Copiatura nelle prove scritte degli esami per Avvocato
TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA – sentenza 16 giugno 2015* (sull’annullamento delle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato perchè contenenti trascrizioni pressoché integrali, ovvero parafrasate, di massime giurisprudenziali), con 6 documenti correlati.
TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA – sentenza 16 giugno 2015 n. 590 – Pres. ed Est. Politi – Napoli (Avv.ti Napoli e Freno) c. Ministero della Giustizia ed altri (n.c.) – (respinge).
1. Concorso – Esami di abilitazione alla professione di Avvocato – Prove scritte – Elaborato che contiene trascrizioni pressoché integrali, ovvero evidentemente parafrasate, del tema svolto sul medesimo argomento quale pubblicato su un manuale reperibile in commercio – Annullamento per copiatura – Legittimità.
2. Concorso – Prove scritte – Plagio – Configurabilità anche nel caso di “mascheramento della contraffazione”.
3. Concorso – Prove scritte – Plagio – Disciplina prevista dall’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – Nel caso in cui l’elaborato appaia conforme e sostanzialmente sovrapponibile a pubblicazioni non ammesse ai sensi di tale disposizione – Annullamento – Va disposto.
4. Concorso – Esami di abilitazione alla professione di Avvocato – Prove scritte – Possibilità di consultare codici commentati – Non implica la possibilità di copiare (o parafrasare) le massime giurisprudenziali.
1. E’ legittimo il verbale di una Sottocommissione degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato che, in sede di correzione di un elaborato, ha annullato l’elaborato stesso, avendo riscontrato che esso contiene trascrizioni pressoché integrali, ovvero evidentemente parafrasate, del tema svolto sul medesimo argomento quale pubblicato su un manuale (nella specie, pareri di diritto civile Ed. Giuffrè 2009) reperibile in commercio anteriormente alla prova.
2. Anche con riferimento alle prove scritte di un concorso, l’ipotesi del plagio sussiste pure nel caso in cui l’opera sia stata redatta utilizzando espressioni c.d. di “mascheramento della contraffazione” dello stesso testo, ossia quando l’opera posteriore rilevi i tratti essenziali di quella originale, copiata sostanzialmente in modo integrale con differenze di mero dettaglio, volte al mascheramento della contraffazione (1). Anche in tal caso si rientra nella previsione di cui all’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede l’annullamento degli elaborati qualora si accerti che “il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione”.
3. Ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che il contenuto dell’elaborato appaia conforme e sostanzialmente sovrapponibile a pubblicazioni non ammesse ai sensi di tale disposizione, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di copiatura. Difatti, per il solo fatto della loro identità o similarità totale o parziale, è ragionevole ritenere che l’elaborato sia stato redatto in violazione delle regole di comportamento stabilite dalla legge per la compilazione delle prove scritte, regole poste a garanzia della correttezza degli esami ed a tutela della “par condicio” dei concorrenti (2).
4. In base alle norme che regolano le prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, i codici commentati devono contenere solo massime ed “il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito a condizione che i relativi riferimenti testuali siano adeguatamente virgolettati e siano indicati gli estremi della decisione citata” (cfr. in tal senso i “Criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2009”). Ciò significa che la consultabilità della giurisprudenza (in forma di sole massime) (3) non abilita ad una copia indiscriminata, ma anzi, al contrario, costituisce potenziale elemento di innalzamento del livello culturale dell’elaborato, nel senso che il “parere” della prova pratica deve essere “costruito” nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al fine poi di segnalare la uniformità della propria tesi agli stessi, ovvero la ricercata difformità dagli indirizzi dominanti (4): dimostrandosi, in argomento, rilevante il criterio ministeriale di valutazione che indica ai commissari di valutare la “capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario”.
—————————————————-
(1) Cfr. Cass., Sez. I civile, 27 ottobre 2005 n. 20295.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 616, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-02-17-5.htm
Ha osservato la sentenza in rassegna che la normativa sul plagio, come interpretata dalla giurisprudenza, mira in sostanza ad assicurare la genuinità e la originalità dell’elaborato, in modo da garantire che la sua stesura sia frutto di elaborazione propria del candidato, nella costruzione e nella sequenza dei periodi, nella esposizione dei concetti e nella produzione complessiva del testo sicché se ne possano inferire le sue personali capacità di assimilazione, di apprendimento e di rielaborazione degli argomenti da sviluppare.
