L’ammissione o l’esclusione delle liste elettorali (dopo il c.d. secondo decreto correttivo)
TAR PIEMONTE – sentenza 10 ottobre 2013* – Pres. ed Est. Salamone (sull’onere di specificazione dei motivi nei ricorsi elettorali, sulla necessità di impugnare immediatamente e direttamente – dopo il c.d. secondo decreto correttivo del c.p.a. – non solo gli atti di esclusione, ma anche quelli di ammissione delle liste elettorali e sull’inammissibilità del ricorso avverso l’esclusione o l’ammissione di una lista elettorale proposto in occasione della delibera di proclamazione degli eletti); v. tuttavia in senso diverso TAR BASILICATA – sentenza 10 ottobre 2013* (secondo cui solo gli atti di esclusione delle liste possono essere impugnati immediatamente e direttamente).
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