Requisito della regolarità contributiva e sanzione pecuniaria per “disturbo del magistrato”
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 24 marzo 2014* (sul soggetto al quale compete accertare la gravità della violazione, ai fini della sussistenza o meno del requisito della regolarità contributiva e previdenziale, sulla possibilità di ritenere sussistente tale requisito nel caso di domanda di rateizzazione, nonchè sui presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 26, comma 2, c.p.a. nel caso di lite temeraria, che alimenta anche il “fondo di incentivazione della produttività dei magistrati”; ribadisce, tra l’altro, che tale sanzione è stata prevista per “tutelare la rarità della risorsa giudiziaria” … “un bene non suscettibile di usi sovralimentati o distorti”).
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