Decreto-legge in materia di enti territoriali
DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2015 – Suppl. Ord. n. 32; in vigore dal 20 giugno 2015) – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali; v. anche il testo in formato .pdf*.
DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2015 – Suppl. Ord. n. 32; in vigore dal 20 giugno 2015) – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2015, come approvati con l’intesa sancita nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attività finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;
Ritenuta la necessità e urgenza di attribuire spazi finanziari, anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;
Ritenuta la necessità e urgenza di implementare le disposizioni finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non essenziali all’espletamento delle funzioni ad esse residuate;
Ritenuta la necessità e urgenza di consentire a città metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;
Ritenuta la necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a incrementare ulteriormente la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili;
Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 febbraio 2015;
Ritenuta la necessità e urgenza di dettare disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009; di prevedere l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) nell’ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall’alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la ripresa sociale e imprenditoriale nell’ambito dei territori lombardi colpiti dall’alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il termine fissato dall’articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del 2014;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di implementare l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la disponibilità di un sistema di controllo, gestione ed interscambio dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nonché di adottare misure per rafforzare i servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione di politiche attive del lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Enti locali
Art. 1
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di
Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e
ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno
1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
c) spese per l’esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;
d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.
3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell’anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall’amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l’ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
4. Per l’anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell’anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.
5. Con riferimento all’anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell’obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: “6-ter. Per l’anno 2015 la comunicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l’invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l’accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.”.
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell’anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile.
8. Il primo periodo del comma 145 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è sostituito dai seguenti: “Per l’anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:
a) all’esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell’Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
c) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione “2007-2013” e nella Programmazione “2014-2020”, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”.
9. All’articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
“3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013”.
10. Per l’anno 2015, l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell’avvio
a regime dell’armonizzazione contabile
1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: “escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,” sono soppresse;
b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
“17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all’allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”.
3. Nell’esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l’accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.
4. All’articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
Art. 3
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti
il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015
1. A decorrere dall’anno 2016 il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all’otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. A decorrere dall’anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate l’ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all’importo di cui al comma 1. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.
3. All’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole “delle capacità fiscali nonchè dei” sono sostituite dalle seguenti “della differenza tra le capacità fiscali e i”
b) in fine è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2015, l’ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all’ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonchè a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l’anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale.”
4. All’articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:
“La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all’anno 2014 dell’imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014;
b) gettito relativo all’anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l’anno 2014 in base all’articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”.
Art. 4
Disposizioni in materia di personale
1. In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
3. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.
4. All’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2, nonchè dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”
Art. 5
Misure in materia di polizia provinciale
1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall’art. 4 comma 1.
3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.
Art. 6
Misure per emergenza liquidità di enti locali
impegnati in ripristino legalità
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2015.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell’ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.
3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l’ utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2015, della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall’anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all’integrale rimborso della stessa.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l’anno 2016, a 10.118.364 euro per l’anno 2017 e a 9.859.510 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.
Art. 7
Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l’anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
3. Per l’anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l’anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l’effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.
4. All’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola “TARI” sono aggiunte le parole “e della TARES”.
5. Al comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”.
6. Al comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 31 dicembre 2014” .
7. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
8. All’articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: “allo scioglimento della società” è inserita la seguente: “, consorzio”.
9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:
“654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonchè al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”
Art. 8
Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonchè dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” e per 1.892 milioni di euro della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all’ articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonchè le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui al terzo periodo del comma 1.
3. L’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonchè alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.
4. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
5. Nell’esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all’articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonchè dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.
8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
10. Per l’anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della verifica del gettito per l’anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
11. Ai fini di cui al comma 10, per l’anno 2015, è autorizzato l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l’importo di 530 milioni di euro, della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 9.
12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l’anno 2016, a 5.509.686 euro per l’anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. All’articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: “30 settembre 2015” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2015”.
Art. 9
Disposizioni concernenti le regioni
e in tema di sanità ed università
1. All’articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: “2.005” è sostituita dalla seguente: “1.720”.
2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:
“488-bis. In applicazione dell’intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all’entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.”.
3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 484 le parole: “previste dal comma 481” sono sostituite dalle seguenti: “previste dai commi 481 e 482”, le parole: “esclusivamente per pagare i” sono sostituite dalle seguenti: “per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai”, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e le parole: “per il 75 per cento ai comuni.” sono sostituite dalle seguenti: “per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.”.
b) al comma 485 dopo le parole: “30 aprile 2015” sono inserite le seguenti: “e del 30 settembre 2015”.
4. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente: “478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.”.
5. In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell’esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all’esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
6. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: “Per le finalità del presente comma” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,”.
7. All’articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 novembre 2015”;
b) dopo le parole: “e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza unificata,”.
8. All’articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: “sentite” è sostituita dalle seguenti: “d’intesa con”.
9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, al comma 1, la parola: “2013”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “2017” e le parole: “da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 2”;
b) all’articolo 4, al comma 2, le parole: “Per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2016” e le parole: “A decorrere dall’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2017”; al comma 3, le parole: “A decorrere dall’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2017”;
c) all’articolo 7, al comma 1, le parole: “A decorrere dall’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2017”; al comma 2, le parole: “entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2016”;
d) all’articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2017”.
10. All’articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo”.
11. All’articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999”.
Art. 10
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e di carta d’identità elettronica
1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.”;
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR.”.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell’ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell’ interno d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale.
3. All’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. L’emissione della carta d’identità elettronica è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonchè di tenuta del relativo archivio informatizzato.”
4. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell’attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d’identità elettronica di cui all’articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l’anno 2015, di 8 milioni di euro l’anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall’anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 8 milioni di euro l’anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 11
Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei
processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal
sisma del 6 aprile 2009
1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell’articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.
3. I contratti già stipulati purchè non in corso di esecuzione, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all’articolo 7, comma 13, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all’affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d’azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.
7. In caso di fallimento dell’affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonchè nei casi previsti dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s’intende risolto di diritto.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l’efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l’esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell’ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell’intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell’osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall’andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all’uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.
10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare:
a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
b) l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;
d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 dello stesso decreto legislativo.
12. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all’interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l’approvazione e l’assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
13. Al comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “sui restanti comuni del cratere” sono aggiunte le seguenti: “nonchè sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.”
14. Al comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: “titolari” sono aggiunte le seguenti: “nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L’Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l’importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L’Aquila; b) per l’importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l’importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L’Aquila, interessati dal suddetto sisma.
16. All’attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12
Zone Franche urbane – Emilia
1. Nell’intero territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant’Agostino.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 9, purchè la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
c) svolgere la propria attività all’interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”/ nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonchè nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.
7. Nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all’attuazione del presente articolo. L’autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
8. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 13
Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.
3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2015.
4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”.
5. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: ” la continuità produttiva,” sono inserite le seguenti: ” e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari,”.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 14
Clausola di salvaguardia
1. All’articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole “30 settembre 2015”.
Art. 15
Servizi per l’impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell’anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
6. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate.
Art. 16
Misure urgenti per il gli istituti e luoghi
della cultura di appartenenza pubblica
1. Al fine di accelerare l’avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonchè allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
Art. 17
Disposizioni finali
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 2015.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegati