L’imparzialità ed alterità del giudice va garantita in ogni tipo di processo
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 9 luglio 2014* (nell’affermare che l’imparzialità del giudice va garantita in ogni tipo di processo e che sussiste il divieto per il giudice di pronunciarsi per due volte sulla medesima res iudicanda, specie nel caso di rinvio proprio o prosecutorio, dichiara illegittime le norme che disciplinano la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nella parte in cui non prevedono supplenti chiamati a pronunciarsi nel caso di una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione).
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