Presentazione di liste con “fogli mobili”

n. 5/2014 | 8 Maggio 2014 | © Copyright | - Giurisprudenza, Elezioni | Torna indietro More

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 6 maggio 2014* (sulla legittimità o meno dell’esclusione di una lista elettorale perché le firme dei sottoscrittori sono state solo spillate al modulo recante il contrassegno di lista e l’elenco dei candidati, ma non contengono alcun ulteriore segno di congiunzione – timbro, firma, etc.), con 5 documenti correlati;  v. anche in arg. di recente TAR PUGLIA – BARI – sentenza 2 maggio 2014* (sulla legittimità o meno della ricusazione di una lista elettorale perché le sottoscrizioni dei presentatori erano state apposte in un foliario recante l’intestazione “atto separato”, rispetto ad altro foliario – ritenuto pienamente regolare – recante l’intestazione “atto principale”), con 8 documenti correlati.


CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 6 maggio 2014 n. 2335 – Pres. Torsello, Est. Bianchi – Guerra ed altro (Avv. Michetti) c. Commissione Elettorale Circondariale di Urbino ed altri (Avv.ra Stato) – (conferma T.A.R. Marche – Ancona, Sez. I, sent. n. 476 del 2014).

1. Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Presentazione dei moduli aggiuntivi nei quali sono riportate le firme dei presentatori – Ove siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati – Unione al primo foglio (contenente i suddetti dati) mediante semplice spillatura – Insufficienza – Presenza di ulteriori elementi (timbri lineari, firme, etc.) – Necessità – Fattispecie.

2. Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Procedimento – E’ caratterizzato dalla celerità – Svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali – Impossibilità.

1. In sede di presentazione delle liste elettorali, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (1). E’ pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato una lista, escludendola dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, motivato con il fatto che, in base alle modalità di presentazione della lista, non si può evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione, essendo stati presentati i moduli aggiuntivi dei sottoscrittori solo spillati fra loro sul lato superiore sinistro, non essendovi alcun segno di congiunzione (timbro, firma, etc.), per cui manca un qualsiasi elemento che comprovi la congiunzione con i fogli che recano l’elenco dei candidati.

2. La particolare celerità del sub-procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6545/2006 in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-11-07-9.htm; n. 1553/2007, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-04-06.htm; n. 5911/2008, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-04-06.htm

V. tuttavia in termini diversi da ult. T.A.R. Puglia – Bari – sentenza 2 maggio 2014, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarpugliaba_2014-05-02.htm (sulla legittimità o meno della ricusazione di una lista elettorale perché le sottoscrizioni dei presentatori erano state apposte in un foliario recante l’intestazione “atto separato”, rispetto ad altro foliario – ritenuto pienamente regolare – recante l’intestazione “atto principale”), con 8 documenti correlati.

Come si ricava dalla motivazione della sentenza, nella specie:

a) la documentazione presentata constava di 3 moduli, ognuno dei quali composto a sua volta da quattro fogli formato A4. I tre moduli contenevano, rispettivamente, 18, 18 e 12 sottoscrizioni (per un totale di 48);

b) il primo foglio di ciascun modulo recava il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, il secondo recava l’indicazione dei documenti allegati alla lista e del delegato di lista, il terzo conteneva solo sottoscrizioni degli elettori e il quarto, oltre alle sottoscrizioni, anche l’autenticazione delle firme;

c) tali fogli erano però solo spillati fra loro sul lato superiore sinistro e non vi era alcun segno di congiunzione (timbro, firma, etc.), per cui mancava un qualsiasi elemento che comprovi la congiunzione con i fogli che recano l’elenco dei candidati;

d) fra l’altro, solo il primo foglio di ciascun modulo recava l’indicazione del contrassegno di lista e le pagine successive non recavano nemmeno una numerazione progressiva. Infine, il primo e il secondo foglio di ciascun modulo terminavano con periodi di senso compiuto e definito, senza alcuna continuità con le pagine successive.

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 28-11-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds5_2008-11-10.htm (sulla legittimità o meno dell’esclusione di una lista elettorale perchè, nel c.d. foglio di allungamento allegato al modulo principale non sono stati indicati il luogo e la data di nascita del candidato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 6-4-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-04-06.htm  (sulla legittimità o meno dell’ammissione di una lista elettorale nel caso i cui i fogli prodotti contenenti le firme dei presentatori rechino solo il contrassegno della lista e non anche l’indicazione dei candidati).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 7-11-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-11-07-9.htm (sulla legittimità o meno delle liste elettorali nel caso in cui al primo foglio contenente il nome ed il simbolo della lista, siano stati spillati altri fogli “mobili” contenenti le firme dei sottoscrittori congiunti al primo mediante timbri).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 3-3-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds5_2005-03-03-5.htm (sulla necessità di escludere una lista contenente diverse firme su fogli spillati al modulo principale).

