Istituto della “prorogatio” e principio della “prescadenza” – nei 45 giorni antecedenti le elezioni – dei Consigli Regionali
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 23 giugno 2014* – Pres. e Red. Cassese (sui limiti di applicabilità dell’istituto della “prorogatio” dei Consigli regionali e sul principio della “prescadenza” dei medesimi Consigli previsto in origine dall’art. 3 della L. n. 108 del 1968 per limitare la “captatio benevolentiae” dell’elettorato nel periodo dei 45 giorni prima delle elezioni dei Consigli regionali; dichiara illegittime alcune norme della Regione Friuli in materia di tutela dell’ambiente, utilizzazione di disoccupati per la realizzazione di cantieri di lavoro e valutazione dell’anzianità di servizio del personale regionale non dirigenziale).
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