per la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 12 citato (1).
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(1) Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che i provvedimenti di revoca adottati dal Prefetto non risultavano sufficientemente motivati “con riferimento alla gravità dei comportamenti violenti posti in essere da parte dei ricorrenti, non potendo integrare la detta fattispecie normativa, la semplice partecipazione ad una protesta, sia pure attuata con il blocco della circolazione stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno, conclusasi dopo circa mezz’ora dall’intervento delle forze dell’ordine“.
La natura sanzionatoria del provvedimento, nei casi nei quali il presupposto di fatto sia costituito dalle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o dalla gravità dei comportamenti violenti, rafforza, infatti, l’obbligo di motivazione con riferimento alle circostanze individuali rilevanti quali presupposto per l’adozione di una tale misura (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, n. 5659/2015).
N. 00919/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2015, proposto da:
Osasere Igbinadolor, Paul Moses Efe, Yogo Sidiki Baga, Mamadou Bamba, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Serafina Figliuzzi in Mestre, Via Poerio, 19;
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l’annullamento
dei provvedimenti emessi in data8.06.2015 e 13.02.2015 unitamente notificati ai ricorrenti in data 19.06.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2015 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
Con il presente ricorso sono stati impugnati i provvedimenti del Prefetto di Treviso con i quali sono state revocate ai ricorrenti le cd. misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 140 del 2005, ai sensi della disposizione dell’art 12 comma 1 lettera e) di tale decreto legislativo, sulla base della partecipazione degli stessi alla protesta dell’ 11.2.2005, in via Marconi, in Vittorio Veneto;
Sono stati formulati i seguenti motivi di censura:
violazione e falsa applicazione dell’art 12 del d.lgs. n. 140 del 2005 travisamento dei presupposti; difetto di motivazione; carenza di istruttoria;
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.
Osservato che:
L’art 12 del d.lgs n. 140 del 2005, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, prevede la revoca delle misure di accoglienza da parte del prefetto con proprio motivato decreto, in una serie di ipotesi (mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente; mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione per l’ esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza; presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l’assistenza), tra cui, alla lettera e), in caso di “violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti”;
dalla relazione di servizio richiamata nel provvedimento di revoca della misura ( cfr. relazione di servizio della Compagnia C.C. di Vittorio Veneto del 12.2.2005) non emerge alcuno specifico riferimento alla condotta dei ricorrenti rispetto all’azione di protesta (che ha coinvolto 40/50 profughi ospitati presso il centro di accoglienza) e alla valutazione di gravità di tale comportamento, presupposto per la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art 12 del d.lgs. 140 del 2005;
Pertanto, il Collegio ritiene che il provvedimento non risulti sufficientemente motivato con riferimento alla gravità dei comportamenti violenti posti in essere da parte degli odierni ricorrenti, non potendo integrare la detta fattispecie normativa, la semplice partecipazione ad una protesta, sia pure attuata con il blocco della circolazione stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno, conclusasi dopo circa mezz’ora dall’intervento delle forze dell’ordine;
La natura sanzionatoria del provvedimento, nei casi nei quali il presupposto di fatto sia costituito dalle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o dalla gravità dei comportamenti violenti, rafforza, infatti, l’obbligo di motivazione con riferimento alle circostanze individuali rilevanti quali presupposto per l’adozione di una tale misura (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 05659/2015);
Sotto tali profili, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;
In considerazione della novità della questione giuridica e della particolarità della situazione in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2015 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10/08/2015.