Abolizione delle sedi staccate dei TT.AA.RR.
Petizione dell’Associazione Avvocati Amministrativisti di Latina contro l’abolizione delle sedi staccate dei TT.AA.RR.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il testo della petizione dell’Associazione Avvocati Amministrativisti di Latina contro l’abolizione delle sedi staccate dei TT.AA.RR.; v. in precedenza la petizione promossa alla presente rivista, già inoltrata alle competenti Autorità.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA
Al Ministro della Giustizia
ROMA
Al Presidente del Senato
ROMA
Al Presidente della Camera dei Deputati
ROMA
e, per conoscenza
Al Presidente della Regione Lazio
ROMA
Al Presidente della Provincia di Latina
LATINA
Al Presidente della Provincia di Frosinone
FROSINONE
Ai Sindaci dei Comuni delle Province di Latina e Frosinone
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Cassino, e Frosinone.
Oggetto: petizione al Governo ed al Parlamento italiano contro la soppressione della sezione staccata del T.A.R. Lazio, sede di Latina.
L’Associazione Avvocati Amministrativisti di Latina, ed i sottoscritti Avvocati sia del libero Foro, che delle Avvocature Pubbliche, la cui attività professionale (prevalente) in materia amministrativa è svolta presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina
in riferimento
al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, con il quale (all’art. 18) è stata prevista la soppressione, a far data dal 01 ottobre 2014, delle sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali
Rappresentano
Già altre Associazioni ed altri colleghi dell’Avvocatura hanno evidenziato che il predetto provvedimento normativo:
a. presenta rilevanti profili di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, e 125 Costituzione (norma quest’ultima che prevede non solo organi di Giustizia Amministrativa di primo grado su base regionale ma altresì la possibilità di “istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione” al fine di promuovere il più ampio decentramento delle funzioni giurisdizionali).
Infatti, come recentemente sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/2014 (relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, 1°comma, lett. q-quater, c.p.a.) deve predicarsi l’incostituzionalità per contrasto con i principi di ragionevolezza, di ogni norma che senza una idonea ragione giustificatrice introduca “una deroga agli ordinari criteri di individuazione della competenza legati agli indici di collegamento territoriale” comportando “una “alterazione dell’equilibrio del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi vanificando l’articolazione su base regionale del sistema di Giustizia Amministrativa”;
b. è fondato su insussistenti presupposti di necessità ed urgenza, e pertanto su presupposti inidonei a giustificare l’uso del decreto legge (si veda sentenza Corte Cost. n. 220/2013, in tema di soppressione delle Province, e/o sentenza Corte Cost. n. 22/2012).
Ciò, tanto più che, come osservato dal Presidente della Repubblica, la soppressione delle sedi staccate dei T.A.R. ha carattere di “norma ordinamentale”, e come tale andrebbe riportata in un organico disegno di legge;
c. non comporta alcun effettivo risparmio di spesa, ma anzi, probabilmente, un danno all’Erario pubblico, atteso che, da un lato, il personale rimarrà lo stesso e che, d’altro lato, eventuali risparmi derivanti dalla soppressione delle sedi staccate saranno annullati dalla necessità di reperire nuovi locali presso i capoluoghi regionali, per far spazio alle Cancellerie/Segreterie unificate ed ai Magistrati confluiti dalle sezioni staccate;
d. determinerà (anche considerati i tempi ravvicinati per la sua attuazione) inevitabilmente una situazione di congestione che ricadrà su tutti gli utenti della giustizia amministrativa e comporterà l’allungamento dei tempi dei processi.
Ciò, con risvolti pregiudizievoli alla stessa attività della Pubblica Amministrazione, oltre che in termini di distacco nel rapporto cittadino/P.A., in un momento storico dove la giustizia amministrativa sta rappresentando un notevole punto di riferimento, anche culturale, dei contrapposti interessi.
Con la presente petizione preme invece evidenziare che detto provvedimento normativo confonde tra riorganizzazione ed economicità dell’Amministrazione con il diverso più importante valore della effettività della Giustizia.
Infatti, ciò che viene realmente inficiato con la soppressione delle sezioni staccate dei T.A.R. è il valore Giustizia la cui effettività non dipende solo e soltanto da una buona legge processuale (della quale si faccia -peraltro- compiuta applicazione), ma anche dalla circostanza che il Giudice sia sufficientemente vicino ai luoghi ove il suo intervento è richiesto.
