Liberalizzazione delle attività commerciali e principio della “elasticità dei poteri”

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – sentenza 21 luglio 2014* (dopo aver premesso che le norme statali in materia di liberalizzazione delle attività commerciali sono applicabili anche alle Regioni a Statuto speciale dotate di potestà normativa primaria in materia di commercio e, essendo attuative di direttive comunitarie e rientrando nella materia della concorrenza, prevalgono, per il principio di “elasticità dei poteri”, sulle norme regionali – anteriori o successive – contrastanti, ritiene legittima la delibera del Comune di Trieste riguardante l’adozione di linee guida per il Piano commerciale).


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