Elezioni di secondo grado per le Province
CORTE COSTITUZIONALE – ordinanza 17 marzo 2015* (dichiara inammissibile la q.l.c. sollevata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia della L. reg. n. 2 del 2014 che, recependo la normativa nazionale, ha trasformato le elezioni delle nuove Province in elezioni di secondo grado, prescindendo dall’espressione della volontà popolare e sostituendola con quella di pochi “grandi elettori”).
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