Criterio dell’offensività per le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 31 marzo 2015* (sull’interpretazione dell’art. 3 bis del D.L.vo n. 109 del 2006, il quale prevede per i magistrati che “l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”; fattispecie relativa a magistrato assolto del C.S.M. pur avendo espletato vari incarichi extragiudiziari non autorizzati, perché i fatti contestati non avevano compromesso l’immagine del magistrato stesso).
ATTENZIONE: questa pagina è riservata agli abbonati. Per accedere ad essa, inserisci le chiavi di accesso nelle sottostanti caselle. Per attivare un abbonamento, clicca qui. Per contattarci al fine di chiedere informazioni, clicca qui.