Tale disciplina deve essere letta in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere (potendo soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato) e con l’espressa previsione, per il caso di inottemperanza, di esclusione dall’ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate.
(3) Cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 1° febbraio 2011 n. 898, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/33109
(4) Cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 23 febbraio 2011 n. 1045.
——————————————-
Documenti correlati:
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 22-1-2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/45166 (l’annullamento in s.g. di una prova scritta di un concorso pubblico per copiatura comporta un inammissibile esercizio di un potere di discrezionalità tecnica riservato alla commissione giudicatrice?).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 26-2-2013, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/5431 (sui presupposti necessari e sufficienti per disporre l’annullamento delle prove scritte di un concorso per copiatura; fattispecie relativa ad annullamento di una prova scritta degli esami di abilitazione di avvocato perché l’elaborato riproduceva in parte un testo scaricato da internet, che era apparso in un blog).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 10-6-2011, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/36683 (sull’illegittimità dell’annullamento della prova scritta per copiatura nel caso in cui siano state parafrasate massime giurisprudenziali tratte da codici commentati dei quali era consentita la consultazione).
TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. II, sentenza 8-4-2013, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/5852 (sui presupposti necessari e sufficienti per disporre l’annullamento delle prove scritte di un concorso per copiatura; fattispecie relativa ad annullamento di una prova scritta degli esami di abilitazione di avvocato perché l’elaborato ricalcava una traccia pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno).
TAR LAZIO – ROMA SEZ. I, sentenza 1-2-2011, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/33109 (sulla legittimità o meno dell’annullamento per copiatura di un elaborato – redatto per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato – che sia sostanzialmente mutuato dalla motivazione di una sentenza della Cassazione).
TAR CAMPANIA – NAPOLI SEZ. VIII, sentenza 28-1-2011, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/39935 (sui presupposti necessari e sufficienti per disporre l’annullamento della prova scritta di un concorso per copiatura da una pubblicazione; fattispecie relativa a concorso per avvocato nel quale era ammesso l’utilizzo di codici commentati).
(omissis)
Possedendo i requisiti all’uopo richiesti dalla legge, il ricorrente avanzava domanda di ammissione alla sessione di esami utile all’iscrizione negli albi degli avvocati indetta, per l’anno 2009, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
Sosteneva quindi le tre prove scritte delle quali si compone l’esame, e gli elaborati così formati, inseriti in plico poi contrassegnato dal n. 299, venivano inviati presso la Corte d’Appello di Genova, ove sarebbe avvenuta la necessaria correzione.
Nell’adunanza del 13 febbraio 2010, la II Sottocommissione Esami Avvocato istituita presso la prefata Corte d’Appello procedeva alle operazioni di correzione dei lavori in questione, assegnando punti 32 per il parere di diritto civile; punti 35 per il parere di diritto penale; punti 30 per l’atto giudiziario, e, così, complessivamente punti 97.
Tale valutazione appariva sufficiente a consentire l’ammissione del candidato alle prove orali a mente dell’art.2 comma 2 R.D.37/34, in tal senso disponente ove il punteggio complessivo per le prove scritte non risulti inferiore a 90 e, singolarmente, non inferiore a 30 in almeno due elaborati.
Con proprio congiunto provvedimento del 3 maggio 2010, tuttavia, i Presidenti delle tre Sottocommissioni istituite al fine dello svolgimento degli esami presso la Corte d’Appello di Genova, sulla scorta del rilievo che un candidato alle prove scritte presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria “aveva segnalato … irregolarità commesse da molti candidati che erano riusciti a venire in possesso delle soluzioni relative ad alcuni pareri”, e che “il Presidente della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia…aveva trasmesso al Presidente Coordinatore….le soluzioni ai quesiti contenute nelle pubblicazioni dei pareri editi dalle Case Editrici Simone e Giuffrè, nel sito www.supporto2009.forumcommunity.net allo scopo di verificare la genuinità delle prove”, hanno ritenuto necessario “procedere alla ricorrezione di quelle prove fino al momento in cui sono pervenuti i pareri risolti secondo le indicazioni dei manuali e del sito sopraindicati per garantire l’uguaglianza tra i candidati, l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione” e, quindi, disposto “procedersi alla ricorrezione delle prove attribuite alla I Sottocommissione e già corrette nelle sedute del 25 gennaio 2010, 8 febbraio 2010, alla II Sottocommissione nelle sedute del 28 gennaio 2010, 30 gennaio 2010, 4 febbraio 2010, 6 febbraio 2010, 11 febbraio 2010, 13 febbraio 2010 e alla III Sottocommissione nelle sedute del 25 gennaio 2010, 1° febbraio 2010, 2 febbraio 2010, 8 febbraio 2010, 9 febbraio 2010, limitatamente a quelle valutate positivamente.”
