Processo civile telematico: guai a non depositare anche le copie cartacee
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. II CIVILE – decreto 15 gennaio 2015 (condanna una parte che aveva depositato la memoria conclusiva in forma telematica e non anche con le copie cartacee “di cortesia” per il Collegio, a 5000 euro ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. II CIVILE – decreto 15 gennaio 2015 n. 534 – Pres. Bruno, Rel. D’Aquino.
Giustizia civile – Processo telematico – Memoria conclusiva – Deposito solo in forma telematica – Senza il deposito della copie cartacee “di cortesia” – Condanna della parte ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (prevista per la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave) – Va disposta.
Va condannata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (secondo cui «1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. 2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. 3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata») una parte del giudizio che ha depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminare le difese (in applicazione del principio nella specie la parte è stata condannata ex art. 96, comma 3, c.pc. al pagamento dell’importo ulteriore di euro 5.000).
PREMESSO IN FATTO
L’opponente ha premesso di avere depositato domanda di ammissione al passivo in chirografaria per il proprio credito di Euro 3.528.304,16, deducendo che la domanda è respinta con decreto del G.D. in data 13.12.2013 sul presupposto che le fatture prodotte a supporto della domanda di insinuazione al passivo non costituissero prova dell’asserito credito.
Nello specifico, l’opponente deduce di avere emesso le fatture di cui sopra (doc …), recanti la descrizione “canoni di affitto futuri comp. A,B,C,D del contratto 5.04.2007”, in relazione alla scrittura privata stipulata in data 5.04.2007 con la società opposta, seguita a pedissequo contratto di locazione di fabbricato, con cui le parti avevano regolato i propri rapporti nei seguenti termini: a fronte della costruzione di un opificio industriale da parte della (…), (…) si sarebbe impegnata a sottoscrivere un immediato contratto di affitto di anni 6+6, pagandone anticipatamente i canoni di locazione in vista della futura locazione della cosa, in tal modo contribuendo finanziariamente al progetto.
E’ proprio sulla base di detta scrittura privata che sarebbero state emesse le fatture prodotte in atti e poste alla base dell’insinuazione al passivo respinta. Deduce, inoltre, che il credito in oggetto, essendo supportato dalla documentazione fiscale in atti e risultante la contabilità della fallita, sarebbe dunque stato dalla stessa accettato e riconosciuto aggiungendo. che il Curatore, nella sua qualità di terzo, non avrebbe dedotto alcun fatto estintivo del diritto fatto valere.
Deduce, inoltre, l’opponente di avere effettivamente svolto le prestazioni di cui chi e
l’ammissione, precisando che l’operazione negoziale posta in essere (pagamento di canoni· anticipati in vista della futura locazione della cosa, non appena terminata la costruzione) rispondeva a delle specifiche esigenze delle parti ed in particolare della (…), che aveva richiesto dei particolari accorgimenti di carattere tecnico nella costruzione dell’intero complesso.
Conclude insistendo, pertanto, nell’originaria domanda respinta dal G.D..
Il Curatore del Fallimento si è costituito, allegando come in sede di insinuazione al assivo davanti al G.D. fossero state prodotte unicamente le fatture poste a fondamento del credito, non idonee tuttavia a comprovare né l’esistenza né il titolo della pretesa, trattandosi documenti di formazione unilaterale. Deduce, in ogni caso, il Fallimento la tardività l’inopponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 2704 c.c., della documentazione prodotta in sede di opposizione in quanto priva di data con particolare riguardo alla scrittura privata del 05.04.2007 stipulata dall’opponente con la società (…) il che comporterebbe che correttamente il credito e stato escluso in quanto non vi è la prova che il rapporto contrattuale sia sorto precedentemente alla dichiarazione di fallimento della società opposta. Infine, quanto all’operazione negoziate posta in essere, il fallimento opposto ha rilevato in ogni caso lo squilibrio del rapporto sinallagmatico, a fronte della disomogeneità delle prestazioni tra le parti, in particolare a carico della (…) (spiegare che non corrispettività tra mancato godimento e pagamento del canone).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’opposizione è infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
1.1- Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che l’opponente sviluppa per la prima volta nella memoria conclusiva alcuni argomenti, a suo dire decisivi in relazione alla preliminare difesa del fallimento opposto, che contesta la carenza di data certa. Nonostante l’inammissibilità di tali deduzioni (in quanto tardivamente articolate), le stesse vengono qui trattate perché su di esse parte opposta ha accettato il contraddittorio.
La difesa dell’opponente non contesta di avere prodotto la documentazione a supporto del proprio credito per la prima volta in sede di opposizione (e non anche in sede di formazione dello stato passivo davanti al G.D.). Tuttavia l’opponente considera “paradossale” tale difesa del fallimento (mancanza di data certa della documentazione prodotta a supporto dell’esistenza del credito), adducendo che il Fallimento stesso, pur insistendo nella propria eccezione, ha preso in esame i documenti di cui si discute, svolgendo le proprie difese.
1.2 – Ciò premesso, si rileva come la documentazione prodotta dall’opponente sostegno della sussistenza del proprio credito nei confronti della società fallita (fa scrittura privata: docc. 1, 2 fasc. opponente) è priva con tutta evidenza di data certa.
Sul punto, l’opponente deduce che la data certa sul contratto di locazione si rinverrebbe dalla menzione di essa fatta sulle fatture prodotte; in particolare, deduce che “essendo queste fatture registrate nei registri IVA vendite di (…) (doc. 4 della ricorrente privo di contestazione ex adverso), la certezza della data proviene, appunto dalla registrazione sul registro IVA di tali fatture”.
Ma detta circostanza non può, ad avviso del Collegio, far ritenere sussistente la data certa del documento contrattuale, in quanto è noto che l’obbligo di annotare le fatture emesse con riferimento alla data di emissione assuma rilevanza ai fini della liquidazione periodica dell’IVA, ma non può comportare la certezza della data di un documento negoziate precedente l’emissione delle fatture.
Né può sostenersi che il credito dell’opponente sussista per facta concludentia per il fatto che lo stesso sia stato menzionato nelle fatture e, quindi, accettato dalla società fallita.
L’argomento costituisce una evidente petizione di principio, posto che non si può portare a prova dell’apponibilità di un credito portato da titoli sprovvisti di data certa in forza di quegli stessi titoli che ne sono privi; né può ritenersi producente per il creditore quanto da lui dichiarato in sede di descrizione delle fatture da lui redatte.
Infatti, nei confronti del creditore che propone istanza di ammissione al passivo fallimento per un suo preteso credito, il Curatore, quale portatore degli interessi della massa dei creditori, è terzo e non parte. Da questa circostanza discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati nell’art. 2704 c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo terzi; senza prova della formazione del documento in epoca precedente della sentenza dichiarativa di fallimento, il creditore non può opporre alla massa dei creditori gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta (Cass. n. 2l25li2010).
L’infondatezza delle argomentazioni in punto apponibilità della documentazione prodotta in sede di opposizione comporta l’assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.
L’opposizione va, pertanto, rigettata.
2 – Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art.96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione allo stato passivo promossa da (…) nei confronti di (…) avverso il decreto del G.D., in data 13.12.2013, così provvede:
1 – rigetta l’opposizione;
2 – condanna (…) al pagamento in favore di (…), al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per competenze. oltre IVA e C.o.a. come per legge ed oltre al 15% rimborso spese generali; condanna (…); al pagamento in favore di FALLIMENTO (…) ex art. 96, comma 3, c.pc. dell’importo ulteriore di euro 5.000,00.