Vietato ai datori di lavoro accertare se i dipendenti accedono, durante l’orario di lavoro, a siti pornografici
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 1° agosto 2013* (sulla legittimità del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato al datore di lavoro l’utilizzazione dei dati personali di un suo dipendente – nella specie costituiti dagli accessi tramite Internet a siti pornografici durante l’orario di lavoro – necessari per il procedimento disciplinare nei confronti dello stesso).
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