In conseguenza di tale provvedimento, nella seduta dell’8 maggio 2010 la II Sottocommissione procedeva alla ricorrezione delle prove n.299, adottando a conclusione il seguente, testuale deliberato allegato al verbale di adunanza:
“La Sottocommissione, proceduto all’esame dell’elaborato depositato dal candidato n. 299 relativo alla prova del 15 gennaio 2010 (parere civile, traccia…, atto), riscontrato che tale elaborato contiene trascrizioni pressoché integrali, ovvero evidentemente parafrasate, del tema svolto sul medesimo argomento quale pubblicato su pareri di diritto civile ED Giuffrè 2009 reperibile in commercio anteriormente alla prova, rilevato che pertanto l’elaborato non può ritenersi frutto di genuina redazione da parte del candidato, annulla la prova e delibera di non procedere alla valutazione degli altri elaborati.
Assume parte ricorrente l’illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:
La disposizione di ricorrezione della prova scritta contraddistinta dal n. 299 e della quale è autore il ricorrente sarebbe assolutamente non jure laddove emergesse che, al di là della tempistica di pervenimento e/o conoscenza della comunicazione circa la reperibilità delle soluzioni delle tracce d’esame, le varie Sottocommissioni e, in particolare, la seconda che ha espletato il relativo compito, fossero state previamente edotte dell’esistenza di dette soluzioni e, dunque, avessero già compiuto la comparazione dei singoli elaborati con le stesse, al fine di riscontrare possibili identità sintomatiche del plagio.
Detto provvedimento non ha preso atto dell’acquisizione di nuovi elementi onde procedere il controllo, ma ha bensì disposto la reiterazione di quest’ultimo in totale assenza di fatti sopravvenuti, visto che la prova dei possibili plagi (ossia le pubblicazioni a stampa o sul web delle soluzioni ai quesiti) era a disposizione della Sottocommissione già all’epoca della prima correzione.
In aggiunta, si consideri che la ragione presumibile della decisione di ricorrezione, una volta stabilito che nessuna prova di plagio prima ignota era pervenuta, e considerato che il secondo controllo è stato condotto sulla scorta degli stessi testi già utilizzati, non può che derivare dalla mera volontà di rinnovare la verifica, volontà che è immeritevole di protezione dall’ordinamento perché apertis verbis non consentita dalla norma la quale, introducendo il principio dell’unicità della seduta di correzione, persegue una finalità di certezza e stabilità del relativo esito a cui fronte non vi è spazio per l’applicabilità di un criterio del melius re perpensa basato sulla soggettiva modifica della metodica o su inammissibili variazioni umorali.-
Nell’osservare come la prima prova scritta sostenuta dal dott. Napoli, e consistente nella redazione di un parere di diritto civile, sia stata annullata in quanto tacciata di contenere trascrizioni integrali o parafrasate del tema vertente sul medesimo argomento e contenuto nel volume “Pareri di diritto civile Ed. Giuffrè 2009”, assume la parte che la supposta copiatura da parte del candidato non abbia riguardato l’intero compito, ma solo delle parti di esso.
Stante la loro limitatezza quali-quantitativa, le somiglianze tra il parere contraddistinto col n. 299 e quello pubblicato sul volume della Giuffrè già richiamato sono da giudicarsi inidonee ad incidere in maniera rilevante nell’economia complessiva della prova in questione, e dunque avallano un giudizio di globale genuinità della stessa.
Da ciò discende il corollario che, qualora l’imitazione di un’opera non consultabile, pur presente, non sia tale da impedire la persistente attribuzione del complessivo scritto nel quale essa è contenuta al suo apparente autore, la valutazione nel merito di tale elaborato non appare violativa dello scopo della norma non derogando alla regola secondo cui tutti i temi da correggere debbono essere frutto di personale elaborazione.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
La domanda cautelare, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione accolta con ordinanza n. 197, pronunziata nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2010.
Quanto al thema decidendum introdotto con la proposizione del ricorso all’esame, appieno rileva l’infondatezza delle doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
Copiosa è infatti la giurisprudenza – alla quale il Collegio intende, convintamente, aderire, in tema di legittimità dell’esclusione di candidati in presenza di elaborati che presentino, come appunto nella fattispecie all’esame, palesi tratti di non originalità dovuti alla “copiatura” di interi brani da testi in commercio.
