Subappalto ed indicazione degli oneri della sicurezza da rischio specifico
TAR PUGLIA – BARI – sentenza 27 marzo 2014* (sulla necessità o meno di indicare già in sede di gara il nominativo dell’impresa alla quale saranno affidati i lavori in subappalto e sulla legittimità o meno dell’esclusione dalla gara per mancata indicazione nell’offerta degli oneri della sicurezza da rischio specifico od aziendale, ove nè la lex specialis nè il modulo predisposto dalla P.A. appaltante prevedano tale indicazione), v. anche in materia di oneri per la sicurezza TAR VENETO – sentenza 27 marzo 2014* (sulla legittimità o meno dell’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi in favore di una ditta che non ha indicato, nell’offerta, gli oneri per la sicurezza da rischio specifico), nonchè TAR SICILIA – PALERMO – sentenza 24 marzo 2014* (sulla necessità di distinguere, per ciò che concerne la specificazione degli oneri di sicurezza, tra oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale ed oneri per le cc.dd. “interferenze” e, nell’ambito di essi, la disciplina prevista rispettivamente per gli appalti di lavori, da un lato, e per quelli di servizi e forniture, dall’altro).
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