Sanzione ex art. 26, comma 2, c.p.a. nel caso di lite temeraria e sinteticità degli scritti difensivi

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 11 giugno 2013* (sui presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 – che prevede il pagamento non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo – nel caso di lite temeraria; afferma che detta sanzione può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che “lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giudiziaria”; fattispecie relativa a ricorso per revocazione di una sentenza dichiarato inammissibile, che si componeva di 30 pagine,  ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine).


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