A nulla rileva, a tale riguardo, che taluni “passi” della citazione sarebbero anche contenuti in un codice commentato del quale era ammessa la consultazione in sede di svolgimento delle prove scritte, atteso che – come puntualmente evidenziato dalla competente Commissione esaminatrice – l’elaborato di diritto civile è risultato recare trascrizioni pressoché integrali rispetto a due testi recanti “pareri” nella materia de qua anteriormente pubblicati rispetto allo svolgimento delle prove.
Siamo quindi in presenza di una riproduzione del testo non ammesso a consultazione che integra i presupposti di legge per disporre l’impugnato annullamento delle prove d’esame e per effetto del quale si dequotano del tutto i profili impugnatori dedotti dalla difesa del ricorrente, ivi compresi quelli che tentano di giustificare la sovrapponibilità con le capacità mnemoniche del candidato.
Al riguardo, a livello interpretativo, merita di essere richiamato in materia, per analogia alla fattispecie in esame, l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione Civile che ha ravvisato l’ipotesi del plagio anche qualora l’opera sia redatta utilizzando espressioni c.d. di “mascheramento della contraffazione” dello stesso testo, ossia quando “l’opera posteriore rileva i tratti essenziali di quella originale, copiata sostanzialmente in modo integrale con differenze di mero dettaglio, volte al mascheramento della contraffazione” (Cass., Sez. I civile, 27 ottobre 2005 n. 20295).
La normativa sul plagio, come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata, mira in sostanza ad assicurare la genuinità e la originalità dell’elaborato, in modo da garantire che la sua stesura sia frutto di elaborazione propria del candidato, nella costruzione e nella sequenza dei periodi, nella esposizione dei concetti e nella produzione complessiva del testo sicché se ne possano inferire le sue personali capacità di assimilazione, di apprendimento e di rielaborazione degli argomenti da sviluppare.
Ne consegue che la fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede l’annullamento degli elaborati qualora si accerti che “il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione”.
Detta disposizione deve essere letta in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere (potendo soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato) e con l’espressa previsione, per il caso di inottemperanza, di esclusione dall’ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate
A ciò consegue che la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che il contenuto dell’elaborato appaia conforme e sostanzialmente sovrapponibile a pubblicazioni non ammesse ai sensi della richiamata disposizione, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto.
Difatti, per il solo fatto della loro identità o similarità totale o parziale, è ragionevole ritenere che l’elaborato sia stato redatto in violazione delle regole di comportamento stabilite dalla legge per la compilazione delle prove scritte, regole poste a garanzia della correttezza degli esami ed a tutela della par condicio dei concorrenti (Consiglio Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 616).
Inoltre, deve essere respinta la tesi difensiva secondo la quale la identità degli elaborati potrebbe spiegarsi per il tramite dei princìpi di diritto tratti dai codici commentati che legittimamente i candidati possono consultare in sede di esame.
In disparte la circostanza che la commissione contesta il “calco” del compito non da un codice commentato, ma da un testo che, come tale, non poteva essere consultato, anche il rimando alla giurisprudenza è incongruo.
Innanzitutto, i codici commentati devono contenere solo massime ed “il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito a condizione che i relativi riferimenti testuali siano adeguatamente virgolettati e siano indicati gli estremi della decisione citata” (cfr. “Criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2009”).
Tanto significa che la consultabilità della giurisprudenza (in forma, ripetesi, di sole massime: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2011 n. 898) non abilita ad una copia indiscriminata, ma anzi, al contrario, costituisce potenziale elemento di innalzamento del livello culturale dell’elaborato, nel senso che il “parere” della prova pratica deve essere “costruito” nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al fine poi di segnalare la uniformità della propria tesi agli stessi, ovvero la ricercata difformità dagli indirizzi dominanti (cfr. T.A.R. Campania, sez. VIII, 23 febbraio 2011 n. 1045): dimostrandosi, in argomento, rilevante il criterio ministeriale di valutazione che indica ai commissari di valutare la “capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario”.
Deve quindi escludersi che, quanto ai dedotti profili di illegittimità asseritamente inficianti gli atti gravati, le esposte doglianze rivelino aspetti suscettibili di favorevole considerazione: per l’effetto imponendosi il rigetto del presente gravame.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, ritenuto per la decisione il ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/06/2015.