TAR ABRUZZO – PESCARA, sentenza 5-6-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarabruzzopesc_2004-06-05.htm (sulla necessità di escludere le liste nel caso in cui le firme dei presentatori siano state apposte su fogli non spillati tra di loro ovvero spillati tra di loro a mezzo di punti c.d. “Omega”, senza un un timbro od una firma di congiunzione tra i vari fogli).


N. 02335/2014REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3687 del 2014, proposto da: Massimo Guerra e Michele Ceccarelli, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso Enrico Michetti in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Urbino, U.T.G. – Prefettura di Pesaro Urbino, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Sant’Angelo in Vado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00476/2014, resa tra le parti, concernente ricusazione della lista “Progetto comune con Massimo Guerra” – elezioni amministrative 25 maggio 2014 del Comune di Sant’Angelo in Vado

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Urbino e di U.T.G. – Prefettura di Pesaro Urbino e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Antonio Bianchi . Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Guerra e il sig. Ceccarelli, nella rispettiva qualità di candidato sindaco e delegato alla presentazione della lista denominata “Progetto comune con Massimo Guerra” e di delegato della stessa lista, hanno impugnato dinnanzi al Tar per le Marche il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Urbino ha ricusato la lista medesima, escludendola dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale che si terranno il 25 maggio 2014.

Il provvedimento in contestazione è motivato con il fatto che, sulla base delle modalità di presentazione della lista, non si potrebbe evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione.

I ricorrenti hanno dedotto in primo grado che la Commissione Elettorale avrebbe applicato in maniera estremamente formalistica la norma di riferimento (art. 28 DPR n. 570/1960) in quanto, nella specie, sussisterebbero comunque inequivocabili elementi che denotano come i sottoscrittori fossero stati ben consapevoli della identità dei candidati inseriti nella lista ricorrente.

Con sentenza n.476 del 2 maggio 2014 , il Tribunale adito ha respinto il ricorso.

Avverso detta sentenza gli interessati hanno quindi interposto l’odierno appello,chiedendone l’integrale riforma.

All’udienza straordinaria del 6 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione .

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

2. Ed invero, il provvedimento in contestazione è motivato con il fatto che, sulla base delle modalità di presentazione della lista, non si potrebbe evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione, in quanto :

a) la documentazione presentata consta di 3 moduli, ognuno dei quali composto a sua volta da quattro fogli formato A4. I tre moduli contengono, rispettivamente, 18, 18 e 12 sottoscrizioni (per un totale di 48);

b) il primo foglio di ciascun modulo reca il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, il secondo reca l’indicazione dei documenti allegati alla lista e del delegato di lista, il terzo contiene solo sottoscrizioni degli elettori e il quarto, oltre alle sottoscrizioni, anche l’autenticazione delle firme;

c) tali fogli sono però solo spillati fra loro sul lato superiore sinistro e non vi è alcun segno di congiunzione (timbro, firma, etc.), per cui manca un qualsiasi elemento che comprovi la congiunzione con i fogli che recano l’elenco dei candidati;

d) fra l’altro, solo il primo foglio di ciascun modulo reca l’indicazione del contrassegno di lista e le pagine successive non recano nemmeno una numerazione progressiva. Infine, il primo e il secondo foglio di ciascun modulo terminano con periodi di senso compiuto e definito, senza alcuna continuità con le pagine successive .

Ciò posto,correttamente il primo giudice ha rilevato come nella specie la Commissione elettorale abbia “fatto applicazione rigorosa (ma non per questo illegittima) della normativa di riferimento”.

Infatti,come chiarito dall’ormai univoco insegnamento della giurisprudenza della Sezione da cui non sussiste motivo per discostarsi,i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.),in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati.( cfr. Sez. V, n. 6545/2006 ; n. 1553/2007 ; n. 5911/2008 ).

Elementi che nella specie, come già evidenziato, mancano del tutto con conseguente legittimità dell’operato della Commissione.

A ciò aggiungasi,sempre come correttamente osservato dal primo giudice, che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse “non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi (come preteso dagli odierni ricorrenti), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme……” per cui “tutti gli elementi in base ai quali gli odierni ricorrenti pretendono di comprovare in giudizio che i sottoscrittori hanno appoggiato consapevolmente la lista esclusa sono …. irrilevanti, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale “.

3. Per quanto sopra il ricorso si appalesa infondato e,come tale,da respingere.

4. sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/05/2014.