Convertito il D.L. su IMU per terreni agricoli
LEGGE 24 marzo 2015, n. 34 (in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015 – Suppl. Ord. n. 15; in vigore dal 26 marzo 2015) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. (con in calce il testo coordinato; v. anche il testo coordinato in formato .pdf*).
LEGGE 24 marzo 2015, n. 34 (in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015 – Suppl. Ord. n. 15; in vigore dal 26 marzo 2015) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. (15G00047)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;
b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 marzo 2015.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
TESTO COORDINATO
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 24 marzo 2015, n. 34 (in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015 – Suppl. Ord. n. 15), recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.». (15A02335); v. anche il testo coordinato in formato .pdf*.
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Esenzione dall’IMU dei terreni montani
e parzialmente montani
1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
1-bis. A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
2. L’esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonchè per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell’IMU. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l’anno 2014, è autorizzato l’utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo del comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.
5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
6. È abrogato il comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.
7. A decorrere dall’anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all’allegato B al presente provvedimento. 9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.
9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l’importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.
9-ter. All’articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
9-quater. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni si applica, anche per l’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l’ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l’anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall’anno 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l’anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell’andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.
Art. 1 bis
Sospensione di adempimenti e versamenti
tributari nell’isola di Lampedusa
1. In considerazione del permanente stato di crisi nell’isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i commi 13 e 14 dell’articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati; b) il comma 25 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e l’ultimo periodo del comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l’anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;
b) quanto a 126,6 milioni di euro per l’anno 2015, 47,9 milioni di euro per l’anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;
d) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2015, mediante il versamento all’entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell’articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(( Allegato 0A ))
V. il provvedimento in formato grafico
Allegato A
V. il provvedimento in formato grafico
Allegato B