La “geografia giudiziaria” non costituisce un elemento neutro in relazione alla effettività della tutela giurisdizionale, poiché, il radicamento territoriale degli Uffici Giudiziari è uno strumento sia di controllo del territorio (ed il Sud Pontino ed il Sud Frusinate, anche in ragione della loro posizione frontaliera nei confronti delle organizzazioni criminali campane, quanto mai necessitano di una forte presenza dello Stato in ogni sua estrinsecazione), sia di assicurazione ai cittadini della possibilità di accedere alla tutela delle proprie ragioni attraverso un Giudice che mantenendo una posizione di terzietà, nondimeno conosca la peculiare realtà e le conseguenti esigenze sulle quali la propria funzione giurisdizionale incide (a tal proposito, come è stato già da altri autorevolmente affermato: “Non è superfluo notare che la istituzione di sedi staccate (peraltro operata solo nelle regioni più popolose) è stata prevista dai nostri Padri costituenti ed è stata attuata dal legislatore ordinario da molto tempo non già per sponsorizzare esigenze localistiche, ma per rendere più accessibile e meno costoso a tutti i cittadini l’accesso alla giustizia e per consentire un più diffuso controllo sull’operato della P.A. e sui suoi possibili abusi“).
Del resto, la tradizione romanistica di cui dovremmo fregiarci, e che troppo spesso viene abiurata in ragioni di facili/semplicistiche (e pertanto poco attente) scelte di stampo anglosassone, pone agli albori del N/s diritto (242 a.c.) il praetor peregrinus, la cui Magistratura fu istituita allo scopo di soddisfare le esigenze di tutela giuridica in ragione della peculiare situazione dei rapporti commerciali/sociali dei luoghi.
In una, rapportando il tutto alla sede del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, la quale ha la propria competenza territoriale sulle Province di Latina e Frosinone, non sembra che il rapporto costi/benefici derivanti dalla sua soppressione (ove nei costi rientrano anche quelli sociali del territorio, in una fase in cui si afferma di voler combattere omissioni, ritardi, corruzioni e sprechi), propenda per i benefici.
A tal proposito basti considerare, oltre alla già citata posizione di confine del territorio delle province di Latina e Frosinone con la criminalità organizzata, altresì la peculiarità/specificità del contenzioso:
– urbanistico ed edilizio (determinato dalla significativa valenza di bellezza paesaggistica tipica dei luoghi – costituente un valore costituzionalmente tutelato –art. 9 Cost);
– demaniale marittimo (si pensi alla realtà costiera di incommensurabile valenza ambientale e turistica delle isole pontine, e dei Comuni tra San Felice Circeo e Formia);
– ambientale con la fase di riconversione di molteplici attività industriali ora dismesse dopo il boom della Cassa per il Mezzogiorno, ed in ragione della presenza di numerosi siti di bonifica di notevole interesse;
– in materia di appalti per opere pubbliche e servizi primari (gestione rifiuti, assistenza sociale, ecc.);
– in materia di immigrazione (essendo l’ambito territoriale, quantomeno in ragione del MOF e dei poli manifatturieri del frusinate, fortemente interessato dal fenomeno).
Inoltre, la vicinanza con la sede (principale) di Roma, non può costituire elemento a disfavore del mantenimento della sede di Latina, ma anzi ne costituisce ulteriore presupposto.
Sotto il profilo ultimo indicato è infatti da osservare che in ragione della molteplici competenze nazionali della sede romana (es. competenza funzionale ex art. 135 c.p.a. in materia di Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza, di Autorità Garante nelle Comunicazioni, ecc.), e del notevole contenzioso alla medesima proveniente in ragione della sua competenza territoriale specifica su Roma Capitale, e sui territori delle Province di Roma, Orvieto, Viterbo e Rieti, la sezione staccata di Latina, oltre a giustificarsi per le peculiarità territoriali e per gli interessi patrimoniali e non, in precedenza evidenziati, svolge una qualificata funzione di decongestione del contenzioso più che funzionale alla celerità ed effettività della richiesta di giustizia.
In proposito, del resto, preme rammentare che non è certo un caso che già la legge istitutiva dei T.A.R. (l. 06 dicembre 1971, n. 1034) abbia previsto che il T.A.R. Lazio fosse dotato di una sede staccata, la quale con il DPR n. 552/1975, venne individuata a Latina. Ne consegue che le stesse ragioni sussistenti al momento della istituzione dei T.A.R., per di più amplificate da un contenzioso non solo numericamente ma anche qualitativamente più significativo così come maturato negli anni, sconsigliano fortemente, anzi depongono per la necessità della conservazione di detta sede staccata.
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Tutto ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti firmatari
sollecitano
il Governo, in persona del Suo Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia, nonché tutti i gruppi politici presenti in Parlamento a stralciare in sede di conversione dell’art. 18 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l’abolizione delle sedi staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Quanto sopra, senza distinguo, considerato che ogni sezione staccata di T.A.R. risponde a precise, peculiari e rilevanti esigenze territoriali, di cui quella di Latina costituisce una delle più apprezzabili espressioni.
Si chiede altresì un incontro per meglio rappresentare le esigenze (per necessaria brevità di trattazione) solo accennate nel presente atto.
Latina, li 03 luglio 2014
Associazione Avvocati Amministrativisti di Latina
Il Presidente Avv. Alfredo ZAZA d’Aulisio
Avvocati: