Improcedibilità del ricorso e risarcimento dei danni
TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. I, sentenza 6 marzo 2014* (sull’interpretazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo il quale, qualora nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il “giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori” e sulla necessità o meno all’uopo di una apposita istanza del ricorrente).
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